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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1001

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1001 della Commissione del 9 luglio 2020 recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del Fondo per la modernizzazione che sostiene gli investimenti finalizzati a modernizzare i sistemi energetici e migliorare l’efficienza energetica di determinati Stati membri

Normativa europea32020R1001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le modalità operative del Fondo per la modernizzazione previsto dalla direttiva 2003/87/CE per sostenere investimenti volti a modernizzare i sistemi energetici e migliorare l’efficienza energetica in determinati Stati membri. Definisce una procedura articolata tra panoramica preventiva degli investimenti, presentazione delle proposte, valutazione della BEI per gli investimenti prioritari e del comitato per gli investimenti per quelli non prioritari, fino alla decisione di esborso della Commissione e al pagamento da parte della BEI. Sono inoltre disciplinati monitoraggio annuale, audit, informazione pubblica e obblighi di trasparenza, con particolare attenzione al coordinamento con la disciplina sugli aiuti di Stato e al requisito di destinare almeno il 70 % delle risorse agli investimenti prioritari.

Regole dettagliate per il funzionamento del Fondo per la modernizzazione istituito dalla direttiva 2003/87/CE, con disciplina di presentazione, valutazione, esborso, monitoraggio e trasparenza degli investimenti finanziati.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri beneficiari indicati nell’allegato II ter della direttiva 2003/87/CE, alla Commissione, alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e al comitato per gli investimenti del Fondo per la modernizzazione. Riguarda la presentazione e la valutazione di proposte di investimento, la gestione e l’esborso delle risorse del Fondo, il monitoraggio, la comunicazione, l’audit e la trasparenza. È applicabile agli investimenti prioritari e non prioritari, inclusi i regimi e i progetti non prioritari su scala ridotta; sono esclusi, in particolare, i costi di investimento già finanziati da altri strumenti dell’Unione o nazionali. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1001 sul funzionamento del Fondo per la modernizzazione

Il regolamento attua l’articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE, stabilendo una disciplina operativa completa per la selezione, la gestione e il controllo degli investimenti finanziati dal Fondo per la modernizzazione nel periodo 2021-2030. La ratio è favorire la modernizzazione dei sistemi energetici e l’efficienza energetica, in coerenza con il Green Deal europeo, garantendo al contempo compatibilità con il mercato interno, controllo finanziario e trasparenza.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica agli Stati membri beneficiari elencati nell’allegato II ter della direttiva 2003/87/CE, alla Commissione, alla BEI e al comitato per gli investimenti. Disciplina sia gli investimenti prioritari sia quelli non prioritari, oltre ai regimi e ai progetti non prioritari su scala ridotta. Non ammette il finanziamento di costi già coperti da altri strumenti dell’Unione o nazionali.

Definizioni essenziali

Ai fini del testo, sono centrali le definizioni di Stato membro beneficiario, investimento prioritario, investimento non prioritario, progetto non prioritario su scala ridotta e regime. Il regime è una proposta di investimento di durata superiore a un anno, a carattere nazionale o regionale, articolata in una serie logica di priorità coerente con gli obiettivi del Fondo e rivolta a più soggetti attuatori.

Presentazione delle proposte e pianificazione preventiva

Ogni Stato membro beneficiario deve inviare entro il 30 novembre una panoramica degli investimenti che intende sottoporre nei due anni civili successivi, con aggiornamento delle informazioni già trasmesse. La proposta di investimento può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno, ma deve contenere le informazioni dettagliate dell’allegato I e indicare se l’investimento è prioritario o non prioritario. Se la proposta riguarda un regime, va indicato anche l’importo del primo esborso; ogni esborso successivo richiede una proposta distinta.

