Sentenza del 13/03/2018 n. 11035 - Corte di Cassazione
Violazioni e sanzioni - Sanzioni penali - Omesso versamento di tributi - art. 8 del d.lgs. 24/09/2015 n. 158 - Causa di non punibilità - inapplicabilità ai procedimenti in corso anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la condanna per omesso versamento dell'IVA relativa agli anni 2008 e 2009, sostenendo che le omissioni fossero dovute a una crisi di liquidità dell'impresa, alla presenza di crediti non riscossi e all'assenza di dolo, prospettando quindi violazione dell'art. 42 c.p. In corso di giudizio ha inoltre dedotto che, per l'anno 2008, l'importo omesso era inferiore alla nuova soglia di punibilità introdotta dal d.lgs. n. 158/2015 e che, per l'anno 2009, il debito tributario era stato integralmente pagato, chiedendo l'applicazione della causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la condanna relativa all'anno 2008, perché l'importo omesso, pari a 221.297 euro, era inferiore alla soglia penale di 250.000 euro introdotta dall'art. 8 del d.lgs. n. 158/2015; il fatto è stato dichiarato insussistente, con applicazione retroattiva della disciplina più favorevole. Ha invece rigettato le censure sulla crisi di liquidità e sull'assenza di dolo, ritenendo che le difficoltà economiche non escludano di per sé la responsabilità e che occorra provare l'assoluta impossibilità, non imputabile all'imprenditore, di adempiere. Quanto all'anno 2009, la sentenza è stata annullata con rinvio a un'altra sezione della Corte d'appello di Trieste per verificare se il pagamento integrale del debito tributario consentisse l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 74/2000. La responsabilità per il reato del 2009 è rimasta ferma, salvo l'eventuale successiva dichiarazione di non punibilità.
Norme richiamate
Art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000, come modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 158/2015
Rilevanza penale unicamente alle condotte di omesso versamento dell'imposta per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta
La soglia quantitativa costituisce elemento costitutivo del reato. La modifica più favorevole si applica retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore; se l'importo è inferiore alla soglia, il fatto non sussiste penalmente.
Art. 2, comma 4, c.p.
Le disposizioni più favorevoli si applicano anche ai fatti commessi anteriormente
Il principio del favor rei impone di applicare retroattivamente la disciplina penale più favorevole, inclusa l'innalzamento della soglia di punibilità.
Art. 13 del d.lgs. n. 74/2000, come modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 158/2015
L'integrale pagamento dei debiti tributari ha efficacia estintiva
Per i reati di omesso versamento IVA, il pagamento integrale del debito può costituire causa di non punibilità. Nei procedimenti già in corso al momento della riforma, tale causa può operare anche se il dibattimento era già stato aperto, purché il pagamento intervenga prima del giudicato.
Art. 42 c.p.
La responsabilità per omesso versamento IVA richiede una condotta dolosa, ma il dolo generico può normalmente desumersi dalla presentazione della dichiarazione fiscale, dalla conoscenza dell'imposta dovuta e dal mancato pagamento entro il termine previsto.
Massime di principio
- Quando una riforma innalza la soglia di punibilità di un reato tributario, la nuova soglia si applica retroattivamente ai fatti precedenti se più favorevole; gli importi inferiori non integrano il reato e la decisione deve essere annullata con formula assolutoria piena.
- La crisi di liquidità, i crediti insoluti o le difficoltà finanziarie dell'impresa non escludono automaticamente il dolo né integrano di per sé la forza maggiore. Occorre dimostrare l'assoluta impossibilità di pagare, l'assenza di imputabilità e l'adozione tempestiva di tutte le misure concretamente disponibili.
- Nel versamento dell'IVA, l'imprenditore deve organizzare le proprie risorse considerando l'imposta riscossa o dovuta come somma destinata all'Erario; la scelta di destinare la liquidità ad altre esigenze aziendali può confermare la responsabilità.
- Il pagamento integrale del debito tributario può determinare la non punibilità anche in procedimenti già pendenti e dopo l'apertura del dibattimento, se la disciplina più favorevole è entrata in vigore mentre il procedimento era ancora in corso e il pagamento avviene prima del giudicato.
- Quando l'applicazione della causa di non punibilità richiede la verifica concreta dell'integralità dei pagamenti, la Corte di cassazione può annullare con rinvio per consentire al giudice di merito di esaminare la documentazione.
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