Corte di giustizia, Ordinanza C-403/20
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 3 marzo 2021. — CF e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Accordo monetario tra l’Unione Europa e il Principato di Andorra – Asserita negligenza della Commissione europea in merito al contenuto dell’accordo – Asserita negligenza della Commissione nel controllo dell’applicazione dell’accordo – Ricorso per risarcimento danni – Rigetto del ricorso – Nesso di causalità – Insussistenza – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. — Causa C-403/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione proposta da alcuni ex azionisti della BPA contro l’ordinanza del Tribunale che aveva già respinto la loro domanda di risarcimento danni contro la Commissione. La Corte afferma che la Commissione non aveva il potere di imporre direttamente al Principato di Andorra una certa trasposizione della direttiva bancaria e che, quindi, manca il nesso di causalità necessario per la responsabilità dell’Unione. Gli altri motivi sono dichiarati in parte irricevibili e in parte manifestamente infondati; la chiusura del giudizio con ordinanza è ritenuta corretta.
Impugnazione respinta contro il rigetto di un’azione di risarcimento danni per asserita negligenza della Commissione nell’attuazione e nella negoziazione dell’accordo monetario UE/Andorra, per insussistenza del nesso di causalità e per motivi in parte irricevibili.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel dichiarare irricevibili o infondati i motivi con cui gli azionisti della BPA imputavano alla Commissione: 1) la negligenza nel controllo dell’applicazione dell’accordo monetario UE/Andorra; 2) la negligenza nella negoziazione del contenuto dell’accordo, per non aver previsto un rimedio diretto analogo a quello della convenzione UE/Monaco; 3) la violazione di principi generali e diritti fondamentali; 4) l’erronea chiusura del procedimento con ordinanza. In particolare, se sussistesse un nesso causale diretto tra il comportamento della Commissione e il danno lamentato.
Principio di diritto
La Corte conferma che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE presuppone, in modo cumulativo, illecito, danno e nesso di causalità diretto; nel caso dell’accordo monetario UE/Andorra, la Commissione non disponeva di un potere diretto di imporre al Principato di Andorra una specifica trasposizione della direttiva 2014/59, poiché l’accordo affida al comitato misto la gestione delle controversie e consente alla Commissione di agire solo nei limiti e con le modalità previste dall’accordo stesso. Ne consegue che manca il nesso causale tra le asserite omissioni della Commissione e il danno lamentato; gli ulteriori motivi sono in parte irricevibili perché nuovi o privi di interesse, e in parte manifestamente infondati. L’impugnazione è quindi respinta.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 340, secondo comma, TFUE
- Articolo 17 TUE
- Accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra, articoli 10, 11 e 12
- Convenzione monetaria tra l’Unione e il Principato di Monaco, articolo 12, paragrafo 4
- Direttiva 2014/59/UE
Impugnazione contro il rigetto di un’azione di risarcimento per asserita negligenza della Commissione nell’accordo monetario UE/Andorra
La Corte, con ordinanza resa ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura, decide sull’impugnazione proposta da quattro soggetti collegati alla Banca Privada de Andorra SA contro l’ordinanza del Tribunale nella causa T-22/19. La controversia riguarda una domanda di risarcimento danni fondata sull’asserita negligenza della Commissione sia nel controllo dell’applicazione dell’accordo monetario UE/Andorra sia nella negoziazione del suo contenuto.
Contesto normativo e fattuale
L’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra, in particolare gli articoli 10, 11 e 12, disciplina la competenza della Corte, il ruolo del comitato misto e le modalità di risoluzione delle controversie. I ricorrenti erano azionisti della BPA, banca andorrana che, dopo la decisione delle autorità statunitensi del 10 marzo 2015 e le successive difficoltà finanziarie, è entrata in crisi; nel 2015 Andorra ha adottato la legge 8/2015, che recepiva solo parzialmente la direttiva 2014/59/UE, istituendo l’AREB e avviando poi una procedura di risoluzione culminata nella riduzione del capitale della banca a zero.
