Cassazione Civile, Ordinanza n. 32862/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IMU notificati per gli anni 2015 e 2016 in relazione a immobili per i quali il proprietario rivendicava il beneficio della riduzione del 50% della base imponibile previsto per i fabbricati di interesse storico o artistico. I giudici di merito hanno escluso che gli immobili rientrassero in tale categoria, qualificandoli invece come beni assoggettati soltanto a tutela indiretta ex art. 45 del d.lgs. 42/2004. In cassazione il contribuente ha proposto un unico motivo, denunciando violazione di legge processuale e sostanziale e nullità della sentenza, sostenendo che si sarebbe formato un giudicato interno o comunque un giudicato esterno favorevole in altre controversie tra le stesse parti e sugli stessi immobili, relative a ICI 2003, IMU 2012-2013, IMU 2014 e IMU 2003/2004; ha inoltre dedotto che il Comune, avendo già proposto un ricorso poi rimasto improcedibile per mancato deposito, non avrebbe potuto reiterare un'impugnazione di identico contenuto per una diversa sentenza, per consumazione del potere di impugnazione. Ha infine invocato una pretesa confessione del Comune sull'esistenza del giudicato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha escluso che dalle sentenze richiamate dal contribuente fosse sorto un giudicato interno o esterno idoneo a vincolare il giudizio definito dalla sentenza impugnata: la sentenza relativa a IMU 2012-2013 era stata regolarmente impugnata; quella relativa a IMU 2014 era una decisione distinta, anch'essa impugnata, sicché non vi era consumazione dell'impugnazione; la pronuncia relativa all'ICI 2004 era stata cassata con rinvio e non aveva deciso il merito; la sentenza evocata in relazione all'IMU 2003, per come trascritta, si sarebbe limitata a riconoscere un controcredito e a effettuare compensazione, senza rilevanza decisiva sul punto controverso. La Corte ha inoltre escluso che vi fosse confessione del Comune sull'esistenza del giudicato, trattandosi di qualificazione giuridica e comunque di una mera confutazione delle tesi avversarie. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, lett. a), d.l. 201/2011
riduzione della base imponibile del 50 per cento
richiama il regime agevolativo per i fabbricati di interesse storico o artistico, negato nel caso concreto agli immobili oggetto di accertamento
art. 10 d.lgs. 42/2004
individua i fabbricati di interesse storico o artistico richiamati dalla disciplina IMU agevolata
art. 45 d.lgs. 42/2004
la tutela indiretta o vincolo di facciata non è equiparata ai fabbricati di interesse storico o artistico ai fini dell'agevolazione IMU
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
il ricorso cumula censure di violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte identifica comunque la questione principale e ne valuta l'infondatezza
art. 86 c.p.c.
consente la difesa in proprio dell'avvocato ricorrente
art. 2730 c.c.
la confessione riguarda i fatti, non le qualificazioni giuridiche, sicché non può configurarsi confessione sull'esistenza del giudicato
art. 2733 c.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non ritenuto decisivo dalla Corte
art. 2909 c.c.
il giudicato sostanziale è escluso quando le precedenti decisioni non abbiano definito il merito o siano comunque relative a giudizi distinti
art. 324 c.p.c.
evocato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato, ma la Corte ne esclude i presupposti nel caso di specie
art. 325 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione ai termini di impugnazione; non emerge una sua applicazione decisiva nella ratio della decisione
art. 387 c.p.c.
la Corte esclude che vi sia stata consumazione del potere di impugnazione, poiché i ricorsi riguardavano sentenze diverse
art. 369 c.p.c.
il mancato deposito del ricorso può incidere sull'improcedibilità, ma nel caso concreto non ha determinato la consumazione del potere di impugnare altra sentenza
art. 1, comma 167, L. 296/2006
richiamato dal ricorrente nel quadro delle violazioni dedotte, senza rilievo decisivo nella motivazione
art. 20 L. 212/2000
richiamato dal ricorrente nel quadro delle violazioni dedotte, senza rilievo decisivo nella motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
ha introdotto la previsione del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le violazioni dedotte, ma non decisivo ai fini della decisione
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le violazioni dedotte, ma non decisivo ai fini della decisione
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le violazioni dedotte, ma non decisivo ai fini della decisione
art. 163 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le violazioni dedotte, ma non decisivo ai fini della decisione
art. 215 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le violazioni dedotte, ma non decisivo ai fini della decisione
art. 228 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le violazioni dedotte, ma non decisivo ai fini della decisione
art. 229 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le violazioni dedotte, ma non decisivo ai fini della decisione
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente tra le violazioni dedotte, senza mutare l'esito della controversia
art. 2712 c.c.
richiamato dal ricorrente tra le violazioni dedotte, senza mutare l'esito della controversia
art. 2720 c.c.
richiamato dal ricorrente tra le violazioni dedotte, senza mutare l'esito della controversia
art. 2735 c.c.
richiamato dal ricorrente tra le violazioni dedotte, senza mutare l'esito della controversia
art. 2908 c.c.
richiamato dal ricorrente tra le violazioni dedotte, senza mutare l'esito della controversia
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità della motivazione, ma non incide sul rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il giudicato, per spiegare efficacia vincolante in un giudizio successivo, deve risultare da una decisione che abbia definito il punto rilevante con i necessari presupposti di fatto e di diritto; non è sufficiente il richiamo a procedimenti diversi o a pronunce non definitive nel merito.
- La mera improcedibilità di un ricorso per cassazione relativo a una sentenza non consuma il potere di impugnare un'altra sentenza distinta, anche se avente contenuto simile o riferita allo stesso bene, quando si tratti di autonomi provvedimenti.
- La tutela indiretta o il vincolo di facciata ex art. 45 d.lgs. 42/2004 non è automaticamente equiparabile, ai fini dell'agevolazione IMU, ai fabbricati di interesse storico o artistico richiamati dall'art. 10 del d.lgs. 42/2004.
- La confessione giudiziale riguarda i fatti storici e non le qualificazioni giuridiche: non può quindi dirsi confessata l'esistenza di un giudicato, che è invece una qualificazione riservata al giudice.
- Quando il ricorso cumula più censure, la Corte può individuare la questione centrale e respingere il motivo se il nucleo argomentativo è infondato, senza che le ulteriori formule di doglianza mutino l'esito sostanziale.
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