Corte di giustizia, Sentenza C-220/19
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 3 marzo 2021. — Promociones Oliva Park SL contro Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/118/CE – Regime generale delle accise – Articolo 1, paragrafo 2 – Altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa – Direttiva 2009/28/CE – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Articolo 1 e articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché paragrafo 3, lettera a), quest’ultimo in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k) – Direttiva 2009/72/CE – Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica – Imposta sul valore della produzione dell’energia elettrica – Natura e struttura dell’imposta – Imposta gravante con le stesse modalità tanto sull’energia elettrica da fonti rinnovabili quanto su quella da fonti non rinnovabili. — Causa C-220/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione l’imposta spagnola IVPEE sulla produzione e immissione di energia elettrica. In particolare, ha escluso che si trattasse di un’imposta indiretta sul consumo di elettricità ai sensi della direttiva 2008/118 e ha negato che la direttiva 2009/28 imponga esenzioni per l’energia rinnovabile. Ha inoltre escluso che l’imposta integri un problema di aiuti di Stato o violi le regole del mercato interno dell’energia elettrica di cui alla direttiva 2009/72.
Compatibilità con il diritto UE dell’imposta spagnola sul valore della produzione dell’energia elettrica (IVPEE) rispetto alle accise, alla promozione delle rinnovabili e al mercato interno dell’energia elettrica.
La questione giuridica
Se l’IVPEE, pur qualificata dal diritto spagnolo come imposta diretta, debba essere considerata un’imposta indiretta sui prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118; se sia incompatibile con la direttiva 2009/28 perché incide anche sull’energia da fonti rinnovabili senza perseguire una reale finalità ambientale; e se contrasti con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e con gli articoli da 32 a 34 della direttiva 2009/72 per effetto della presunta discriminazione tra produttori nazionali e non nazionali.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che l’IVPEE non rientra nell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, perché non presenta un nesso diretto e indissolubile con il consumo di elettricità, essendo calcolata sulla qualità di produttore e su componenti di reddito non dipendenti dal quantitativo effettivamente prodotto e immesso in rete. Ha inoltre affermato che la direttiva 2009/28 non vieta agli Stati membri di imporre un tributo generale sulla produzione di elettricità anche quando incide sull’energia da fonti rinnovabili, poiché gli Stati dispongono di un margine discrezionale nella scelta degli strumenti di sostegno e non sono obbligati a prevedere esenzioni fiscali. Infine, ha escluso la violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e degli articoli da 32 a 34 della direttiva 2009/72, poiché l’imposta non costituiva finanziamento di un aiuto di Stato e la direttiva 2009/72 non si applica a una disciplina fiscale nazionale di questo tipo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Direttiva 2008/118/CE
- Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE
- Direttiva 2009/28/CE
- Articolo 1 direttiva 2009/28/CE
- Articolo 2, secondo comma, lettera k), direttiva 2009/28/CE
- Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, lettera a), direttiva 2009/28/CE
- Direttiva 2009/72/CE
- Articoli 32, 33 e 34 direttiva 2009/72/CE
- Direttiva 2003/96/CE
Compatibilità dell’IVPEE con il diritto dell’Unione
La causa C‑220/19 riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana relativo all’imposta spagnola sul valore della produzione dell’energia elettrica (IVPEE). La Corte è stata chiamata a valutare la compatibilità del tributo con la disciplina UE delle accise, con la direttiva sulle energie rinnovabili e con le regole del mercato interno dell’energia elettrica.
Fatti e procedimento principale
La società Promociones Oliva Park SL aveva chiesto la rettifica delle autoliquidazioni dell’IVPEE per gli anni dal 2013 al 2016 e il rimborso di EUR 12 609,58. Dopo il rigetto della richiesta e del successivo reclamo amministrativo, la società ha adito il giudice spagnolo, sostenendo che l’imposta fosse contraria al diritto dell’Unione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, che consente agli Stati membri di applicare ai prodotti soggetti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche;
- l’articolo 1, l’articolo 2, lettera k), e l’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, lettera a), della direttiva 2009/28/CE, che disciplina la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e i regimi di sostegno;
- gli articoli 32, 33 e 34 della direttiva 2009/72/CE sul mercato interno dell’energia elettrica;
- l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Caratteristiche dell’IVPEE esaminate dalla Corte
La legge spagnola 15/2012 qualifica l’IVPEE come imposta diretta, di natura reale, sullo svolgimento dell’attività di produzione e immissione di energia elettrica nel sistema. La base imponibile è costituita dall’importo complessivo dei redditi spettanti al contribuente per tali attività, con aliquota unica del 7%. La Corte rileva che il tributo:
- non è prelevato sul consumatore finale, ma sugli operatori che producono e immettono energia in rete;
- non prevede un meccanismo formale di rivalsa;
- è calcolato sulla sola qualità di produttore e su componenti di reddito che non dipendono necessariamente dal quantitativo effettivamente prodotto e immesso nel sistema.
