Cassazione Penale, Sentenza n. 33965/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il GUP del Tribunale Militare di Verona, con sentenza dell’8 luglio 2025 pronunciata in rito abbreviato, aveva condannato l’imputato per due episodi di ingiuria militare, ai sensi dell’art. 226 c.p.m.p., commessi nel febbraio 2024 ai danni di una carabiniera: nel primo le avrebbe detto, nei pressi dell’uscita della sala mensa, «quegli occhiali sono proprio da porca»; nel secondo, all’interno della mensa e alla presenza di altre persone, «una botta te la darei». Per un terzo episodio era stato assolto perché il fatto non costituisce reato. La Corte Militare di Appello, il 10 dicembre 2025, aveva assolto l’imputato dal primo episodio perché il fatto non sussiste, confermato la condanna per il secondo e rideterminato la pena. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) erronea applicazione della norma incriminatrice, sostenendo che la frase del capo 2 non avesse allusione sessuale, ma esprimesse l’intenzione di rimproverare; 2) vizio motivazionale sull’elemento soggettivo, negando la volontà ingiuriosa e prospettando uno spirito goliardico; 3) vizio motivazionale sulla credibilità della persona offesa, ritenuta attendibile senza adeguato riscontro, poiché il teste non sarebbe stato preciso sulle parole pronunciate; 4) erronea applicazione dell’art. 131-bis c.p., lamentando che il diniego fosse fondato anche su episodi oggetto di assoluzione, mentre il fatto residuo era unico e l’imputato incensurato; 5) vizio motivazionale sulla determinazione della pena e sul bilanciamento delle circostanze.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi: la Corte Militare di Appello aveva fornito una motivazione logica e conforme a diritto sul significato sessualmente allusivo e offensivo della frase, sull’attendibilità della persona offesa e sul dolo; la diversa lettura difensiva non consente una rivalutazione del fatto in sede di legittimità. Ha accolto il quarto motivo: il diniego dell’art. 131-bis c.p. era stato motivato valorizzando anche gli episodi dei capi 1 e 3, entrambi conclusi con assoluzione, e quindi estranei alla valutazione della particolare tenuità nel caso concreto. Per la Corte, nel giudizio sulla causa di non punibilità deve considerarsi il solo episodio residuo oggetto di condanna, valutando su quel fatto gli indicatori previsti dalla norma. Il quinto motivo sul trattamento sanzionatorio è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata annullata limitatamente alla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte Militare di Appello; il ricorso è stato rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 226 c.p.m.p.
La Corte di secondo grado ha correttamente argomentato circa la finalità e la consistenza offensiva del comportamento, correlata alla chiara allusione sessuale espressa dall’imputato.
La frase rivolta alla persona offesa, valutata secondo il suo significato comune e nel contesto, è stata ritenuta chiaramente sessualmente allusiva e offensiva; la ricostruzione del fatto e del dolo non è stata riaperta in sede di legittimità.
art. 131-bis c.p.
Nel caso in esame vi è una unica condotta di reato ed è, pertanto, solo su tale segmento fattuale che occorre valutare i parametri di cui all’art.131 bis cod.pen.
La particolare tenuità va valutata considerando il fatto residuo oggetto di condanna; episodi conclusi con assoluzione non possono essere utilizzati per fondare la non occasionalità o il diniego della causa di non punibilità.
art. 52 d.lgs. 196/2003
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Il provvedimento dispone l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione; tale disposizione non costituisce ratio decidendi sui motivi di ricorso.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione congiunta degli indicatori relativi alle modalità della condotta, all’entità del danno e al grado di colpevolezza; nell’analisi delle modalità della condotta può rilevare anche l’elemento soggettivo e il contesto psicologico della commissione del reato.
- Il diniego della particolare tenuità non può essere fondato sulla supposta non occasionalità desunta da episodi per i quali l’imputato è stato assolto: quando residui una sola condotta di reato, i parametri dell’art. 131-bis c.p. devono essere valutati con riferimento a quel fatto.
- La diversa interpretazione difensiva delle parole pronunciate non giustifica una rivalutazione in cassazione quando il giudice di merito abbia motivato in modo logico e conforme a diritto sul loro significato offensivo e sull’elemento soggettivo.
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