Cassazione Penale, Ordinanza n. 19260/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità in relazione a un incidente stradale. Il difensore ha dedotto vizio motivazionale, sostenendo che non fosse stata fornita prova sufficiente che fosse proprio lui alla guida dell'autovettura al momento del sinistro e che, in particolare, mancasse un riconoscimento diretto da parte di terzi. Il ricorso chiedeva quindi l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e aspecifici, perché sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già esaminate dal giudice di merito, con particolare riferimento agli indizi considerati convergenti nel dimostrare che l'imputato fosse il conducente del veicolo e che si fosse allontanato dopo l'incidente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la motivazione della corte territoriale era logica, congrua e corretta in diritto, essendo fondata su un compendio indiziario ritenuto univoco e convergente circa l'identificazione del ricorrente quale conducente del veicolo. Ha inoltre ribadito che in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio, né può pretendersi che la prova della guida derivi solo da un riconoscimento diretto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità, non risultando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La prova indiziaria richiede che gli indizi siano valutati prima singolarmente e poi globalmente, secondo uno schema logico che consenta di risalire al fatto ignoto da fatti certi, purché il complesso degli elementi sia grave, preciso e concordante in senso univoco.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, salvo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La responsabilità penale può essere affermata anche sulla base di un compendio indiziario, purché gli indizi siano valutati in modo analitico e unitario e conducano a una conclusione univoca circa il fatto da provare.
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si risolva in una mera richiesta di rilettura del fatto e delle prove già apprezzate in modo non manifestamente illogico dal giudice di merito.
- Non è necessario che la persona alla guida di un veicolo sia identificata da un riconoscimento diretto, potendo la prova derivare da circostanze convergenti e da massime di अनुभवienza idonee a escludere alternative spiegazioni plausibili.
- Quando il giudice di merito ha spiegato logicamente perché gli elementi indiziari dimostrano la guida del veicolo, il ricorrente non può limitarsi a negare il fatto, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
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