Sentenza n. 13478/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero all’accredito del beneficio e al pagamento degli interessi legali. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche era decorso. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza posta in esecuzione era passata in giudicato, era stata notificata nelle forme prescritte e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e ha ritenuto provato l’inadempimento dell’Amministrazione, anche in considerazione dell’assenza di chiarimenti da parte del Ministero a fronte dell’allegazione della ricorrente. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già accertato dal giudicato. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per l’esecuzione entro i successivi 60 giorni previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha ordinato all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e ha nominato il commissario ad acta.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza del TAR a conoscere dell’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario quando l’Amministrazione è rimasta inadempiente.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il termine risultava decorso.
art. 1, commi 121 e seguenti, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la base normativa del beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente, il cui riconoscimento era contenuto nel giudicato da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni è stato considerato presupposto per l’azionabilità dell’inadempimento dell’Amministrazione in sede esecutiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione soccombente di eseguire integralmente il titolo, purché la sentenza sia stata notificata ai fini esecutivi e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già definitivamente accertato dal giudicato; il giudice deve limitarsi a verificare l’adempimento delle statuizioni contenute nel titolo e ad adottare le misure necessarie per renderle effettive.
- A fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore, la mancata produzione da parte dell’Amministrazione di chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione del giudicato consente di ritenere fondata la pretesa esecutiva, secondo la ripartizione dell’onere della prova tra creditore e debitore.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, eventualmente previa richiesta del creditore.
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