Sentenza n. 2605/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, n. 19239 del 31 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. V, che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dal concorso per non idoneità alla prova di salto in alto e contro gli atti presupposti e la graduatoria definitiva
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata aveva partecipato al concorso pubblico per il reclutamento di 1713 allievi agenti della Polizia penitenziaria ed era stata esclusa per non idoneità, nell’ambito delle prove di efficienza fisica, alla prova del salto in alto. In appello ha sostenuto: che il personale della Polizia penitenziaria incaricato di vigilare sulle prove e attestarne il corretto svolgimento, in quanto qualificato come “istruttore”, non sarebbe stato idoneo a svolgere tali compiti; che la valutazione di una prova atletica avrebbe dovuto essere affidata a un “giudice di gara”; che la prova avrebbe dovuto svolgersi con strumenti omologati, idonei a escludere interferenze di elementi esterni; che la sua prova sarebbe stata valutata da un solo istruttore appartenente al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, anziché da più persone.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a., confermando la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittima la composizione della commissione, poiché l’art. 2 del provvedimento del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 22 aprile 2020 e l’art. 11, comma 3, del bando prevedevano la presenza di due appartenenti al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre muniti di attestato federale di tecnico o istruttore di primo livello o livello base; la commissione nominata rispettava quindi la lex specialis. La qualificazione degli accertamenti fisici come attività tecnica priva di discrezionalità, almeno per le prove di corsa e salto in alto, escludeva l’illogicità della scelta di affidarne lo svolgimento a istruttori, senza necessità di giudici di gara. La censura relativa all’omologazione dell’attrezzatura è stata respinta perché l’appellante non aveva indicato alcuna fonte normativa che imponesse tale requisito; spettava comunque alla commissione verificare la regolarità delle prove secondo il bando. Il verbale relativo alla sessione del 15 aprile 2024, nella quale 50 dei 98 candidati presenti erano stati dichiarati idonei, non rendeva plausibile un malfunzionamento delle attrezzature. Infine, poiché il verbale era stato sottoscritto da tutti i componenti della commissione, l’accertamento doveva ritenersi collegiale, anche se la prova era stata materialmente osservata da un singolo istruttore. Le spese sono state compensate per la natura e la particolarità della controversia.
Norme richiamate
artt. 38 e 60 c.p.a.
Consentono, ricorrendone i presupposti e previo avviso alle parti, la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
art. 2 del provvedimento del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 22 aprile 2020
La Commissione, nominata con provvedimento del Direttore Generale del Personale e delle Risorse, è composta da un dirigente di Polizia penitenziaria [...] con funzioni di Presidente, un medico [...] due appartenenti al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, in possesso di specifico attestato rilasciato da una federazione sportiva italiana di “tecnico ovvero istruttore di primo livello o livello base”.
La commissione incaricata dell’accertamento dell’efficienza fisica può essere composta, per i due componenti sportivi, da soggetti qualificati come tecnici o istruttori secondo le attestazioni federali previste.
art. 5, comma 1, lett. e), d.lgs. 21 maggio 2000, n. 146
Individua la qualifica del dirigente di Polizia penitenziaria previsto quale presidente della commissione, secondo il richiamo operato dal provvedimento del 22 aprile 2020.
art. 120, comma 2, d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443
Richiamato dal provvedimento del 22 aprile 2020 per le modalità di individuazione del medico della commissione.
art. 11, comma 3, del bando approvato con PDG 8 marzo 2023
Prevede che la commissione sottoponga i candidati convocati all’accertamento dell’efficienza fisica; la sua lex specialis è stata ritenuta rispettata dalla commissione effettivamente nominata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la lex specialis e la disciplina regolamentare prevedono che le prove di efficienza fisica siano accertate da componenti muniti della qualifica federale di tecnico o istruttore, la commissione rispetta tali disposizioni anche senza la presenza di giudici di gara, purché l’attività richiesta sia un accertamento tecnico vincolato e privo di discrezionalità valutativa.
- La contestazione della mancata omologazione delle attrezzature utilizzate in una prova concorsuale non può essere accolta se il candidato non indica una specifica fonte normativa o di gara che imponga l’omologazione; resta fermo il compito della commissione di verificare la regolarità dello svolgimento della prova secondo il bando.
- La sottoscrizione del verbale da parte di tutti i componenti della commissione consente di riferire l’accertamento alla commissione in forma collegiale, anche quando l’osservazione materiale della singola prova sia stata effettuata da uno soltanto dei componenti.
- L’elevato numero di candidati dichiarati idonei nella medesima sessione può costituire un elemento contrario alla plausibilità di un generalizzato malfunzionamento delle attrezzature, in assenza di specifici elementi probatori di irregolarità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 663/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 664/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 667/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 668/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 669/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →