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Sentenza

Sentenza n. 841/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione lavoro, n. 861 del 2024.

Giustizia amministrativa202502843

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione lavoro, n. 861 del 2024, relativa al riconoscimento della Carta docente per gli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero dell’istruzione e del merito. La sentenza aveva riconosciuto il diritto del docente alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non ha dato esecuzione al titolo giudiziale e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza. Il ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era irrevocabile, era stata notificata all’amministrazione debitrice in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva, su richiesta del ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha accolto anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., liquidando gli interessi legali sul valore della Carta dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla fruizione della Carta docente riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000 e dall’art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Decorso il termine dilatorio, unitamente alla notifica in forma esecutiva del titolo irrevocabile, è possibile ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una penalità di mora in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di eseguire il giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che riconosca a un privato una prestazione dovuta da una pubblica amministrazione, quando il titolo sia stato notificato all’amministrazione in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine determinato e nominare, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta contestualmente all’ordine di esecuzione, con efficacia subordinata all’ulteriore inadempimento dell’amministrazione e attivazione su richiesta della parte interessata.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la persistente inerzia dell’amministrazione nell’eseguire il giudicato può giustificare la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la penalità può essere parametrata agli interessi legali maturati sul valore della prestazione dovuta per il periodo indicato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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