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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-723/18

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 3 marzo 2021. — João Miguel Barata contro Parlamento europeo. — Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Procedura di certificazione – Esclusione dall’elenco definitivo dei funzionari autorizzati a seguire il programma di formazione – Articolo 45 bis dello Statuto – Ricorso di annullamento – Comunicazione mediante lettera raccomandata – Articolo 26 dello Statuto – Invio postale raccomandato non ritirato dal suo destinatario – Dies a quo del termine di ricorso – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Principio di buona amministrazione – Proporzionalità – Regime linguistico. — Causa T-723/18

Giurisprudenza europea62018TJ0723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso del funzionario del Parlamento europeo escluso da una procedura interna di certificazione per mancanza dell’elenco degli allegati alla candidatura. Ha però chiarito che il ricorso era ricevibile, perché la notifica della decisione finale si è perfezionata solo quando il ricorrente ha effettivamente ricevuto l’atto via e-mail. Nel merito, ha escluso vizi di motivazione, violazioni del diritto di essere ascoltato e dei principi di buona amministrazione e proporzionalità, nonché qualsiasi illegittimità del regime linguistico applicato dal Parlamento.

Impugnazione dell’esclusione di un funzionario da una procedura interna di certificazione del Parlamento europeo e decorrenza del termine di ricorso in caso di notifica della decisione mediante lettera raccomandata non ritirata

La questione giuridica

Se il ricorso fosse tardivo alla luce della notifica della decisione finale mediante lettera raccomandata non ritirata e, nel merito, se l’esclusione della candidatura per mancanza dell’elenco degli allegati fosse viziata da difetto di motivazione, violazione del diritto di essere ascoltato, dei principi di buona amministrazione e proporzionalità, nonché del regime linguistico dell’Unione e dei principi di parità di trattamento e non discriminazione.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che, in assenza di una disposizione dell’Unione che preveda espressamente che il mancato ritiro di una lettera raccomandata faccia decorrere il termine di ricorso dalla scadenza del periodo di giacenza, non può applicarsi una presunzione di notifica fondata su norme postali nazionali: il termine decorre solo da quando il destinatario ha effettivamente potuto prendere piena conoscenza dell’atto, qui tramite e-mail del 28 agosto 2018, rendendo il ricorso tempestivo. Nel merito, il Parlamento poteva legittimamente respingere la candidatura per mancata allegazione dell’elenco dei documenti, perché il bando e il modulo erano chiari e tassativi; non era tenuto ad avvisare o consentire una regolarizzazione dopo la scadenza. La limitazione linguistica al francese e all’inglese nella procedura interna di certificazione è stata ritenuta compatibile con lo Statuto e con il regolamento n. 1, poiché giustificata da esigenze di servizio, proporzionata e comprensibile per il ricorrente, che aveva dimostrato padronanza dell’inglese.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 25 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 26 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 45 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 2 del regolamento n. 1
  • Articolo 6 del regolamento n. 1
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE
  • Articolo 263, sesto comma, TFUE
  • Regolamento (UE) n. 517/2013
  • Regolamento del Consiglio n. 1 del 15 aprile 1958

Esclusione da una procedura di certificazione del Parlamento europeo e decorrenza del termine di ricorso

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario del Parlamento europeo avverso una serie di atti relativi alla sua candidatura alla procedura di certificazione 2017. Il Tribunale affronta, in via preliminare, la tempestività del ricorso e, nel merito, la legittimità dell’esclusione del candidato per mancanza dell’elenco degli allegati richiesto dal bando.

Fatti e procedimento principale

Il Parlamento pubblicava il 22 settembre 2017 un bando per selezionare funzionari AST idonei alla nomina in posti AD. Il ricorrente presentava la candidatura il 27 settembre 2017, ma l’APN la respingeva il 7 dicembre 2017 come irricevibile per assenza dell’elenco obbligatorio degli allegati, confermando poi il rigetto in più atti e lettere successivi, fino alla decisione del 23 luglio 2018 che respingeva i reclami. Tale decisione veniva inviata con lettera raccomandata non ritirata e, successivamente, via e-mail il 28 agosto 2018.

Ricevibilità e dies a quo del termine di ricorso

Il Parlamento eccepiva la tardività del ricorso, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla scadenza della giacenza postale della lettera raccomandata. Il Tribunale richiama l’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto e la giurisprudenza secondo cui i termini sono di ordine pubblico, ma osserva che nessuna norma dello Statuto o del diritto UE prevede espressamente una presunzione di notifica fondata sul mero mancato ritiro della raccomandata.

Richiamando l’articolo 47 della Carta, gli articoli 263, sesto comma, e 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, nonché la sentenza della Corte nella causa LL/Parlamento (C‑326/16 P), il Tribunale afferma che il dies a quo decorre solo quando il destinatario è stato messo in condizione di prendere piena conoscenza del contenuto dell’atto. Nel caso concreto, ciò è avvenuto il 28 agosto 2018 con l’invio e-mail della decisione, sicché il ricorso depositato il 7 dicembre 2018 è tempestivo.

Ricevibilità parziale e art. 76, lettera d), del regolamento di procedura

Il Parlamento contestava anche l’ammissibilità dell’eccezione di illegittimità dell’articolo 90 dello Statuto e del motivo relativo al regime linguistico. Il Tribunale dichiara inammissibile l’eccezione di illegittimità dell’articolo 90, perché nel ricorso non erano indicati elementi di fatto e di diritto sufficienti ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. Viceversa, il motivo sul regime linguistico è ritenuto sufficientemente chiaro e dunque ricevibile.

Motivazione della decisione di esclusione

Sul piano sostanziale, il Tribunale respinge la censura di difetto di motivazione. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto, la motivazione deve permettere al destinatario di comprendere la decisione e al giudice di controllarne la legittimità. Qui il rigetto era stato chiaramente fondato sull’assenza dell’elenco degli allegati, come richiesto dal punto 5.3 del bando e ribadito nel modulo di candidatura firmato dal ricorrente. La motivazione era quindi sufficiente e non occorrevano mezzi istruttori ulteriori.

Diritto di essere ascoltato e diritti della difesa

Il ricorrente lamentava di non essere stato sentito prima del rigetto iniziale e prima della decisione sui reclami. Il Tribunale osserva che il reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto serve già a consentire all’interessato di esporre le proprie osservazioni nella fase precontenziosa. Inoltre, nel caso concreto il ricorrente aveva effettivamente utilizzato più volte gli strumenti interni di riesame e ricorso dinanzi al COPAC, cosicché non poteva sostenere di essere stato privato della possibilità di difendersi. Nessuna violazione dell’articolo 41 della Carta è stata quindi accertata.

Buona amministrazione e proporzionalità

Il Tribunale ricostruisce i principi applicabili alle procedure di selezione del personale UE: in linea di principio, spetta al candidato fornire un fascicolo completo e l’amministrazione non è tenuta a compiere indagini o a invitare alla regolarizzazione quando il bando è chiaro e tassativo. Nel caso di specie, il punto 5.3 del bando imponeva espressamente l’allegazione di un elenco numerato e descritto dei documenti, prevedendo il rigetto in caso di inosservanza. La regola perseguiva obiettivi legittimi, cioè la gestione efficiente di numerosi fascicoli e la verifica della capacità dei candidati di seguire istruzioni chiare.

Il Tribunale ritiene inoltre che la misura fosse adeguata e non eccessiva: l’onere imposto ai candidati non era irragionevole, il ricorrente aveva ancora tempo per rettificare la candidatura prima della scadenza e, dopo tale scadenza, la parità di trattamento impediva una sanatoria individuale. Non vi è dunque violazione del principio di proporzionalità né abuso di potere.

Regime linguistico dell’Unione e procedure interne di certificazione

Il ricorrente sosteneva che il Parlamento avrebbe dovuto usare il portoghese nel bando e nella decisione finale, invocando il regolamento n. 1 e il principio di parità di trattamento. Il Tribunale ricorda che, nelle procedure di selezione del personale, le istituzioni possono limitare le lingue di lavoro se ciò è giustificato da esigenze oggettive di servizio e se i candidati possono comprendere la ratio della scelta linguistica.

Nel caso concreto, la procedura di certificazione era interna, riservata a funzionari con almeno sei anni di anzianità, e il bando indicava che il programma di formazione e le prove si sarebbero svolti in francese e in inglese. Il ricorrente aveva dichiarato un ottimo livello di inglese, aveva firmato il modulo redatto in inglese e aveva utilizzato ripetutamente tale lingua nelle comunicazioni con l’amministrazione. Il Tribunale conclude che la mancata redazione in portoghese non viola il regolamento n. 1, né sussiste discriminazione.

Dispositivo

Poiché tutte le censure dirette contro la decisione di rigetto della candidatura sono respinte, il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna il ricorrente alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeaprocedura di certificazionericevibilità del ricorsonotifica degli atti e termini processualiregime linguistico

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