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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36084/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, da parte di una proprietaria, di un vecchio mulino in un'area esposta a dissesto idrogeologico. Dopo una frana che aveva provocato danni strutturali, la proprietaria aveva già ottenuto un primo risarcimento; poi, persistendo il pericolo e l'inerzia dell'ente territoriale nel mettere in sicurezza l'area, aveva effettuato interventi sull'immobile, non approvati dall'ente per mancata eliminazione del rischio idrogeologico, e infine aveva aderito a un piano di ricollocamento in altra area, ottenendo un contributo pubblico per ricostruire la nuova abitazione. In giudizio aveva chiesto il risarcimento dei danni ulteriori derivanti dal disagio e dall'abbandono della casa. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) difetto di giurisdizione, sostenendo che si trattasse di danno da provvedimento illegittimo della PA e quindi di giurisdizione amministrativa; 2) violazione degli artt. 13 e 15 della L. n. 47/1985, assumendo che il danno fosse in tutto o in parte imputabile alla stessa proprietaria, che aveva eseguito lavori non autorizzati; 3) violazione dell'art. 5 d.l. n. 180/1998 conv. in L. n. 267/1998 e degli artt. 2043 e 2056 c.c., sostenendo che il contributo per la ricollocazione e gli altri indennizzi percepiti coprissero integralmente ogni pregiudizio connesso al trasferimento, escludendo ulteriori risarcimenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, qualificando la domanda come fondata su una condotta omissiva dell'ente territoriale, cioè sul mancato compimento delle opere di messa in sicurezza dell'area, e non sull'impugnazione di atti amministrativi illegittimi; in tale ipotesi la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che i giudici di merito avevano accertato in fatto che i lavori eseguiti dalla proprietaria non avevano inciso sulla statica dell'immobile e che la mancata approvazione della variante dipendeva dalla persistenza del pericolo idrogeologico, la cui eliminazione spettava al Comune. Ha infine respinto il terzo motivo, chiarendo che i contributi percepiti per i precedenti danni e per il trasferimento avevano funzione diversa: i primi compensavano le spese e i danni già sofferti per l'evento franoso, il secondo era destinato a coprire il costo del ricollocamento, senza assorbire automaticamente i danni ulteriori conseguenti alla condotta illecita dell'ente. Il Comune è stato condannato alle spese di lite e, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13 L. n. 47/1985

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevanza della mancata autorizzazione dei lavori eseguiti dalla proprietaria; la Corte lo considera inconferente rispetto alla causalità del danno, poiché il giudizio di merito ha accertato che il pregiudizio dipendeva dalla persistente inerzia del Comune.

  • art. 15 L. n. 47/1985

    Invocato per attribuire alla condotta della danneggiata un ruolo causale nel pregiudizio; la Corte esclude che ciò valga a escludere o ridurre la responsabilità dell'ente, alla luce degli accertamenti in fatto compiuti nei gradi di merito.

  • art. 5 d.l. 11 giugno 1998, n. 180 conv. in L. 3 agosto 1998, n. 267

    La disposizione è richiamata come base del contributo per la ricollocazione; la Corte ne desume che il contributo ha funzione di sostegno al trasferimento e non comporta, di per sé, rinuncia o compensazione di ogni ulteriore danno risarcibile.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato per la domanda risarcitoria: la Corte conferma che, ove il danno derivi da una condotta omissiva illecita della PA, permane la tutela aquiliana e possono essere risarciti i pregiudizi ulteriori non coperti da contributi con diversa funzione.

  • art. 2056 c.c.

    Usato in combinazione con l'art. 2043 c.c. per la liquidazione del danno; la Corte mantiene ferma la distinzione tra contributi/indennizzi e danno risarcibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • Cass. sez. un. 25843/2021

    Richiamata come precedente sul riparto di giurisdizione: quando il danno deriva da condotta omissiva o dalla mancata osservanza di cautele/regole tecniche di manutenzione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Massime di principio

  • Quando il pregiudizio lamentato deriva non dall'annullamento o dalla contestazione di un provvedimento amministrativo, ma da una condotta omissiva dell'ente pubblico, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La mancata approvazione di un intervento edilizio non esclude, di per sé, la responsabilità del soggetto pubblico se tale mancata approvazione dipende da una situazione di pericolo che l'ente stesso aveva il dovere di eliminare.
  • Non può essere imputato al danneggiato un concorso colposo quando la sua condotta sia conseguenza della persistente inerzia dell'autore del fatto dannoso.
  • I contributi o indennizzi previsti per il trasferimento o la ricollocazione hanno una funzione specifica e non assorbono automaticamente ogni diverso danno conseguente all'illecito, salvo che risulti in modo chiaro una duplicazione del ristoro.
  • Le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito circa la natura dei lavori, l'incidenza statica delle opere e il nesso causale tra omissione dell'ente e danno non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non apparente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAGiurisdizione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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