Sentenza n. 231/2026 - Salerno, Sezione 2
per l’annullamento dell’ordinanza n. 5 del 23.09.2025 (prot. n. 6155), notificata l’8.10.2025, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Conca dei Marini, di demolizione di un preteso manufatto abusivo, ubicato sull’area di proprietà sita in via S. Michele n. 1.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di un manufatto edilizio ritenuto abusivo, nonché, ove occorrente, la relazione tecnica di sopralluogo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione relativa a un manufatto realizzato su un terrazzamento sovrastante il fabbricato principale. Ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’ordinanza non descrivesse in modo puntuale e inequivoco le opere abusive e non avesse previamente valutato la conformità dell’intervento alla normativa vigente. Ha inoltre sostenuto che, trattandosi di opere risalenti nel tempo, fosse necessaria una motivazione rafforzata; che l’ordinanza fosse generica quanto all’area da acquisire; e che non avesse considerato la possibilità di acquisire in sanatoria i pareri mancanti, tra cui il nulla osta del Parco e l’autorizzazione sismica. Il ricorrente aveva presentato una domanda di accertamento di conformità edilizia e di compatibilità paesaggistica, prospettando la rimozione delle pareti perimetrali e la conservazione della sola tettoia. Dopo la notificazione dell’ordinanza, ha presentato una SCIA in sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, subordinata ai medesimi interventi, e in udienza ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente improcedibile con sentenza in forma semplificata, rilevando che, dopo la notificazione dell’ordinanza di demolizione, il ricorrente aveva spontaneamente presentato una SCIA in sanatoria per gli stessi abusi, subordinata alla rimozione del volume contestato e alla conservazione della sola tettoia. Tale condotta è stata ritenuta incompatibile con la pretesa processuale diretta ad affermare la legittimità delle opere e con le censure rivolte contro l’ordinanza repressiva. Il giudice ha richiamato il principio nemo potest venire contra factum proprium, ravvisando nell’insistenza su censure volte a sostenere la legittimità di opere autodenunciate come abusive un utilizzo non corretto dello strumento processuale. Non sono state esaminate nel merito le singole censure sull’istruttoria, sulla motivazione, sull’area da acquisire e sui pareri necessari. Nulla è stato disposto per le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della causa con sentenza in forma semplificata, anche all’esito della fase cautelare, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 36 d.P.R. 380/2001
È richiamato con riferimento all’istanza di accertamento di conformità edilizia presentata dal proprietario.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
È la disposizione sulla quale è stata presentata la SCIA in sanatoria successivamente alla notificazione dell’ordinanza di demolizione; la presentazione dell’istanza è stata valorizzata come condotta incompatibile con la contestazione della legittimità delle opere.
art. 167 d.lgs. 42/2004
È richiamato con riferimento all’istanza di compatibilità paesaggistica presentata dal ricorrente.
Massime di principio
- La presentazione spontanea, dopo l’adozione di un’ordinanza di demolizione, di un’istanza o segnalazione in sanatoria relativa alle medesime opere può rendere improcedibile il ricorso contro l’ordinanza quando il ricorrente chieda contestualmente di affermare la piena legittimità delle opere eseguite.
- La condotta del privato che autodenuncia sostanzialmente l’abusività delle opere mediante la richiesta di sanatoria è incompatibile con la successiva pretesa processuale volta a sostenere che le stesse opere siano già legittime, in applicazione del principio nemo potest venire contra factum proprium.
- Quando la condotta sostanziale del ricorrente è incompatibile con le censure dedotte contro l’atto repressivo e il ricorrente stesso chiede la declaratoria di improcedibilità, il giudice può definire il giudizio con sentenza semplificata senza esaminare nel merito i vizi denunciati.
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