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Circolare

Circolare numero 318 del 7-12-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'applicazione del decreto legge n. 654 del 26 novembre 1994, che sospende temporaneamente l'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato dal 28 settembre 1994, comunque non oltre il 1 febbraio 1995. Sono riepilogate le esclusioni dal blocco, tra cui invalidità, non vedenti, alcune situazioni di mobilità, CIGS, preavviso, prosecuzione volontaria, specifici processi di ristrutturazione e i casi con almeno 40 anni di contribuzione o anzianità massima prevista. La circolare chiarisce anche le regole di decorrenza per le pensioni ammesse in deroga e per quelle soggette al regime transitorio, distinguendo le finestre del 1 luglio 1995, 1 gennaio 1996 e 1 gennaio 1997 in base all'anzianità maturata al 28 settembre 1994.

Sospensione temporanea delle domande di pensionamento anticipato e disciplina delle deroghe

Sospensione temporanea delle domande di pensionamento anticipato e disciplina delle deroghe

La circolare illustra l'applicazione del decreto legge 26 novembre 1994, n. 654, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1994, che ha sospeso temporaneamente l'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato. L'Istituto fornisce le istruzioni operative con particolare riferimento alle gestioni previdenziali amministrate dall'INPS, coordinando le nuove disposizioni con quelle già emanate per il precedente decreto legge n. 553 del 1994.

Ambito del blocco dei pensionamenti di anzianità

Il decreto dispone, a decorrere dal 28 settembre 1994, il blocco del riconoscimento dei trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età prevista per la pensione di vecchiaia o per il collocamento a riposo d'ufficio. La sospensione vale fino all'entrata in vigore del riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e pubblico e, in ogni caso, non oltre il 1 febbraio 1995.

Il blocco riguarda:

  • i lavoratori dipendenti privati e pubblici;
  • i lavoratori autonomi;
  • le forme di previdenza richiamate dal decreto, comprese le gestioni dell'AGO e alcuni fondi speciali gestiti dall'Istituto.

La circolare precisa inoltre che non rientrano nel blocco i trattamenti per i quali, oltre ai requisiti contributivi e assicurativi, sia richiesto anche il raggiungimento di una predeterminata età.

Esclusioni dal blocco

L'articolo 1, comma 4, del decreto individua diverse esclusioni dal blocco dei pensionamenti anticipati.

Invalidità, inabilità e non vedenti

Non sono soggetti al blocco:

  • i pensionamenti per invalidità e inabilità;
  • i lavoratori privi della vista.

Per i non vedenti la circolare richiama l'articolo 6, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482: si tratta di soggetti colpiti da cecità assoluta oppure con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, con eventuali correzioni. Sono ricompresi, a seconda della categoria, i ciechi civili, di guerra, invalidi per servizio e del lavoro, con la documentazione probatoria specificamente indicata.

Dipendenti pubblici già cessati dal servizio

Sono esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993 già cessati dal servizio al 28 settembre 1994, per i quali la decorrenza del trattamento è fissata al 24 dicembre 1994 ai sensi dell'articolo 11, comma 17, della legge n. 537 del 1993. La circolare osserva però che, per il Fondo di previdenza del personale addetto alle abolite gestioni delle imposte di consumo, tale deroga non è in concreto applicabile perché i requisiti per il pensionamento anticipato risultavano già maturati entro il 31 dicembre 1992.

Lavoratori del settore privato con domanda presentata prima del 28 settembre 1994 e cessazione entro il 30 settembre 1994

La deroga opera per i lavoratori dipendenti del settore privato che:

  • abbiano presentato domanda di pensione all'INPS prima del 28 settembre 1994;
  • siano in possesso dei requisiti di legge;
  • siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994.

La cessazione deve risultare dalla documentazione agli atti ed essere certificata dal datore di lavoro con espressa dichiarazione di responsabilità. La circolare precisa che la deroga è riconoscibile solo se tutti i requisiti richiesti, compresa la cessazione del rapporto di lavoro, risultavano perfezionati entro il 30 settembre 1994. È inoltre richiesto che l'assicurato faccia valere la qualità di lavoratore subordinato nell'ultimo periodo di lavoro; se tale condizione sussiste, la pensione può essere liquidata anche in una gestione dei lavoratori autonomi con cumulo della relativa contribuzione.

