Corte di giustizia, Ordinanza C-841/19
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 3 marzo 2021. — JL contro Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 41 de Madrid. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 4 – Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Lavoratori a tempo parziale, essenzialmente di sesso femminile – Organismo nazionale che garantisce ai lavoratori di cui trattasi il pagamento dei diritti non pagati dai loro datori di lavoro insolventi – Massimale per il pagamento di tali diritti – Importo del massimale ridotto per i lavoratori a tempo parziale in funzione del rapporto tra il tempo di lavoro di quest’ultimi e il tempo di lavoro dei lavoratori a tempo pieno – Principio del pro rata temporis. — Causa C-841/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato se il ridimensionamento proporzionale del massimale Fogasa per i lavoratori a tempo parziale comportasse una discriminazione indiretta contro le donne, maggiormente presenti in tale categoria. Ha escluso l’applicabilità della direttiva 79/7 e ha ricondotto la fattispecie alla direttiva 2006/54, ritenendo tuttavia che la riduzione pro rata temporis sia giustificata e conforme al diritto UE. Ne consegue che la normativa spagnola non è incompatibile con il principio di parità di trattamento in materia di retribuzione.
Rinvio pregiudiziale sull’eventuale discriminazione indiretta, fondata sul sesso, derivante dal calcolo pro rata temporis del massimale di pagamento del Fogasa per salari e indennità non pagati ai lavoratori a tempo parziale in caso di insolvenza del datore di lavoro.
La questione giuridica
Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE e l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE ostino a una normativa nazionale che, per il pagamento da parte dell’organismo di garanzia dei salari e delle indennità non pagati in caso di insolvenza del datore di lavoro, riduca per i lavoratori a tempo parziale il massimale applicabile in proporzione al loro orario di lavoro, qualora tale riduzione incida in particolare sulle lavoratrici.
Principio di diritto
L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 4 della direttiva 2006/54/CE non ostano a una normativa nazionale che, per il pagamento dei salari e delle indennità non pagati da parte dell’organismo di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro, preveda un massimale per i lavoratori a tempo pieno e lo riduca proporzionalmente per i lavoratori a tempo parziale rispetto al tempo di lavoro di questi ultimi: tale meccanismo costituisce una corretta applicazione del principio del pro rata temporis e non integra una discriminazione indiretta fondata sul sesso.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
- Direttiva 79/7/CEE
- Direttiva 97/81/CE
- Direttiva 98/23/CE
- Direttiva 2006/54/CE
- Direttiva 2008/94/CE
- Articolo 3 della direttiva 2008/94/CE
- Articolo 4 della direttiva 2008/94/CE
- Articolo 33 dello Statuto dei lavoratori spagnolo
Massimale Fogasa per lavoratori a tempo parziale e parità di trattamento
La Corte di giustizia, con ordinanza resa ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, si pronuncia su un rinvio pregiudiziale del Juzgado de lo Social n. 41 de Madrid relativo al calcolo del massimale di intervento del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) in caso di insolvenza del datore di lavoro. Il tema riguarda il rapporto tra lavoro a tempo parziale, tutela dei crediti retributivi e possibile discriminazione indiretta fondata sul sesso.
Fatti e procedimento principale
JL aveva lavorato come cameriere con contratto a tempo determinato e a tempo parziale al 50%. Dopo la chiusura dello stabilimento e l’insolvenza del datore di lavoro, il giudice spagnolo aveva accertato l’illegittimità del licenziamento e riconosciuto a JL un’indennità e salari maturati fino alla sentenza. Poiché il datore di lavoro era insolvente, il Fogasa era tenuto a garantire il pagamento entro i limiti dell’articolo 33 dello Statuto dei lavoratori spagnolo.
Il giudice nazionale osservava che, secondo l’interpretazione dei giudici spagnoli, il massimale Fogasa per i lavoratori a tempo parziale viene ridotto in proporzione al loro orario rispetto a quello dei lavoratori a tempo pieno comparabili. Ciò, a suo avviso, produceva un doppio effetto riduttivo: il salario del lavoratore part-time è già inferiore e il massimale viene ulteriormente abbassato. Poiché il lavoro part-time è svolto in prevalenza da donne, il giudice del rinvio chiedeva se la disciplina integrasse una discriminazione indiretta vietata dal diritto UE.