Valutazione degli investimenti prioritari

Gli investimenti prioritari sono esaminati dalla BEI secondo un calendario collegato alle due riunioni annuali del comitato per gli investimenti, fissate al più tardi al 15 luglio e al 15 dicembre. La BEI può chiedere ulteriori documenti, verifica la conformità all’articolo 10 quinquies, paragrafo 1 e 2, della direttiva 2003/87/CE, la disponibilità delle risorse, la disciplina sugli aiuti di Stato, il rispetto di altri obblighi UE e nazionali e l’assenza di doppio finanziamento. Per gli esborsi successivi relativi a regimi già confermati, la verifica si limita, se il regime non è stato modificato, alla disponibilità dei fondi.

Valutazione degli investimenti non prioritari

Per i non prioritari il ruolo centrale è del comitato per gli investimenti, assistito da una due diligence tecnica e finanziaria della BEI, comprensiva della stima delle riduzioni di emissioni. La raccomandazione favorevole presuppone, oltre alla conformità sostanziale, la verifica del rispetto della soglia del 70 % delle risorse destinata agli investimenti prioritari, la compatibilità con gli aiuti di Stato e l’assenza di cumulo sulle stesse spese con altri strumenti. Anche qui, per i regimi già raccomandati, la procedura successiva è semplificata se il regime non è stato modificato.

Disciplina sugli aiuti di Stato e coordinamento con altri strumenti

Il regolamento insiste sul coordinamento con gli articoli 107 e 108 TFUE. Gli Stati membri devono notificare gli investimenti che costituiscono aiuti di Stato, salvo copertura da regimi già approvati o esentati o da decisioni individuali. Per ottenere la conferma o la raccomandazione, occorre dimostrare che la misura è autorizzata, esente ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, oppure non costituisce aiuto di Stato. È inoltre richiesto che il Fondo non copra gli stessi costi già finanziati da strumenti UE o nazionali.

Esborso, pagamento e investimenti interrotti

Dopo la riunione del comitato, la Commissione adotta la decisione di esborso senza indebito ritardo, specificando gli importi per singolo investimento. La BEI effettua il pagamento allo Stato membro beneficiario entro 30 giorni. Se un investimento è interrotto, non riceve ulteriori finanziamenti; gli importi non ancora pagati vengono sottratti e rientrano nelle risorse disponibili dello Stato membro nel Fondo. In caso di recuperi, lo Stato membro chiede la modifica della decisione di esborso.

Comitato per gli investimenti e governance del Fondo

Il comitato si riunisce due volte l’anno e opera con regole di indipendenza, imparzialità e assenza di conflitti di interessi. Gli Stati membri non beneficiari eleggono tre rappresentanti. La BEI fornisce il segretariato e il supporto logistico, incluso un sito web dedicato. Il comitato adotta il proprio regolamento interno, che disciplina nomine, riunioni e conflitti di interessi. I membri non percepiscono compensi né rimborsi spese.

Ruolo della BEI e accordo esecutivo con la Commissione

La BEI gestisce le entrate del Fondo e adotta orientamenti di gestione delle attività coerenti con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE e con il proprio regolamento interno. La Commissione conclude con la BEI un accordo che dettaglia i compiti operativi: vendita all’asta e monetizzazione delle quote, gestione delle entrate, conferma e due diligence delle proposte, segretariato del comitato e preparazione delle relazioni. L’accordo deve anche stabilire il meccanismo di recupero dei costi della BEI, tenendo conto del numero e della complessità delle proposte per Stato membro.

Monitoraggio, audit, informazione e trasparenza

Gli Stati membri beneficiari devono monitorare l’attuazione degli investimenti e presentare entro il 30 aprile una relazione annuale con dati finanziari e indicatori di risultato, secondo l’allegato II. La BEI prepara i conti annuali del Fondo, sottoposti a audit esterno indipendente; i rendiconti non auditati vanno trasmessi entro il 31 marzo e quelli auditati entro il 30 aprile. Il regolamento prevede controlli, conservazione dei documenti per cinque anni dall’ultimo pagamento e misure contro frode e corruzione, con recupero delle somme indebite e sanzioni. È inoltre imposto un regime di pubblicità e trasparenza molto ampio, salvo la tutela delle informazioni commerciali riservate.