Prosecuzione volontaria e preavviso

Sono esclusi dal blocco:

  • i lavoratori dipendenti e autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, cioè con decorrenza compresa entro il 24 settembre 1994;
  • i lavoratori per i quali alla data del 28 settembre 1994 era in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, purché la comunicazione di preavviso sia certificata dal datore di lavoro.

Per la prosecuzione volontaria è sufficiente che la domanda di autorizzazione sia stata presentata in tempo utile per ottenere una decorrenza anteriore al 28 settembre 1994, anche se il requisito contributivo o assicurativo si perfeziona successivamente; è però necessario che l'interessato non svolga attività lavorativa alla data del 28 settembre 1994.

Per il preavviso, la circolare richiama l'articolo 11, comma 25, della legge n. 537 del 1993: se la domanda di cessazione è stata presentata prima del 28 settembre 1994, il preavviso decorre dalla data della domanda stessa e il periodo tra tale data e la cessazione effettiva è considerato preavviso lavorato ai fini della deroga.

Altre esclusioni rilevanti

Sono altresì esclusi dal blocco:

  • i pensionamenti anticipati previsti da norme derogatorie connesse a esuberi strutturali di manodopera;
  • i lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • i lavoratori che fruiscono dell'indennità di mobilità lunga di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991;
  • i lavoratori che fruiscono dell'indennità di mobilità o che siano stati collocati in mobilità in base a procedure avviate prima del 28 settembre 1994;
  • i lavoratori dipendenti dagli enti richiamati dal decreto legge n. 487 del 1993 e dal decreto legge n. 602 del 1994, nonché gli eccedenti degli enti locali con bilancio riequilibrato approvato;
  • i lavoratori dipendenti da altri enti o imprese per i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche normative.

Anzianità contributiva pari a 40 anni o all'anzianità massima del fondo

La deroga si applica anche ai lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, oppure l'anzianità contributiva massima prevista dal rispettivo ordinamento. La circolare precisa che il requisito può essere perfezionato anche successivamente al 28 settembre 1994.

Ai fini del computo sono utili:

  • contribuzione obbligatoria;
  • contribuzione volontaria;
  • contribuzione figurativa;
  • contribuzione da riscatto;
  • contribuzione da ricongiunzione;
  • anche la contribuzione non utile ai fini del diritto alla pensione di anzianità.

Per le gestioni dei lavoratori autonomi, il requisito dei 40 anni può essere raggiunto anche mediante cumulo di contribuzione versata nell'AGO e nelle gestioni autonome, purché i periodi non siano sovrapposti. Per i fondi che prevedono l'arrotondamento all'anno delle frazioni pari o superiori a sei mesi, il requisito si intende perfezionato anche con tale arrotondamento.

La circolare riporta poi le anzianità massime utili per alcuni fondi speciali, tra cui:

  • Fondo ENEL e aziende elettriche private: 35 anni;
  • Fondo telefonia pubblica: 36 anni;
  • Fondo autoferrontranvieri: 36 anni;
  • Fondo navigazione aerea: regime differenziato in base all'anzianità maturata al 27 novembre 1988 e, per gli iscritti successivi a tale data, 40 anni;
  • Fondo delle abolite imposte di consumo: 40 anni;
  • Fondo gas: 40 anni di anzianità nell'AGO, di cui almeno 15 anni nel Fondo;
  • Fondo esattorie e ricevitorie delle imposte dirette: la normativa non prevede pensione di anzianità.

Decorrenza delle pensioni ammesse in deroga al blocco

Per le pensioni liquidabili in deroga al blocco, la circolare richiama in linea generale le limitazioni di decorrenza già previste dal comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto legge n. 384 del 1992 e dall'articolo 11, comma 8, della legge n. 537 del 1993. Inoltre, l'articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 299 del 1994 esclude tali limitazioni per alcune categorie specifiche, tra cui:

  • lavoratori privi della vista;
  • dipendenti di imprese con programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione aziendale o risanamento per crisi aziendale approvati dal CIPI, o destinatarie di specifici decreti di CIGS;
  • lavoratori in CIGS;
  • lavoratori in mobilità;
  • lavoratori dipendenti dalla soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno;
  • lavoratori che cessano dal servizio per assumere l'ufficio di giudice di pace.