Questioni pregiudiziali e norme UE richiamate
La questione era formalmente formulata con riferimento all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE e all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE. La Corte, tuttavia, chiarisce che la direttiva 79/7 non è applicabile, perché riguarda i regimi legali di protezione contro specifici rischi di sicurezza sociale e non la garanzia dei crediti retributivi in caso di insolvenza del datore di lavoro.
La pronuncia si fonda invece sulla direttiva 2006/54/CE, in particolare sulle nozioni di discriminazione indiretta e di retribuzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e sul divieto di discriminazione diretta e indiretta basata sul sesso in materia retributiva di cui all’articolo 4. La Corte richiama anche la direttiva 2008/94/CE, che disciplina la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro e consente agli Stati membri di fissare massimali ai pagamenti dell’organismo di garanzia, purché socialmente compatibili con l’obiettivo della direttiva.
Ricevibilità della domanda
Il governo spagnolo eccepiva l’irricevibilità, sostenendo che la questione fosse ipotetica, poiché il ricorrente era un uomo e le statistiche sul maggior ricorso femminile al lavoro part-time non sarebbero state pertinenti. La Corte respinge l’eccezione: la domanda non è ipotetica, poiché la risposta sull’eventuale discriminazione indiretta incide sull’esito del procedimento principale, e la rilevanza delle statistiche concerne il merito, non la ricevibilità.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il pagamento di salari e indennità da parte del Fogasa rientra nella nozione di "retribuzione" ai sensi della direttiva 2006/54; lo stesso vale per l’indennità di licenziamento riconosciuta a JL.
Passando al merito, la Corte ricostruisce la disciplina spagnola: per i lavoratori a tempo pieno il massimale è fissato al doppio del salario minimo interprofessionale giornaliero; per i lavoratori a tempo parziale esso è ridotto in proporzione al tempo di lavoro. La Corte esclude che vi sia una "doppia riduzione" nel senso prospettato dal giudice del rinvio: il massimale non viene calcolato sul salario già ridotto del lavoratore part-time, ma sull’importo del salario minimo, sicché la riduzione è proporzionata all’orario e non cumulativa.
Richiamando la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, la Corte ricorda che i lavoratori part-time non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori comparabili a tempo pieno, salvo ragioni obiettive, e che il principio del pro rata temporis trova applicazione quando è proporzionato al tempo effettivamente lavorato. Tale principio è stato già applicato dalla giurisprudenza a pensioni, ferie annuali retribuite e altre prestazioni correlate al rapporto di lavoro.
Secondo la Corte, l’adeguamento del massimale Fogasa in funzione dell’orario di lavoro costituisce precisamente una corretta applicazione del pro rata temporis: garantisce lo stesso importo massimo per ora di lavoro e, quindi, non è idoneo a svantaggiare i lavoratori a tempo parziale. La conclusione è rafforzata dal fatto che il Fogasa è finanziato dai contributi dei datori di lavoro, calcolati sui salari soggetti a contribuzione.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 4 della direttiva 2006/54/CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, per il pagamento da parte dell’organismo nazionale responsabile dei salari e delle indennità non pagati in caso di insolvenza del datore di lavoro, prevede un massimale per i lavoratori a tempo pieno e lo riduce proporzionalmente per i lavoratori a tempo parziale.
Principi affermati
La sola riduzione proporzionale del massimale di garanzia per i lavoratori part-time non costituisce di per sé discriminazione indiretta fondata sul sesso, se è giustificata dall’effettivo tempo di lavoro prestato e garantisce un trattamento coerente con il principio del pro rata temporis. La direttiva 79/7 non si applica ai crediti retributivi garantiti da un organismo nazionale in caso di insolvenza del datore di lavoro, mentre la disciplina va esaminata alla luce della direttiva 2006/54 e della direttiva 2008/94.
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