Cassazione Penale, Ordinanza n. 24235/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano generiche e miravano impropriamente a un sindacato di merito sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione del fatto, in assenza di specifici travisamenti o di manifesta illogicità della motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta semplice documentale e bancarotta fraudolenta distrattiva. Con entrambi i motivi ha formulato censure generiche, dirette in sostanza a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e un nuovo apprezzamento del merito delle valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito, senza allegare specifici travisamenti della prova né evidenziare macroscopici vizi motivazionali o una inesatta applicazione della legge penale.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito delle prove; sono ammissibili solo censure riconducibili a specifici vizi di legittimità, come travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, salvo che siano dedotti specifici travisamenti probatori o vizi motivazionali rilevanti in diritto.
- Le censure generiche che si limitano a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda concreta sono inammissibili quando la sentenza impugnata presenti una motivazione non affetta da macroscopica illogicità o carenza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Quando la condanna di merito è confermata e il ricorso non evidenzia errori di diritto o vizi di motivazione nei limiti del sindacato di legittimità, la Corte di cassazione non interviene sul merito dell'affermazione di responsabilità.
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