Riesame finale ed entrata in vigore

La Commissione deve riesaminare il funzionamento del Fondo, considerando anche la prassi applicativa e gli aspetti procedurali, e successivamente effettuare una valutazione finale dei progressi rispetto agli obiettivi del Fondo. I risultati devono essere resi pubblici. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 definisce le aree disciplinate: presentazione delle proposte di finanziamento, valutazione degli investimenti prioritari e non prioritari, gestione, esborso e pagamento delle risorse, composizione e funzionamento del comitato per gli investimenti, monitoraggio, comunicazione, valutazione, audit, informazione e trasparenza.

Definizioni chiave

L’articolo 2 precisa, tra l’altro, le nozioni di "Stato membro beneficiario", "investimento prioritario", "investimento non prioritario", "progetto non prioritario su scala ridotta" e "regime". Il regime è una proposta di investimento di durata superiore a un anno, a portata nazionale o regionale, che sostiene più soggetti e che segue una serie logica di priorità coerente con gli obiettivi del Fondo.

Panoramica annuale degli investimenti

Entro il 30 novembre di ogni anno, gli Stati membri beneficiari trasmettono a BEI e comitato una panoramica degli investimenti per i due anni civili successivi, aggiornata rispetto a eventuali panoramiche precedenti. Devono indicare promotore o autorità di gestione, ubicazione o portata geografica, costo stimato, settore, stato della valutazione sugli aiuti di Stato e stima del contributo del Fondo. La panoramica non vincola la successiva presentazione delle proposte.

Presentazione delle proposte di investimento

Le proposte possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno civile e devono contenere le informazioni dell’allegato I, indicando se si tratta di investimento prioritario o non prioritario. Se la proposta riguarda un regime, va indicato l’importo richiesto come primo esborso e, per gli esborsi successivi, occorre una proposta distinta. Se più proposte sono presentate nello stesso ciclo, lo Stato membro indica un ordine di priorità. I progetti non prioritari su scala ridotta possono essere presentati solo nell’ambito di un regime. È vietato chiedere al Fondo di finanziare costi già coperti da altri strumenti UE o nazionali.

Gestione dei fondi disponibili

Quattro settimane prima della riunione del comitato per gli investimenti, la BEI comunica lo stato dei fondi disponibili per ciascuno Stato membro beneficiario, indicando gli importi presso la BEI e quelli liberati da investimenti interrotti. La data di chiusura del rendiconto è l’ultimo giorno del mese precedente alla trasmissione delle informazioni.

Valutazione degli investimenti prioritari

Le proposte prioritare sono valutate dalla BEI secondo un calendario legato alle due riunioni annuali del comitato (entro il 15 luglio e il 15 dicembre). La BEI può chiedere documenti e informazioni supplementari e, in caso di carenza di tempistiche, rinviare la valutazione al ciclo successivo. La conferma richiede la dimostrazione della conformità alla direttiva 2003/87/CE, la disponibilità dei fondi, la prova della compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato o della sua non applicabilità, la conformità ad altri obblighi UE e nazionali e l’assenza di doppio finanziamento. Per esborsi successivi su regimi già confermati, la valutazione si limita, se il regime non è modificato, alla verifica dei fondi disponibili.

Valutazione degli investimenti non prioritari

Le proposte non prioritarie sono sottoposte a due diligence tecnica e finanziaria della BEI, comprensiva della valutazione delle riduzioni di emissioni, entro due settimane prima della riunione del comitato. La BEI può richiedere documenti aggiuntivi e, in caso di ritardo, rinviare la conclusione del ciclo. La raccomandazione del comitato richiede, oltre alla conformità normativa, la disponibilità di fondi, il rispetto della soglia del 70 % a favore degli investimenti prioritari, la conformità alle regole sugli aiuti di Stato, agli altri obblighi applicabili e l’assenza di doppio finanziamento. Per esborsi successivi su regimi già raccomandati, la valutazione è semplificata se il regime non è stato modificato.