Prima questione: direttiva 2008/118
La Corte ricorda che la qualificazione del tributo nel diritto nazionale non vincola la sua qualificazione ai fini del diritto UE, che dipende dalle sue caratteristiche oggettive. Tuttavia, per rientrare nell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, l’imposta deve gravare direttamente o indirettamente sul consumo di elettricità e presentare un nesso diretto e indissolubile con tale consumo. Nel caso dell’IVPEE, la Corte esclude tale nesso: il tributo colpisce la produzione e l’immissione in rete, ma la sua base imponibile è ancorata ai redditi del produttore e non al quantitativo di elettricità consumato. Di conseguenza, l’IVPEE non è un’imposta indiretta sul consumo di elettricità ai sensi della direttiva 2008/118.
Seconda e terza questione: direttiva 2009/28 sulle rinnovabili
La Corte osserva che la direttiva 2009/28 mira a fissare obiettivi nazionali obbligatori e consente agli Stati membri di adottare regimi di sostegno, ma non li obbliga a farlo né impone che tali regimi assumano la forma di esenzioni o sgravi fiscali. Gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nella scelta degli strumenti per raggiungere gli obiettivi di quota di energia rinnovabile. Perciò, il fatto che l’IVPEE si applichi anche all’energia prodotta da fonti rinnovabili, con aliquota unica e senza distinzione in base all’impatto ambientale, non è di per sé contrario alla direttiva 2009/28. La Corte afferma che tale direttiva non vieta agli Stati membri di tassare le imprese che producono energia da fonti rinnovabili.
Quarta questione: articolo 107 TFUE e direttiva 2009/72
Quanto all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Corte ricorda che le imposte, di per sé, non rientrano nella disciplina degli aiuti di Stato, salvo che costituiscano la modalità di finanziamento di un aiuto. Nel caso dell’IVPEE, non risulta che il gettito sia destinato a finanziare un aiuto di Stato; pertanto, l’articolo 107 TFUE non è applicabile. Quanto alla direttiva 2009/72, la Corte rileva che gli articoli da 32 a 34 riguardano l’accesso al sistema elettrico in condizioni obiettive e non discriminatorie, ma non costituiscono una disciplina di armonizzazione fiscale. Per questo motivo, tali disposizioni non ostano a un’imposta nazionale come l’IVPEE.
Decisione
La Corte ha quindi risposto che:
- l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 non osta all’IVPEE;
- la direttiva 2009/28 non osta a un’imposta unica sulla produzione di energia elettrica, anche da fonti rinnovabili, finalizzata al gettito;
- l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e gli articoli 32-34 della direttiva 2009/72 non ostano a tale imposta, anche se non si applica all’energia importata da altri Stati membri.
Principio affermato
Un’imposta nazionale sulla produzione e immissione di energia elettrica, calcolata sui redditi del produttore e non sul quantitativo di elettricità consumata, non costituisce un’“altra imposta indiretta” ai sensi della direttiva 2008/118; la direttiva 2009/28 non impedisce agli Stati membri di assoggettare anche l’energia rinnovabile a un tributo generale volto al gettito; e le norme sugli aiuti di Stato e sul mercato interno dell’energia elettrica non ostano a un simile prelievo fiscale, in assenza di finanziamento di un aiuto e di armonizzazione fiscale specifica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 3 mar 2021Corte di giustizia, Sentenza C-434/19
- Sentenza · 3 mar 2021Corte di giustizia, Ordinanza C-841/19
- Sentenza · 3 mar 2021Tribunale, Sentenza T-723/18
- Sentenza · 3 mar 2021Corte di giustizia, Sentenza C-7/20
- Sentenza · 3 mar 2021Corte di giustizia, Ordinanza C-403/20
- Sentenza · 3 mar 2021Corte di giustizia, Ordinanza C-507/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →