Corte di giustizia, Sentenza C-7/20
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 marzo 2021. — VS contro Hauptzollamt Münster. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 87, paragrafo 4 – Luogo di nascita dell’obbligazione doganale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1 – Articoli 70 e 71 – Fatto generatore ed esigibilità dell’IVA all’importazione – Luogo di nascita dell’obbligazione tributaria – Constatazione dell’inosservanza di un obbligo imposto dalla normativa doganale dell’Unione – Bene fisicamente introdotto nel territorio doganale dell’Unione in uno Stato membro, ma entrato nel circuito economico dell’Unione nello Stato membro in cui la constatazione è stata effettuata. — Causa C-7/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce il criterio territoriale per l’IVA all’importazione quando il bene ha attraversato più Stati membri e l’inosservanza doganale è accertata in uno Stato diverso da quello del primo ingresso nell’Unione. Il debito IVA non segue automaticamente il luogo del primo ingresso fisico, ma quello in cui il bene entra effettivamente nel circuito economico dell’Unione. Nel caso concreto, se il veicolo è stato effettivamente utilizzato in Germania, l’IVA può sorgere in Germania.
IVA all’importazione: nello Stato membro di constatazione dell’inosservanza doganale può sorgere il debito IVA se il bene, pur entrato fisicamente in altro Stato membro, è entrato nel circuito economico in quello della constatazione.
La questione giuridica
Se l’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che, per l’IVA all’importazione relativa a beni soggetti a dazi doganali, il luogo di insorgenza del debito IVA coincide con lo Stato membro in cui l’autorità doganale constata l’inosservanza di un obbligo della normativa doganale dell’Unione, anche quando i beni siano stati fisicamente introdotti nel territorio doganale dell’Unione in un diverso Stato membro.
Principio di diritto
L’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA va interpretato nel senso che, quando beni soggetti a dazi doganali sono stati fisicamente introdotti nell’Unione in uno Stato membro, ma sono entrati nel circuito economico dell’Unione in un altro Stato membro in cui l’autorità doganale ha constatato l’inosservanza di un obbligo doganale, l’IVA all’importazione sorge in quest’ultimo Stato membro. La regola doganale dell’articolo 87, paragrafo 4, del codice doganale è rilevante solo in quanto il luogo di insorgenza dell’IVA dipende dal momento in cui il bene entra nel circuito economico dell’Unione e non dal solo luogo del primo ingresso fisico.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 30, primo comma, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 60, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 62, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 70, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, direttiva 2006/112/CE
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 79, regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 87, paragrafo 4, regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 135, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 139, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 952/2013
- Umsatzsteuergesetz (legge tedesca sull’IVA)
- Sentenza Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung, C‑26/18
IVA all’importazione e luogo di insorgenza del debito in caso di inosservanza doganale
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Finanzgericht Düsseldorf, riguarda l’interpretazione dell’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE in un caso di importazione di un veicolo dalla Turchia nell’Unione europea con transito in più Stati membri. La questione centrale è se, ai fini dell’IVA all’importazione, il luogo di nascita dell’obbligazione tributaria coincida con lo Stato membro in cui viene constatata l’inosservanza doganale, quando il bene è entrato fisicamente nell’Unione in un altro Stato membro.
Fatti e procedimento principale
VS, residente in Germania, ha introdotto nel territorio dell’Unione un veicolo privato immatricolato in Turchia, attraversando Bulgaria, Serbia, Ungheria e Austria. L’importazione è stata accertata in Germania da un controllo di polizia il 26 febbraio 2018; successivamente il veicolo è stato riportato in Turchia e venduto. L’Hauptzollamt Münster ha ritenuto che VS avesse violato gli obblighi doganali di trasporto verso un ufficio doganale e di presentazione in dogana, e ha contestato dazi doganali e IVA all’importazione.
Il giudice del rinvio osserva che, ai sensi dell’articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013, l’inosservanza degli obblighi doganali fa sorgere un’obbligazione doganale, e che, in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 4, del medesimo regolamento, l’obbligazione doganale si considera sorta in Germania, poiché lì è stata effettuata la constatazione e l’importo dei dazi è inferiore a 10.000 euro. Rimaneva però dubbia l’estensione di tale criterio all’IVA all’importazione.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA imponga di applicare per analogia l’articolo 87, paragrafo 4, del codice doganale, così da considerare sorta l’IVA all’importazione nello Stato membro della constatazione dell’inosservanza doganale.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, che assoggetta all’IVA le importazioni di beni;
- l’articolo 30 della direttiva IVA, che definisce l’importazione come introduzione nell’Unione di un bene non in libera pratica;
- gli articoli 60, 62, 70 e 71 della direttiva IVA, che disciplinano rispettivamente il luogo dell’importazione, il fatto generatore e l’esigibilità dell’IVA all’importazione;
- gli articoli 79, 87, paragrafo 4, 135 e 139 del regolamento (UE) n. 952/2013, relativi all’obbligazione doganale per inosservanza, al luogo in cui sorge l’obbligazione e agli obblighi di trasporto e presentazione in dogana.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che l’IVA all’importazione e i dazi doganali sono strettamente collegati: entrambi derivano dall’introduzione dei beni nell’Unione e dalla loro immissione nel circuito economico degli Stati membri. L’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA consente espressamente di collegare il fatto generatore e l’esigibilità dell’IVA a quelli dei dazi doganali quando i beni importati sono assoggettati a dazi.
La Corte ribadisce inoltre la propria giurisprudenza secondo cui un’obbligazione IVA può aggiungersi all’obbligazione doganale quando il comportamento illecito che ha fatto sorgere quest’ultima consente di presumere che i beni siano entrati nel circuito economico dell’Unione e abbiano potuto essere consumati. Tuttavia, tale presunzione può essere superata se risulta che il bene, pur avendo attraversato uno Stato membro in cui si è verificata l’inosservanza doganale, è stato effettivamente immesso nel circuito economico dell’Unione in un diverso Stato membro, che ne costituisce la destinazione e il luogo di consumo.
Applicando questo criterio al caso concreto, la Corte osserva che il veicolo è entrato materialmente nell’Unione in Bulgaria, ma il giudice del rinvio deve verificare se esso sia stato effettivamente utilizzato in Germania, Stato membro di residenza di VS. Se tale utilizzo è accertato, il veicolo deve ritenersi entrato nel circuito economico dell’Unione in Germania, e quindi l’IVA all’importazione sorge in Germania, indipendentemente dal primo ingresso fisico in Bulgaria.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che l’IVA all’importazione relativa a beni soggetti a dazi doganali sorge nello Stato membro in cui è stata constatata l’inosservanza di un obbligo imposto dalla normativa doganale dell’Unione, qualora i beni, pur essendo stati fisicamente introdotti nel territorio doganale dell’Unione in un altro Stato membro, siano entrati nel circuito economico dell’Unione nello Stato membro della constatazione.
Principio affermato
Ai fini dell’IVA all’importazione, il luogo di insorgenza del debito non coincide necessariamente con il primo Stato membro di ingresso fisico del bene nell’Unione: ciò che rileva è lo Stato membro in cui il bene entra effettivamente nel circuito economico dell’Unione, purché esso sia soggetto a dazi doganali e sia stata constatata un’inosservanza della normativa doganale.
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