Decisione di esborso della Commissione e pagamenti

Dopo la riunione del comitato, la Commissione adotta senza indugio la decisione di esborso, indicando l’importo da trasferire per ciascun investimento confermato o raccomandato. Per i regimi, la decisione specifica il primo esborso o gli esborsi successivi. La BEI paga lo Stato membro beneficiario entro 30 giorni dalla decisione.

Investimenti interrotti e recuperi

Un investimento è considerato interrotto se non è finanziato per oltre due anni consecutivi o, per i progetti non regimi, se l’importo ricevuto non viene speso entro cinque anni dalla decisione di esborso. Gli importi non ancora pagati al promotore o all’autorità di gestione sono sottratti e rientrano nella disponibilità dello Stato membro nel Fondo; gli importi recuperati possono essere oggetto di modifica della decisione di esborso su richiesta dello Stato membro.

Comitato per gli investimenti

Il comitato si riunisce due volte l’anno, al più tardi il 15 luglio e il 15 dicembre. Il quorum richiede, salvo eccezioni previste dalla direttiva, la presenza di almeno metà dei rappresentanti degli Stati membri beneficiari, di tutti i rappresentanti degli Stati membri non beneficiari e dei rappresentanti della Commissione e della BEI. Gli Stati membri non beneficiari eleggono tre rappresentanti. I membri devono essere indipendenti e privi di conflitti di interesse; devono presentare una dichiarazione di interessi. La BEI fornisce il segretariato e il supporto logistico; il comitato adotta il proprio regolamento interno e i membri non percepiscono remunerazione né rimborso spese.

Ruolo della BEI e accordo con la Commissione

La BEI elabora orientamenti di gestione delle attività per amministrare le entrate del Fondo. La Commissione conclude con la BEI un accordo che regola vendita all’asta e monetizzazione delle quote, gestione delle entrate, conferma degli investimenti prioritari, due diligence dei non prioritari, segretariato del comitato e predisposizione delle relazioni. L’accordo disciplina anche il recupero dei costi della BEI, ripartito tenendo conto del numero e della complessità delle proposte presentate da ciascuno Stato membro beneficiario e finanziato con i fondi disponibili di ciascuno Stato membro.

Monitoraggio, comunicazione e audit

Gli Stati membri beneficiari monitorano l’attuazione degli investimenti e presentano ogni anno, entro il 30 aprile, una relazione con le informazioni dell’allegato II e con la documentazione di supporto. La BEI prepara i conti annuali del Fondo, sottoposti ad audit esterno indipendente, e trasmette i rendiconti non auditati entro il 31 marzo e quelli auditati entro il 30 aprile. Gli Stati membri possono controllare e sottoporre ad audit promotori, autorità di gestione, appaltatori e subappaltatori; i documenti giustificativi devono restare disponibili per cinque anni dall’ultimo pagamento. Devono essere adottate misure preventive contro frode, corruzione e altre attività illecite, con recupero delle somme indebitamente pagate e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Informazione pubblica e trasparenza

Gli Stati membri beneficiari devono pubblicare sui propri siti informazioni sugli investimenti sostenuti, con chiaro riferimento al Fondo. I destinatari finali devono fornire comunicazioni coerenti e mirate al pubblico e ai media; il nome del Fondo deve comparire in tutte le attività di comunicazione e sui tabelloni visibili al pubblico. Il sito web del Fondo pubblica, tra l’altro, i nomi e le affiliazioni dei membri e osservatori del comitato, i CV e le dichiarazioni di interessi, le conferme BEI, le raccomandazioni del comitato, le decisioni di esborso, le relazioni annuali degli Stati membri e del comitato, nonché il riesame e la valutazione della Commissione, salvo il divieto di divulgare informazioni commerciali riservate.

Riesame, valutazione finale e entrata in vigore

La Commissione riesamina l’attuazione del Fondo considerando conferma degli investimenti prioritari, valutazione dei non prioritari, finanziamento e monitoraggio da parte degli Stati membri e altri aspetti procedurali, potendo presentare proposte se del caso. Effettua poi una valutazione finale dei progressi verso gli obiettivi dell’articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE e rende pubblici i risultati. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

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