Cassazione Penale, Sentenza n. 10619/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione per violazione di legge e difetto di motivazione: si censura che, nel determinare gli aumenti per la continuazione (cd. aumenti interni), la Corte di appello ha quantificato per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) un aumento di pena superiore a quello già fissato dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile, integrando così una reformatio in peius e violando il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può aumentare gli incrementi di pena per i reati-satellite oltre quanto stabilito dal giudice della cognizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al computo della pena e ha provveduto alla rideterminazione della pena. Assunta come base la pena di 10 anni di reclusione (sentenza 15/07/2019 per art. 74 d.P.R. 309/1990), la Cassazione ha applicato un aumento di 1 anno per il reato di associazione mafiosa (pari a quello fissato dal giudice della cognizione) e un aumento di 3 anni per il delitto oggetto della sentenza del 27/12/2012. La pena complessiva è risultata di 14 anni, poi ridotta di un terzo per il giudizio abbreviato, con pena finale di 9 anni e 4 mesi di reclusione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Articolo relativo alle sanzioni per reati in materia di stupefacenti: utilizzato come riferimento per individuare la pena base (10 anni) nella sentenza del 15/07/2019.
Codice penale, art. 416-bis
Norma che punisce l'associazione di tipo mafioso: la Cassazione ha considerato l'aumento di pena per questo reato nella misura già fissata dal giudice della cognizione (1 anno) e ha imposto che il giudice dell'esecuzione non lo ecceda.
Codice penale, art. 81
Richiamato come principio generale sugli aumenti di pena per continuazione; la quantificazione degli aumenti ex art. 81 deve rispettare le misure stabilite dalla sentenza di cognizione irrevocabile.
Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017 (Rv. 268735)
Principio di diritto affermato: il giudice dell'esecuzione non può quantificare aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile.
Sez. U., n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018 (Rv. 271831)
Principio che autorizza la Cassazione, in presenza di elementi di fatto già accertati, ad annullare senza rinvio e a rideterminare la pena, quando non sono necessari ulteriori accertamenti.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può aumentare, in sede di calcolo della continuazione, le maggiorazioni già determinate dal giudice della cognizione per i reati-satellite: tali aumenti vanno rispettati e non superati.
- Se il giudice dell'esecuzione viola tale principio, la Cassazione può annullare la determinazione della pena e rideterminarla direttamente senza rinvio quando i fatti sono già accertati e non richiedono nuovi esami probatori.
- Nella rideterminazione della pena si deve partire dalla pena base individuata tra le sentenze irrevocabili e sommare gli aumenti nella misura fissata dal giudice della cognizione per ciascun reato-satellite.
- Lo sconto previsto per il rito abbreviato va applicato sulla pena complessiva risultante dalla somma e diminuzioni previste, secondo l'ordine logico già seguito dalla giurisprudenza.
- La tutela contro la reformatio in peius si estende anche alle determinazioni quantitative effettuate dal giudice dell'esecuzione: ogni aumento che peggiori la situazione rispetto alla sentenza di cognizione è illegittimo.
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