Corte di giustizia, Sentenza C-434/19
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 marzo 2021. — Poste Italiane SpA contro Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane e Agenzia delle entrate – Riscossione contre Poste Italiane SpA. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Concorrenza – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Condizioni di applicazione – Articolo 106, paragrafo 2, TFUE – Servizi di interesse economico generale – Gestione del servizio di conto corrente postale per la raccolta dell’imposta comunale sugli immobili – Imprese che beneficiano di diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri – Commissioni fissate unilateralmente dall’impresa beneficiaria – Abuso di posizione dominante – Articolo 102 TFUE – Irricevibilità. — Cause riunite C-434/19 e C-435/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha esaminato il regime italiano che obbligava i concessionari della riscossione dell’ICI ad aprire e mantenere un conto corrente presso Poste Italiane, con pagamento di una commissione fissata unilateralmente dall’impresa. Ha ritenuto che la misura possa rientrare nella nozione di aiuto di Stato, ma solo a condizione che il giudice nazionale accerti i presupposti di imputabilità, risorse statali, vantaggio selettivo e incidenza sugli scambi. La terza questione, relativa all’abuso di posizione dominante, è stata invece dichiarata irricevibile.
Rinvio pregiudiziale su conto corrente postale obbligatorio per la riscossione dell’ICI: qualificazione della misura come aiuto di Stato e irricevibilità della censura ex articolo 102 TFUE.
La questione giuridica
Se la normativa italiana che impone ai concessionari della riscossione dell’ICI di avere un conto corrente presso Poste Italiane e di pagare una commissione per la sua gestione integri un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE, eventualmente giustificabile come SIEG ex articolo 106, paragrafo 2, TFUE; e se la stessa disciplina violi l’articolo 102 TFUE per abuso di posizione dominante derivante dalla commissione fissata unilateralmente da Poste Italiane.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che una misura nazionale che impone ai concessionari della riscossione dell’ICI di mantenere un conto corrente presso Poste Italiane e di corrispondere una commissione per la sua gestione può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE, se è imputabile allo Stato, finanziata mediante risorse statali, selettiva e idonea a incidere sugli scambi e sulla concorrenza; spetta al giudice nazionale verificare in concreto tali condizioni. La Corte ha inoltre dichiarato irricevibile la questione fondata sull’articolo 102 TFUE per difetto di elementi sufficienti sul mercato rilevante e sull’eventuale abuso di posizione dominante.
Norme richiamate
- Articolo 14 TFUE
- Articolo 102 TFUE
- Articolo 106 TFUE
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articoli 2, commi 18-20
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 10, comma 3
- Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, articolo 3, comma 1
- Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 7, comma 2, lettera gg-septies
- Sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00)
Aiuto di Stato e conto corrente postale per la riscossione dell’ICI
La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali della Corte suprema di cassazione italiana, relativi alla disciplina del conto corrente postale utilizzato dai concessionari per la riscossione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). Il punto centrale è se l’obbligo, per i concessionari, di aprire un conto presso Poste Italiane e di pagare una commissione di gestione integri un aiuto di Stato oppure una misura compatibile con le regole UE sulla concorrenza e sui servizi di interesse economico generale.
Fatti e procedimento principale
Nel diritto italiano, l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 prevedeva che il versamento dell’ICI potesse essere effettuato su un conto corrente postale intestato al concessionario della riscossione, con commissione a carico del comune impositore. Poste Italiane aveva applicato, in base alla delibera tariffaria n. 57/1996, commissioni per la gestione di tali conti correnti dei concessionari.
Le controversie principali opponevano Poste Italiane a Riscossione Sicilia e all’Agenzia delle entrate – Riscossione, in relazione al pagamento delle commissioni dovute per il periodo 1997-2011. I giudici italiani di merito avevano dato esiti parzialmente diversi, e la Corte di cassazione ha sospeso i giudizi ponendo tre questioni pregiudiziali.
Normativa nazionale richiamata
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992;
- l’articolo 2, commi 18-20, della legge n. 662/1996;
- l’articolo 3, comma 1, del decreto presidenziale n. 144/2001;
- l’articolo 7, comma 2, lettera gg-septies, del decreto-legge n. 70/2011.
Secondo il giudice del rinvio, questa disciplina manteneva una riserva a favore di Poste Italiane per la gestione dei conti correnti dedicati alla riscossione dell’ICI, nonostante l’evoluzione del sistema di riscossione e l’apertura anche al sistema bancario.
Questioni pregiudiziali
Le questioni riguardavano, in sintesi:
- se il monopolio legale a favore di Poste Italiane per il servizio di conto corrente postale dedicato all’ICI fosse compatibile con gli articoli 14 e 106, paragrafo 2, TFUE, in quanto SIEG;
- se il potere di Poste Italiane di determinare unilateralmente la commissione fosse incompatibile con gli articoli 106, paragrafo 2, e 107, paragrafo 1, TFUE, anche alla luce della sentenza Altmark;
- se il complesso normativo fosse contrario all’articolo 102 TFUE, perché il concessionario sarebbe obbligato a subire la commissione senza poter recedere dal conto, pena l’inadempimento verso l’ente impositore.
Ricevibilità e metodo di esame
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità della prima questione, osservando che essa verte effettivamente sull’interpretazione del diritto dell’Unione e non è né ipotetica né priva di collegamento con la controversia. Ricorda poi che, in materia di aiuti di Stato, l’analisi della qualificazione della misura ai sensi dell’articolo 107 TFUE precede quella dell’eventuale deroga dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.
Ragionamento della Corte sull’articolo 107 TFUE
La Corte ricorda che, per integrare un aiuto di Stato, devono sussistere quattro condizioni:
- intervento dello Stato o mediante risorse statali;
- imputabilità allo Stato;
- vantaggio selettivo;
- falsazione o minaccia di falsazione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri.
Quanto all’imputabilità, la misura deriva da disposizioni legislative e regolamentari italiane, per cui può essere imputata allo Stato. Quanto alle risorse statali, la Corte precisa che l’obbligo di acquisto di servizi da parte di imprese private o pubbliche, di per sé, non comporta automaticamente risorse statali; tuttavia, la situazione potrebbe cambiare se vi fosse un meccanismo di compensazione integrale del costo aggiuntivo o un contributo obbligatorio imposto dallo Stato. La Corte non esclude, ma neppure accerta direttamente, che le commissioni versate dai concessionari a Poste Italiane costituiscano risorse statali: ciò va verificato dal giudice nazionale.
Sul vantaggio selettivo, la Corte osserva che l’attribuzione a una sola impresa, titolare del monopolio legale, del diritto di percepire commissioni per la gestione del servizio può costituire un vantaggio selettivo. Esclude però che ricorrano le condizioni della sentenza Altmark, perché Poste Italiane, nel rapporto con i concessionari, non era formalmente incaricata di specifici obblighi di servizio pubblico sufficientemente definiti; inoltre, essa applicava condizioni economiche analoghe a quelle offerte agli altri clienti.
Quanto all’incidenza sugli scambi e sulla concorrenza, la Corte ritiene plausibile che la misura rafforzi la posizione di Poste Italiane rispetto ai concorrenti nel settore bancario e finanziario e possa incidere sugli scambi intra-UE, ma anche qui la verifica concreta spetta al giudice del rinvio.
Esclusione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE come base risolutiva
La Corte precisa che l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE non può essere applicato nel caso concreto per giustificare la misura, perché manca la prima condizione Altmark relativa alla chiara definizione degli obblighi di servizio pubblico nel rapporto tra Poste Italiane e i concessionari. In ogni caso, la valutazione della compatibilità dell’eventuale aiuto con il mercato interno spetta alla Commissione, non al giudice nazionale.
Irricevibilità della terza questione sull’articolo 102 TFUE
La terza questione è dichiarata irricevibile. Le ordinanze di rinvio non forniscono elementi sufficienti sul mercato rilevante, sulla sua estensione geografica, sulle quote di mercato e sulle ragioni per cui la normativa potrebbe comportare un abuso di posizione dominante da parte di Poste Italiane. La Corte osserva che, in materia di concorrenza, il giudice nazionale deve indicare con precisione il contesto fattuale e giuridico, altrimenti la Corte non può fornire una risposta utile.
Dispositivo e principio affermato
La Corte conclude che la misura nazionale che impone ai concessionari della riscossione dell’ICI di avere un conto corrente presso Poste Italiane e di corrispondere una commissione per la sua gestione può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE, se il giudice nazionale accerta le condizioni di imputabilità, risorse statali, vantaggio selettivo e incidenza su concorrenza e scambi. La questione relativa all’articolo 102 TFUE è invece irricevibile per difetto di elementi sufficienti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 3 mar 2021Corte di giustizia, Sentenza C-220/19
- Sentenza · 3 mar 2021Corte di giustizia, Ordinanza C-841/19
- Sentenza · 3 mar 2021Tribunale, Sentenza T-723/18
- Sentenza · 3 mar 2021Corte di giustizia, Sentenza C-7/20
- Sentenza · 3 mar 2021Corte di giustizia, Ordinanza C-403/20
- Sentenza · 3 mar 2021Corte di giustizia, Ordinanza C-507/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →