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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1976/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

CIRILLO chiedeva il riconoscimento di un indennizzo per "riparazione per ingiusta detenzione" in relazione a un periodo di arresti domiciliari disposti da un GIP di Napoli. Il GIP competente (Tribunale di Avellino) non aveva però confermato il titolo cautelare e aveva scarcerato il CIRILLO; il GUP lo aveva poi prosciolto dall'accusa di concorso in turbata libertà degli incanti. La Corte della riparazione rigettò la domanda ritenendo che si fosse in ipotesi di ingiustizia sostanziale e rilevando un comportamento gravemente colposo del richiedente, basandosi su intercettazioni e su dichiarazioni mendaci rese in sede d\'interrogatorio (atteggiamento ritenuto causalmente connesso all\'adozione del provvedimento restrittivo). La difesa impugnò per violazione e erronea applicazione dell\'art. 314 c.p.p. e per carenza di motivazione circa la rilevanza causale della condotta ostativa e sulla corretta interpretazione dei colloqui intercorsi. Il Procuratore generale chiese l\'annullamento con rinvio dell\'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso (primo motivo) e ha annullato l\'ordinanza della Corte della riparazione, rinviando per nuovo esame alla Corte d\'Appello di Napoli. La Cassazione ha ritenuto errata la valutazione del giudice della riparazione che aveva escluso il concetto di "ingiustizia formale" limitandosi a rilevare l\'assenza di un provvedimento cautelare definitivo, senza esaminare il provvedimento del GIP competente (Avellino) che aveva rigettato la domanda cautelare per difetto di gravità indiziaria. La Corte ha richiamato l\'orientamento secondo cui l\'art. 314, comma 2, c.p.p. comprende anche decisioni definitive adottate in sede di giudizio di merito e ha disposto che il giudice della riparazione verifichi ora, nel nuovo esame, la valenza degli elementi che avevano portato il GIP competente a rigettare la misura e la eventuale sussistenza di una condotta ostativa collegata causalmente al diritto alla riparazione.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta il comma 2 come estensivo anche ai casi in cui l\'insussistenza dei presupposti della misura sia stata accertata con decisione emessa al termine del giudizio di merito; pertanto una decisione definitiva favorevole all\'indagato in sede di merito può configurare ingiustizia formale del titolo cautelare.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al requisito della gravità indiziaria necessario per l\'adozione delle misure cautelari; la mancata sussistenza di tali presupposti può integrare ingiustizia formale del provvedimento restrittivo.

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Richiamata tra i presupposti di legittimità della misura cautelare; la sua mancanza concorre a determinare l\'ipotesi di illegittimità/ingiustizia formale del titolo.

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Rilevante per la competenza del giudice cautelare: la Corte richiede che il giudice della riparazione valuti l\'intervento del giudice competente ai sensi dell\'art. 27 quando questi abbia già esaminato e rigettato la domanda cautelare, perché ciò incide sulla qualificazione dell\'ingiustizia (formale vs sostanziale).

Massime di principio

  • Se il provvedimento cautelare viene poi ritenuto insussistente dal giudice competente anche in sede di merito, ciò può integrare ingiustizia formale ai sensi dell\'art. 314 c.p.p.; la riparazione può essere riconosciuta anche quando l\'annullamento del titolo non sia avvenuto in sede cautelare ma in sede di merito.
  • Il giudice della riparazione non può limitarsi a rilevare l\'assenza di un provvedimento cautelare revocatorio: deve esaminare le ragioni e la piattaforma indiziaria poste a fondamento della decisione del giudice competente che aveva rigettato la misura.
  • La sussistenza di una condotta "ostativa" (comportamento colposo o doloso che impedisce il diritto alla riparazione) va accertata con riferimento alla causalità: il comportamento del richiedente deve essere causalmente collegato all\'adozione del titolo restrittivo e valutato sul piano della gravità colposa, non necessariamente sulla base degli stessi elementi già utilizzati nel giudizio cautelare.
  • La menzogna nelle fasi iniziali può assumere rilievo nella valutazione della responsabilità o della colpevolezza dell\'istante, ma non è automaticamente sufficiente a escludere il diritto alla riparazione; occorre che sia adeguatamente comprovato il nesso causale con l\'adozione della misura.
  • Quando la stessa piattaforma probatoria è stata ri-valutata da un giudice competente e ha portato al rigetto della misura, il giudice della riparazione deve considerare se la diversa valutazione sia solo rivalutazione non giustificante di comportamento ostativo, evitando conclusioni apodittiche.
  • In caso di dubbio sulla natura dell\'ingiustizia (formale o sostanziale) e sulla rilevanza della condotta ostativa, è opportuno il rinvio per un nuovo esame della Corte della riparazione, che dovrà motivare specificamente sulla causalità e sulla consistenza degli elementi che originariamente avevano indotto all\'adozione della misura.
  • La qualificazione giurisprudenziale prevalente estende la tutela risarcitoria anche quando l\'insussistenza delle condizioni della misura emerge solo successivamente e da decisioni definitive del giudice di merito.

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