Sentenza n. 1182/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 01899/2022, resa tra le parti, del permesso a costruire in sanatoria n. 21 del 10.12.2019 rilasciato dal Comune di Pizzo (VV) in favore del sig. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva annullato il permesso di costruire in sanatoria relativo a un vano realizzato sul lastrico solare di un edificio condominiale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
Prevale il privato
La controversia
Il controinteressato ha appellato la sentenza del TAR Calabria che aveva annullato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Pizzo per un vano posto sul lastrico solare condominiale. Con il primo motivo ha dedotto la tardività del ricorso originario, lamentando error in judicando, violazione dell'art. 64 c.p.a. e dell'art. 115 c.p.c., omessa pronuncia, difetto di motivazione e di istruttoria. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza dell'interesse a ricorrere dei proprietari degli appartamenti situati nello stesso stabile, denunciando error in judicando ed eccesso di potere per difetto del presupposto, arbitrarietà, contraddittorietà, sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria. Con il terzo motivo ha censurato nel merito la qualificazione del manufatto come sopraelevazione anziché volume tecnico, deducendo erroneità e illogicità della sentenza, difetto di motivazione, eccesso di potere, travisamento dei fatti e violazione e falsa applicazione di legge. Il manufatto era un ambiente unico di circa 22,93 mq, con parti in legno e in muratura, copertura piana, finestra e porta-finestra, collegamento interno al piano sottostante mediante scala a chiocciola e presenza di serbatoio d'acqua, scaldabagno e altro materiale. Gli appellati avevano dedotto l'illegittimità del titolo per erronea qualificazione dell'opera, violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e mancata osservanza della normativa antisismica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto tempestivo il ricorso originario, poiché, in assenza di prova di una conoscenza anteriore, la piena conoscenza del titolo edilizio in sanatoria risaliva al 10 agosto 2020 e il ricorso notificato il 2 ottobre 2020 era quindi tempestivo. Il giudice ha precisato che, per i titoli edilizi rilasciati in sanatoria, il termine d'impugnazione decorre dalla conoscenza effettiva del rilascio e non dalla pubblicazione all'albo pretorio; la prova della conoscenza anticipata incombe su chi eccepisce la tardività. Ha respinto anche l'eccezione di carenza di interesse: la vicinitas, da sola insufficiente, era accompagnata dalla deduzione di uno specifico pregiudizio, consistente nei rischi di instabilità dell'edificio derivanti dalla realizzazione della sopraelevazione senza il rispetto della normativa antisismica. Nel merito, ha attribuito rilievo agli accertamenti tecnici svolti in verificazione, non adeguatamente contrastati dall'appellante. Il vano non è stato qualificato come volume tecnico, poiché costituisce un ambiente chiuso, utilizzabile e collegato internamente all'edificio, con autonoma consistenza e funzione integrativa del fabbricato. L'opera determina un aumento della volumetria e configura una sopraelevazione dell'edificio esistente ai sensi dell'art. 90 del d.P.R. n. 380/2001, soggetta alle autorizzazioni sismiche previste dagli artt. 93 e 94 del medesimo testo unico. La necessità dell'autorizzazione sismica dipende dall'oggettiva consistenza della costruzione, riparazione o sopraelevazione, non dalla qualificazione dell'opera come vano tecnico. Il manufatto non rientra inoltre negli interventi minori esentati dalla trasmissione del progetto ai sensi dell'Allegato A, punti 15 e 16, della delibera della Giunta regionale della Calabria n. 12 del 28 gennaio 2013. Le spese del grado, pari a 3.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell'appellante.
Norme richiamate
art. 64 c.p.a.
Richiamato dall'appellante in relazione all'onere e alla valutazione della prova; la censura è stata respinta.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dall'appellante in relazione alla valutazione delle risultanze processuali; la censura è stata respinta.
art. 90 d.P.R. 380/2001
La realizzazione del vano sul lastrico solare è stata ricondotta alla sopraelevazione dell'edificio esistente.
art. 93 d.P.R. 380/2001
La sopraelevazione è soggetta agli obblighi di denuncia e agli adempimenti previsti dalla normativa antisismica.
art. 94 d.P.R. 380/2001
La sopraelevazione richiede l'autorizzazione sismica prevista per le opere soggette alla disciplina antisismica.
Allegato A, punti 15 e 16, delibera Giunta regionale Calabria n. 12 del 28 gennaio 2013
Le opere in esame non rientrano tra gli interventi minori esentati dalla trasmissione del progetto ai Servizi tecnici regionali.
Massime di principio
- Per i titoli edilizi rilasciati in sanatoria, il termine per impugnare decorre dalla conoscenza effettiva del rilascio del titolo; la mera pubblicazione all'albo pretorio non determina, nei confronti del beneficiario della sanatoria, la decorrenza del termine di impugnazione. Chi eccepisce la tardività deve provare una conoscenza anteriore dell'atto.
- La vicinitas non dimostra da sola la legittimazione e l'interesse a ricorrere contro un titolo edilizio; tali condizioni sono però soddisfatte quando il proprietario confinante deduce e indica uno specifico pregiudizio concreto, quale il rischio per la stabilità dell'edificio derivante da opere realizzate senza il rispetto della normativa antisismica.
- Un manufatto realizzato sul lastrico solare non è qualificabile come volume tecnico quando costituisce un vano chiuso e utilizzabile, collegato all'edificio e idoneo a incrementarne la volumetria, anche se al suo interno sono collocati impianti o apparecchiature.
- La qualificazione edilizia come volume tecnico non esclude la necessità dell'autorizzazione sismica: per le costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, tale obbligo dipende dall'oggettiva consistenza e dall'ingombro dell'opera, non dalla sua mera natura funzionale.
- La sopraelevazione di un edificio esistente, quando non rientra negli interventi minori esentati dalla disciplina regionale, è soggetta agli adempimenti e all'autorizzazione sismica previsti dagli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001.
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