Sentenza n. 8229/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del silenzio rigetto formatosi sull’istanza, formulata in data 3 settembre 2025, di accesso agli atti del procedimento relativi alla domanda di concessione della cittadinanza italiana avanzata dal ricorrente in data 23 agosto 2022 (prot. n. K10/-OMISSIS-) rigettata con decreto del Ministero dell’Interno del 14 agosto 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla domanda di cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza del 3 settembre 2025, avente a oggetto l'accesso agli atti del procedimento relativo alla domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata il 23 agosto 2022 e definita con decreto ministeriale di rigetto del 14 agosto 2025. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione aveva provveduto a ostendere la sentenza del Tribunale di Padova del 21 dicembre 2017, documento del quale era stata acquisita informazione durante l'istruttoria sulla domanda di cittadinanza, ma che non risultava inizialmente inserito nel fascicolo del procedimento. Il provvedimento era stato acquisito dall'amministrazione soltanto il 22 novembre 2025. Il giudice rileva inoltre che il ricorrente aveva erroneamente richiesto il documento alla Procura di Venezia anziché alla Procura di Padova.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l'intervenuta ostensione del documento richiesto avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione sia dell'originaria assenza del documento nel fascicolo del procedimento sia dell'errore del ricorrente nell'individuare l'ufficio destinatario della richiesta. La sentenza dispone inoltre l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa e l'oscuramento delle generalità della parte interessata per ragioni di tutela dei diritti o della dignità.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
intervenuta ostensione del documento richiesto
La sopravvenuta ostensione del documento oggetto della domanda di accesso soddisfa l'interesse azionato e determina la cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, unitamente agli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
articoli 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio-rigetto su un'istanza di accesso, l'amministrazione ostende integralmente il documento richiesto, l'interesse azionato risulta soddisfatto e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla valutazione congiunta delle circostanze che il documento non fosse originariamente presente nel fascicolo amministrativo e che il richiedente abbia indirizzato erroneamente la richiesta all'ufficio competente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 995/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 996/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 997/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 998/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 999/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 1000/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →