Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33995/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) emessa dal Tribunale di Lecce del 13/05/2021 che, in esito ad accordo fra le parti, aveva comminato a Zecca Luigi la pena complessiva di 1 anno di reclusione e 300 euro di multa per i reati indicati nei capi A (furto pluriaggravato), B (tentato furto pluriaggravato) e C (evasione). Il PG lamentava errori nella determinazione della pena: omissione di considerare il capo B ai fini dell'aumento per continuazione, mancata indicazione della pena base e della pena pecuniaria per il capo A, e - in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti - la corretta individuazione del reato più grave (che secondo il PG sarebbe stato l'evasione, priva di pena pecuniaria).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103/2017): il gravame era riconducibile a profili di commisurazione della pena e di calcolo interno del patteggiamento, che non rientrano fra le ragioni di cassazione consentite salvo che la pena sia illegale (cioè non prevista dall'ordinamento o eccedente i limiti legali) o frutto di un errore macroscopico. La Corte ha quindi respinto le censure del PG e ha confermato l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 448 cod. proc. pen. (comma 2-bis)

    introdotto dalla legge n. 103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per specifici motivi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza) e non per normali profili commisurativi della pena

  • art. 624 cod. pen. e art. 625 cod. pen.

    furto e aggravanti (cfr. capo A e B)

    Norme sostanziali che qualificano i reati oggetto del patteggiamento; la sentenza le utilizza per identificare le fattispecie ma le questioni sulla misura della pena derivanti dall'accordo non sono sindacabili in cassazione salvo i casi previsti dall'art. 448

  • art. 56 cod. pen.

    Usato per inquadrare il capo B (tentato furto); la rilevanza di tale capo ai fini dell'aumento per continuazione è stata oggetto di censura, ma la Corte ha ritenuto che tali questioni di calcolo non rendano la pena illegale

  • art. 133 cod. pen.

    parametri per la determinazione della pena

    Rinvio ai criteri di quantificazione della pena: la Corte ha ricordato che contestazioni riguardanti il bilanciamento delle circostanze e l'applicazione dei parametri dell'art. 133 rientrano in profili commisurativi non sindacabili in cassazione se derivano da un patteggiamento, salvo illegittimità formale o pena illegale

  • art. 62-bis cod. pen.

    circostanze attenuanti generiche

    La Corte ha considerato la questione del riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti come materia di valutazione commisurativa: la loro compensazione con aggravanti, e il loro impatto sul reato più grave, non costituiscono motivo di cassazione se non portano a una pena illegale

  • riferimenti giurisprudenziali

    es. Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019; Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013; Sez. 3, n. 23084 del 03/05/2011

    La Corte si è richiamata a consolidata giurisprudenza secondo la quale gli errori di calcolo o le scelte commisurative nel patteggiamento non rendono la pena "illegale" e quindi non autorizzano il ricorso per cassazione, salvo che si tratti di errori macroscopici o di pene non previste o eccedenti i limiti di legge

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è molto limitato: ammesso solo per volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, o illegalità della pena/misura di sicurezza (art. 448 c.2-bis c.p.p.)
  • Le contestazioni sul calcolo della pena derivanti da un accordo di patteggiamento (bilanciamento di aggravanti/attenuanti, ripartizione tra capi, diminuzioni per il rito) non sono in genere ammissibili in cassazione se la pena risultante è prevista dall'ordinamento e nei limiti di legge
  • L'illegalità della pena sussiste solo se la sanzione non è prevista dall'ordinamento o eccede i limiti legali; errori formali o di computo sono rilevanti solo se macroscopici o se determinano una pena illegale
  • Se si ritiene che il reato "più grave" individuato nel calcolo comporti effetti rilevanti (es. esclusione della pena pecuniaria), la contestazione dovrebbe mirare a dimostrare che la sentenza ha inflitto una pena non prevista o eccedente i limiti, altrimenti il rimedio è precluso
  • In pratica, in situazioni analoghe la parte che vuole impugnare un patteggiamento dovrebbe concentrare le censure su profili formali e di diritto (difetto di consenso, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegittimità della pena) piuttosto che su semplici errori di computo o di bilanciamento delle circostanze

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.