Cassazione Penale, Sentenza n. 22985/2024 del 06/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento per violazione di legge e vizio di motivazione, contestando che il giudice abbia applicato pene accessorie (fallimentari e tributarie) non comprese nell'accordo tra le parti e ne abbia fissato la durata senza fornire alcuna motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi richiesti dall'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto ammissibile il ricorso avverso pene accessorie non concordate e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e tributarie (art. 219/216 l.f. e art. 12 d.lgs. n. 74/2000), rilevando la mancanza di motivazione sui criteri di cui all'art. 133 c.p. Ha disposto il rinvio al tribunale di Udine per un nuovo giudizio, affinché si determini e motivi compiutamente la durata delle pene accessorie conformemente ai criteri legali.
Norme richiamate
art. 444 e ss. c.p.p.
Riferimento alla procedura di applicazione della pena mediante patteggiamento utilizzata nel caso; contesto procedurale della sentenza impugnata.
art. 216, legge fallimentare (ultimo comma)
Prevede pene accessorie per reati fallimentari la cui durata è variabile: la Corte afferma che la durata deve essere determinata concretamente dal giudice in base ai criteri dell'art. 133 c.p., con motivazione specifica se la pena accessoria non è concordata.
art. 219, legge fallimentare (ultimo comma)
Richiamato dalla giurisprudenza: quando la durata delle pene accessorie è superiore alla media edittale è necessaria motivazione specifica sui criteri di cui all'art. 133 c.p.
art. 12, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, comma 1, lett. b) e c)
Prevede pene accessorie tributarie (incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; interdizione da funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria). La Corte richiede che la loro durata sia determinata e motivata secondo art. 133 c.p.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norma che limita l'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento; la Corte chiarisce che non opera quando le pene accessorie non sono oggetto dell'accordo e che tali statuizioni sono invece impugnabili per vizio di motivazione.
art. 133 c.p.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena (criteri soggettivi e oggettivi). La Corte dispone che la durata delle pene accessorie variabili deve essere motivata sulla base di questi criteri e non essere rapportata automaticamente alla pena principale.
art. 37 c.p.
Citato come principio negativo: la durata delle pene accessorie non deve essere rapportata alla durata della pena principale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto applicabile tale rimedio alle statuizioni sulle pene accessorie non concordate.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento, se il giudice applica pene accessorie non comprese nell'accordo tra le parti, tali statuizioni devono essere motivate specificamente e sono impugnabili con ricorso per cassazione.
- La durata delle pene accessorie per le quali la legge prevede limiti variabili deve essere determinata concretamente dal giudice in base ai criteri dell'art. 133 c.p.; non è ammesso rapportare automaticamente la durata delle pene accessorie a quella della pena principale.
- Se il giudice fissa la durata delle pene accessorie in misura superiore alla media edittale, è obbligatoria una motivazione puntuale sui criteri soggettivi e oggettivi (personalità dell'imputato, gravità del fatto, finalità rieducativa, preventiva e retributiva, ecc.).
- La disciplina dell'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) non ostacola il ricorso per cassazione quando la questione riguarda aspetti estranei all'accordo, come le pene accessorie non concordate.
- In presenza di carenza motivazionale sulla durata delle pene accessorie, la Corte di Cassazione può annullare con rinvio limitatamente a quella determinazione, ordinando al giudice di merito di colmare la lacuna motivazionale e ridefinire la durata secondo i criteri di legge.
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