Cassazione Civile, Ordinanza n. 01653/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale degli investitori, ritenendo corretta la sentenza d’appello nella parte in cui aveva escluso la responsabilità risarcitoria della Consob per omesso controllo sul prospetto informativo. Ha inoltre dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla Consob. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti principali.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Gli investitori avevano chiesto il risarcimento dei danni per la perdita del capitale investito nell’acquisto di azioni offerte al pubblico, sostenendo che il prospetto informativo utilizzato per la sollecitazione all’investimento contenesse dati falsi e gonfiati. Le domande erano state rivolte contro il responsabile del collocamento, la società di revisione e l’autorità di vigilanza. In appello le prime due posizioni erano cessate per rinuncia agli atti e all’azione, mentre la domanda contro l’autorità di vigilanza era stata respinta. Con il ricorso per cassazione gli investitori hanno denunciato: 1) violazione e falsa applicazione di norme costituzionali e del t.u.f., per avere la sentenza escluso un obbligo della Consob di controllare nel merito e di garantire la veridicità delle informazioni del prospetto, limitandone i poteri a un controllo meramente estrinseco; 2) nullità della sentenza per apparente motivazione. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che la responsabilità della Consob per omesso controllo può sussistere solo quando, secondo la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., la falsità sia manifesta oppure vi siano specifiche segnalazioni che impongano approfondimenti, mentre non è configurabile una responsabilità oggettiva o di mera posizione per il solo fatto che il prospetto sia risultato falso. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato che la Consob si era attivata prontamente sull’esposto ricevuto e che non erano emersi elementi tali da imporre ulteriori interventi; inoltre aveva escluso la decisività di altri rilievi fattuali, come la doglianza sul range di prezzo e le notizie di stampa successive.
Norme richiamate
art. 41 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura, ma non ritenuto decisivo; la Corte non ne ricava un obbligo di controllo di merito del prospetto in capo alla Consob.
art. 47 Cost.
È valorizzato come parametro costituzionale di tutela del risparmio, che sorregge la lettura della funzione di vigilanza della Consob e del limite esterno al suo agire discrezionale.
art. 97 Cost.
È richiamato come fondamento dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione cui deve conformarsi l’attività della Consob.
art. 91 t.u.f.
Definisce le finalità dell’attività della Consob, da esercitarsi avendo riguardo alla tutela degli investitori e all’efficienza e trasparenza del mercato.
art. 94 t.u.f.
Nella formulazione applicabile ratione temporis, disciplina la preventiva comunicazione del prospetto e i poteri della Consob sull’autorizzazione alla pubblicazione o sull’inserimento di informazioni integrative.
art. 113 t.u.f.
Attribuisce alla Consob il potere-dovere di regolare contenuti e pubblicazione del prospetto e di dettare disposizioni specifiche per le ipotesi di sollecitazione all’investimento.
art. 115 t.u.f.
Riconosce alla Consob poteri istruttori per vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico.
art. 2043 c.c.
È la norma cardine per la responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione e opera come limite esterno alla discrezionalità tecnica della Consob.
art. 1176, secondo comma, c.c.
Viene assunto come criterio di diligenza qualificata per valutare la colpa della Consob nell’attività di controllo del prospetto.
art. 111 Cost.
Richiamato nel secondo motivo per dedurre la nullità della sentenza, ma la Corte esclude l’apparenza della motivazione.
art. 132 c.p.c.
Richiamato ai fini della censura motivazionale; la Corte ritiene invece comprensibile l’iter logico della sentenza impugnata.
art. 156, secondo comma, c.p.c.
Invocato in relazione alla dedotta nullità della sentenza, ma non accolto.
Regolamento Consob n. 11971 del 1999
È richiamato per descrivere il sistema di controlli sul prospetto e il ruolo dei soggetti coinvolti, confermando che il controllo della Consob non è un generale sindacato di veridicità intrinseca.
Direttiva 2003/71/CE
"atto positivo ad esito della verifica della completezza, ivi incluse la coerenza e la comprensibilità, delle informazioni contenute nel prospetto"
È utilizzata come conferma sistematica della tesi secondo cui il controllo dell’autorità competente riguarda completezza, coerenza e comprensibilità, non la verifica generalizzata della veridicità intrinseca.
Regolamento (UE) 1129/2017
È citato come conferma della distinzione tra completezza, comprensibilità e coerenza del prospetto, senza previsione di un controllo generale di merito sulle informazioni.
Regolamento delegato (UE) 2019/980
È richiamato per specificare i criteri del controllo del prospetto e ribadire che l’autorità competente non deve svolgere due diligence sui dati e sulle informazioni.
Massime di principio
- La responsabilità aquiliana dell’autorità di vigilanza per omesso controllo sul prospetto informativo sussiste solo se l’inerzia o l’insufficienza dei controlli integri una violazione dei doveri di diligenza, prudenza e perizia, valutata in concreto alla luce delle circostanze del caso.
- In materia di prospetto di offerta al pubblico, la Consob non è tenuta a un controllo generale di veridicità intrinseca dei dati forniti dall’emittente, ma a verificare completezza, coerenza, comprensibilità e regolarità formale del procedimento, con eventuali approfondimenti quando emergano segnali specifici di falsità.
- La falsità del prospetto, da sola, non basta a fondare una responsabilità della Consob: occorre verificare se la falsità fosse manifesta o se vi fossero segnalazioni o elementi tali da imporre ulteriori istruttorie o interventi.
- L’attività discrezionale della pubblica amministrazione è soggetta al limite esterno del neminem laedere ex art. 2043 c.c.; tale limite non trasforma però l’amministrazione in garante automatico dell’esito corretto del procedimento vigilato.
- La motivazione è sufficiente quando consenta di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non sussiste nullità per apparenza della motivazione se la sentenza affronta i fatti decisivi e spiega le ragioni del rigetto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01564/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01565/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01566/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01567/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01570/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01574/2024 del 16/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →