Circolare numero 317 del 2-12-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che le residenze turistico-alberghiere, qualora classificate come imprese alberghiere dalle leggi regionali in materia di turismo, rientrano tra i soggetti destinatari degli sgravi contributivi e della fiscalizzazione degli oneri sociali. Il riconoscimento dei benefici decorre dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore delle singole leggi regionali, nel rispetto dei termini prescrizionali. Per i periodi pregressi vanno utilizzate le procedure di regolarizzazione contributiva; per la fiscalizzazione dei contributi sanitari si rinvia alla circolare n. 132/1994. Alle aziende va attribuito il codice di autorizzazione "4T".
Agevolazioni contributive e fiscalizzazione per le residenze turistico-alberghiere
Agevolazioni contributive per le residenze turistico-alberghiere
La circolare interviene per chiarire il trattamento delle residenze turistico-alberghiere ai fini degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e della fiscalizzazione degli oneri sociali. Il documento prende le mosse dall’evoluzione normativa in materia di classificazione delle strutture ricettive e mira a uniformare gli indirizzi operativi periferici.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina originaria richiamata è quella della legge 5 agosto 1978, n. 502, che estende gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno alle imprese alberghiere, facendo espresso riferimento alla classificazione prevista dalla legge 30 dicembre 1937, n. 261, come modificata dalla legge 18 gennaio 1939, n. 382. Viene richiamata anche la norma di cui all’art. 1, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 573 e successive modificazioni, che prevede la fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese alberghiere senza ulteriori specificazioni.
Evoluzione della disciplina turistica e competenza regionale
Con la legge-quadro 17 maggio 1983, n. 217, la competenza per l’individuazione delle imprese alberghiere è stata trasferita alle Regioni, in attuazione dell’art. 117 della Costituzione. L’art. 7 della legge n. 217/1983 stabilisce che le leggi regionali definiscano i criteri per la classificazione delle strutture ricettive, tenendo conto delle dimensioni, dei requisiti strutturali, dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti. La circolare valorizza questo mutato assetto normativo come base per la ricomprensione delle residenze turistico-alberghiere tra le imprese alberghiere.
Inquadramento delle residenze turistico-alberghiere
Le residenze turistico-alberghiere, essendo state incluse dalle leggi regionali nella categoria delle imprese alberghiere, hanno chiesto il riesame dei criteri applicativi della legge n. 502/1978 per accedere ai benefici contributivi. Su questo punto è stato acquisito anche il parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il quale ha ritenuto che tali strutture debbano essere incluse nella categoria delle imprese alberghiere sulla base delle leggi regionali che disciplinano la classificazione delle strutture ricettive.
Decorrenza dei benefici e uniformità applicativa
La circolare rileva che, in sede periferica, si erano formati comportamenti non uniformi. Per questo viene disposto che l’attribuzione dei benefici avvenga secondo i principi espressi dal Ministero, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore delle singole leggi regionali, ferma restando la necessità di considerare i termini prescrizionali.
Modalità operative per i periodi pregressi
Per i periodi già trascorsi, il riconoscimento dei benefici deve avvenire attraverso le procedure previste per le regolarizzazioni contributive. In particolare, per la fiscalizzazione dei contributi sanitari, la circolare rinvia alle istruzioni contenute nella circolare n. 132 del 3 maggio 1994.
Codice di autorizzazione
Ai fini del riconoscimento della fiscalizzazione, alle aziende interessate deve essere attribuito il codice di autorizzazione "4T", già previsto per le imprese alberghiere dalla circolare n. 70 del 17 aprile 1989.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama la legge 5 agosto 1978, n. 502, che estende gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno alle imprese alberghiere individuate secondo la classificazione di cui alla legge 30 dicembre 1937, n. 261, modificata dalla legge 18 gennaio 1939, n. 382. Richiama inoltre l'art. 1, lett. b), della legge 8 agosto 1977, n. 573, relativa alla fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese alberghiere.
Evoluzione della disciplina turistica e competenza regionale
Con la legge-quadro 17 maggio 1983, n. 217, e in conformità all'art. 117 della Costituzione, la competenza per la individuazione delle imprese alberghiere è stata trasferita alle Regioni. L'art. 7 della legge n. 217/1983 stabilisce che le leggi regionali dettino criteri per la classificazione delle strutture ricettive, tenendo conto di dimensioni, requisiti strutturali, servizi offerti e qualificazione degli addetti.
Inclusione delle residenze turistico-alberghiere
Le residenze turistico-alberghiere, incluse dalle leggi regionali nella categoria delle imprese alberghiere, avevano chiesto un riesame dei criteri applicativi della legge n. 502/1978 per ottenere i benefici contributivi. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha espresso parere favorevole alla loro inclusione tra le imprese alberghiere sulla base delle leggi regionali di attuazione della disciplina turistica.
Decorrenza dei benefici e uniformità degli indirizzi
A seguito delle difformità operative riscontrate a livello periferico, la circolare dispone di uniformare i comportamenti applicativi. I benefici devono essere attribuiti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore delle singole leggi regionali, tenendo conto dei termini prescrizionali.
Modalità operative per i periodi pregressi
Per il riconoscimento dei benefici relativi ai periodi già decorsi, le aziende devono utilizzare le procedure previste per le regolarizzazioni contributive. Per la fiscalizzazione dei contributi sanitari si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n. 132 del 3 maggio 1994.
Codice di autorizzazione da attribuire
Per ottenere la fiscalizzazione, alle aziende interessate deve essere attribuito il codice di autorizzazione "4T", previsto per le imprese alberghiere dalla circolare n. 70 del 17 aprile 1989.
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