Svolgimento del procedimento principale
Con lettera del 29 dicembre 2017 i ricorrenti hanno chiesto alla Commissione di agire contro le asserite violazioni dell’accordo monetario e di riconoscere la propria responsabilità extracontrattuale. La Commissione ha risposto negativamente il 5 marzo 2018. I ricorrenti hanno quindi adito il Tribunale chiedendo il risarcimento del danno; il Tribunale ha respinto il ricorso con ordinanza perché manifestamente infondato in diritto.
Motivi dell’impugnazione
Dinanzi alla Corte, i ricorrenti hanno dedotto cinque motivi, contestando in sintesi:
- la dichiarata irricevibilità di alcuni argomenti su certezza del diritto, trasparenza, principi fondanti dell’integrazione europea, credibilità della Commissione e diritti fondamentali;
- la dichiarata irricevibilità degli argomenti relativi alla lettera del 5 marzo 2018;
- l’asserita negligenza della Commissione nella fase di negoziazione dell’accordo monetario, per non aver previsto un rimedio diretto analogo a quello contenuto nella convenzione UE/Monaco;
- l’asserita negligenza nel controllo dell’applicazione dell’accordo monetario, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto reagire alla trasposizione incompleta della direttiva 2014/59;
- la scelta del Tribunale di statuire con ordinanza senza proseguire il procedimento.
Ragionamento della Corte sul nesso di causalità
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la responsabilità extracontrattuale dell’Unione ex articolo 340, secondo comma, TFUE richiede tre condizioni cumulative: illecito, danno e nesso di causalità diretto tra comportamento e danno. Nel caso concreto, la Corte conferma la lettura del Tribunale: l’accordo monetario attribuisce al comitato misto il compito di esaminare le misure adottate da Andorra e di risolvere le controversie, mentre la Commissione opera all’interno di una delegazione che comprende anche altri soggetti e può adire la Corte solo secondo il meccanismo convenzionale previsto.
Da ciò deriva che la Commissione non disponeva di un potere giuridico diretto per costringere Andorra ad adottare una specifica trasposizione della direttiva 2014/59. Il danno lamentato dai ricorrenti dipende quindi, in via immediata, dalle decisioni delle autorità andorrane e non da una condotta della Commissione che possa essere qualificata come causa determinante del pregiudizio. Il nesso di causalità richiesto dall’articolo 340 TFUE manca, sicché il motivo sul punto è respinto.
Controllo della Corte sugli altri motivi
Quanto al motivo relativo alla negoziazione dell’accordo monetario, la Corte osserva che i ricorrenti, nel ricorso di primo grado, chiedevano sostanzialmente di censurare il fatto che l’accordo non contenesse una clausola che consentisse ai residenti andorrani di esercitare i medesimi rimedi disponibili ai cittadini dell’Unione. Tuttavia, nella fase di impugnazione, essi sollevano anche argomenti nuovi o comunque non dedotti dinanzi al Tribunale; per tale parte il motivo è dichiarato irricevibile. In ogni caso, la tesi è respinta perché non incide sulla constatazione decisiva del Tribunale relativa all’assenza di nesso causale.
Anche il primo motivo, fondato su asserite violazioni di certezza del diritto, trasparenza, principi dell’integrazione europea, credibilità della Commissione e diritti fondamentali, viene respinto: tali censure sono ricollegate allo stesso comportamento della Commissione già esaminato, ma non superano l’ostacolo dell’assenza di nesso causale. Il secondo motivo, relativo alla lettera del 5 marzo 2018, è dichiarato manifestamente irricevibile per difetto di interesse, poiché gli stessi ricorrenti negano di aver fondato il ricorso su quella lettera come fonte autonoma di responsabilità.
Uso dell’ordinanza da parte del Tribunale
Sul quinto motivo, la Corte conferma che il Tribunale poteva legittimamente chiudere il procedimento con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura, poiché la causa era manifestamente destinata al rigetto. L’adozione dell’ordinanza non ha pregiudicato il diritto a un processo equo ed effettivo, essendo riservata proprio ai casi in cui il ricorso appaia manifestamente infondato.
Dispositivo e spese
La Corte respinge quindi l’impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. I ricorrenti sono condannati a sopportare le proprie spese, poiché la Commissione non aveva ancora sostenuto costi nel procedimento di impugnazione al momento della decisione.
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