La circolare precisa che, per effetto dell'articolo 1, comma 2-quinquies, della legge n. 438 del 1992, le limitazioni di decorrenza non operano anche per i lavoratori rientranti nelle ipotesi escluse dal blocco che abbiano già maturato al 31 dicembre 1992 i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dal proprio ordinamento.

Per le deroghe introdotte dal decreto n. 654 e non già previste dal decreto n. 553, la decorrenza non può essere anteriore al 1 dicembre 1994, essendo il decreto entrato in vigore il 28 novembre 1994. La circolare indica in particolare come nuove deroghe rilevanti quelle di cui alle lettere B), C), D), F), G), L), N) limitatamente ai dipendenti di imprese in ristrutturazione diverse da quelle già considerate, e O) limitatamente agli iscritti a fondi con anzianità massima inferiore a 40 anni.

Disciplina transitoria per le domande presentate entro il 28 settembre 1994

L'articolo 2 del decreto legge n. 654 disciplina i lavoratori che:

  • sono dipendenti pubblici o privati, oppure lavoratori autonomi;
  • hanno presentato domanda di pensione di anzianità entro il 28 settembre 1994;
  • non rientrano nelle deroghe dell'articolo 1, comma 4.

Per tali soggetti il trattamento pensionistico può essere liquidato con le seguenti decorrenze:

  • dal 1 luglio 1995, se al 28 settembre 1994 l'anzianità contributiva o di servizio era almeno pari a 37 anni;
  • dal 1 gennaio 1996, se al 28 settembre 1994 l'anzianità contributiva o di servizio era almeno pari a 31 anni;
  • dal 1 gennaio 1997, se al 28 settembre 1994 l'anzianità contributiva o di servizio era fino a 30 anni.

La liquidazione è comunque subordinata al possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per il pensionamento di anzianità. Inoltre, se il lavoratore consegue il requisito contributivo massimo utile previsto dal proprio ordinamento prima delle date sopra indicate, trova applicazione l'eventuale decorrenza anteriore prevista dalla disciplina specifica di settore.

Documentazione e chiarimenti applicativi richiamati nei messaggi allegati

La circolare richiama e allega ulteriori messaggi INPS contenenti chiarimenti operativi.

In particolare:

  • il messaggio n. 4594 del 30 novembre 1994 precisa che, per i lavoratori in preavviso, la deroga richiede che il periodo fosse già in corso al 28 settembre 1994 e che la relativa comunicazione sia acquisita agli atti con dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro;
  • il messaggio n. 4049 del 28 novembre 1994 chiarisce che, per la mobilità lunga, la deroga opera anche quando i requisiti erano già maturati alla data del collocamento in mobilità, purché risulti esperita la procedura di cui alla legge n. 223 del 1991;
  • il messaggio n. 4504 del 30 novembre 1994 individua le aziende EFIM e controllate comprese nel piano di prepensionamento predisposto dal commissario liquidatore, i cui dipendenti possono accedere al pensionamento di anzianità in deroga al blocco.

Nel complesso, la circolare fornisce quindi un quadro applicativo dettagliato per la gestione delle domande di pensionamento anticipato presentate in prossimità del 28 settembre 1994, distinguendo tra blocco generale, eccezioni, regole di decorrenza e disciplina transitoria.

Punti principali

Oggetto del decreto e ambito del blocco

Il decreto legge n. 654 del 26 novembre 1994 sospende, dal 28 settembre 1994 e fino al riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e pubblico, comunque non oltre il 1 febbraio 1995, l'applicazione di norme che consentono il pensionamento anticipato rispetto all'età di vecchiaia o al collocamento a riposo d'ufficio. Il blocco riguarda i lavoratori dipendenti pubblici e privati e i lavoratori autonomi, nonché le principali gestioni previdenziali indicate dalla circolare.

Esclusioni dal blocco dei pensionamenti di anzianità

La sospensione non si applica ai pensionamenti per invalidità e inabilità, ai lavoratori privi della vista, ai dipendenti pubblici già cessati dal servizio al 28 settembre 1994 nei casi indicati, ai lavoratori privati che avevano presentato domanda prima del 28 settembre 1994 ed erano cessati entro il 30 settembre 1994, ai soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria prima del 28 settembre 1994, ai lavoratori in preavviso, ai casi di pensionamento anticipato previsti da norme derogatorie per esuberi strutturali, ai lavoratori in CIGS, in mobilità o in mobilità lunga, ai dipendenti di enti specificamente richiamati, ai lavoratori in processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche normative e a chi può far valere 40 anni di contribuzione o l'anzianità massima prevista dal proprio ordinamento.

Non vedenti: definizione e documentazione

La circolare precisa che rientrano tra i privi della vista i soggetti colpiti da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione. Sono richiamate le diverse categorie di appartenenza, con la relativa documentazione probatoria: verbale sanitario per i ciechi civili, Mod. 69 per ciechi di guerra, Mod. 69 ter per ciechi invalidi per servizio e attestazione INAIL per ciechi invalidi del lavoro.

Regole particolari per preavviso, mobilità e prosecuzione volontaria

Per il preavviso si chiarisce che la deroga opera se il periodo era già in corso il 28 settembre 1994 e se la comunicazione è certificata dal datore di lavoro; per le domande di cessazione presentate prima di tale data, il preavviso decorre dalla presentazione della domanda. Per la mobilità lunga e la mobilità ordinaria vengono richiamate le condizioni di operatività e la necessità di acquisire la documentazione aziendale. Per la prosecuzione volontaria è sufficiente che l'autorizzazione decorra prima del 28 settembre 1994 e che il soggetto non svolga attività lavorativa a tale data.

Decorrenza delle pensioni ammesse in deroga

Per le pensioni ammesse in deroga al blocco continuano a valere, in generale, le limitazioni di decorrenza previste dalla normativa del 1992 e del 1993. Tuttavia, per le deroghe introdotte dal decreto n. 654 e non già previste dal decreto n. 553, la decorrenza non può essere anteriore al 1 dicembre 1994. Sono richiamate le specifiche deroghe rilevanti, tra cui i casi di non vedenti, alcune situazioni di ristrutturazione, preavviso, mobilità, altri enti in processo di ristrutturazione e i soggetti con 40 anni o con l'anzianità massima prevista dal proprio fondo.

Disciplina transitoria per le domande presentate entro il 28 settembre 1994

Per i lavoratori che hanno presentato domanda di pensione di anzianità entro il 28 settembre 1994 ma non rientrano nelle deroghe, il decreto prevede un regime transitorio: decorrenza dal 1 luglio 1995 con almeno 37 anni di anzianità contributiva o di servizio al 28 settembre 1994; dal 1 gennaio 1996 con almeno 31 anni; dal 1 gennaio 1997 con fino a 30 anni. Resta necessario il possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dagli ordinamenti di appartenenza e, se il requisito massimo utile è perfezionato prima delle date indicate, si applica l'eventuale decorrenza più favorevole prevista dalla disciplina specifica.

Anzianità contributiva massima nei fondi speciali

La circolare elenca le anzianità contributive massime utili, ai fini dell'eccezione del punto O, per i principali fondi speciali gestiti dall'Istituto: 35 anni per il fondo ENEL e aziende elettriche private; 36 anni per il fondo telefonia pubblica e per gli autoferrontranvieri; regimi differenziati per il fondo navigazione aerea; 40 anni per il fondo delle abolite imposte di consumo; 40 anni nell'AGO di cui almeno 15 nel Fondo Gas; assenza di pensione di anzianità per il fondo degli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

Chiarimenti applicativi richiamati nei messaggi allegati

Sono allegati e richiamati ulteriori messaggi INPS che precisano: per il preavviso, il periodo compreso tra la presentazione della domanda di cessazione e la cessazione effettiva è considerato preavviso lavorato; per la mobilità lunga, la deroga opera anche se i requisiti erano già maturati alla data del collocamento in mobilità, purché sia provata la procedura ex legge n. 223 del 1991; per il personale EFIM e società controllate, viene individuato il piano di prepensionamento e l'elenco delle aziende ammesse in deroga al blocco.

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