Corte di giustizia, Ordinanza C-507/20
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 marzo 2021. — FGSZ Földgázszállító Zrt. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pécsi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90 – Riduzione della base imponibile – Mancato pagamento totale o parziale del prezzo – Credito divenuto definitivamente inesigibile – Termine di prescrizione per chiedere la riduzione successiva della base imponibile dell’IVA – Dies a quo di decorrenza del termine. — Causa C-507/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata, ha chiarito che il diritto alla riduzione della base imponibile IVA per un credito definitivamente inesigibile non può essere reso impraticabile da un termine di prescrizione che decorra dalla scadenza originaria del prezzo. Il termine deve invece partire dal momento in cui l'inesigibilità diviene definitiva. La soluzione tutela la neutralità dell'IVA e l'effettività del diritto alla rettifica, nel rispetto della certezza del diritto.
IVA: il termine di prescrizione per chiedere la riduzione della base imponibile in caso di credito definitivamente inesigibile decorre dalla data in cui l'inesigibilità diventa definitiva, non dalla scadenza originaria del pagamento.
La questione giuridica
Se l'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce dei principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità, osti a una prassi/normativa nazionale che fa decorrere il termine di prescrizione per la riduzione della base imponibile dall'originaria data di esigibilità del corrispettivo, anziché dal momento in cui il credito diventa definitivamente inesigibile, privando così il soggetto passivo del diritto alla rettifica.
Principio di diritto
Qualora uno Stato membro assoggetti a prescrizione il diritto del soggetto passivo di ottenere, ai sensi dell'articolo 90 della direttiva IVA, la riduzione della base imponibile per un credito divenuto definitivamente inesigibile, il termine non può decorrere dalla data di pagamento originariamente pattuita, ma deve iniziare dal momento in cui l'inesigibilità del credito è divenuta definitiva; una decorrenza anteriore violerebbe i principi di neutralità fiscale ed effettività, poiché potrebbe impedire l'esercizio del diritto prima ancora che esso sia concretamente sorto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 90 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 185 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
IVA e decorrenza della prescrizione per crediti definitivamente inesigibili
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Pécsi Törvényszék (Corte di Pécs, Ungheria) in una controversia tra la società FGSZ Földgázszállító Zrt. e l'autorità fiscale ungherese. Il tema è la possibilità di ottenere, ai sensi dell'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE, la riduzione della base imponibile IVA quando il corrispettivo non è stato incassato perché il credito è divenuto definitivamente inesigibile.
Fatti e procedimento principale
La FGSZ aveva emesso fatture tra ottobre 2010 e gennaio 2011 e aveva versato l'IVA relativa. Il debitore è stato poi sottoposto a liquidazione e, solo nel dicembre 2019, il liquidatore ha constatato che il credito era divenuto inesigibile. La domanda di rimborso/riduzione dell'IVA è stata respinta dall'amministrazione ungherese perché ritenuta tardiva: secondo il diritto nazionale, il termine di prescrizione di cinque anni sarebbe decorso dal 31 dicembre 2011/2016, cioè dalla data originaria delle fatture o dall'anno in cui era sorto il diritto.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se sia compatibile con l'articolo 90 della direttiva IVA, nonché con i principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità, una disciplina nazionale che faccia decorrere il termine di prescrizione dalla data originaria di effettuazione dell'operazione, e non dal momento in cui il credito diventa definitivamente inesigibile.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 90, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE, che prevede la riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento e consente agli Stati membri una deroga limitata;
- l'articolo 185 della stessa direttiva, che disciplina le rettifiche;
- l'articolo 273 della direttiva IVA, sugli ulteriori obblighi nazionali necessari per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta;
- l'articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
- l'articolo 99 del regolamento di procedura, che consente la decisione con ordinanza motivata quando la soluzione risulta già chiaramente dalla giurisprudenza.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce anzitutto che l'articolo 90, paragrafo 1, esprime un principio fondamentale del sistema IVA: l'imponibile deve corrispondere al corrispettivo effettivamente percepito. Ne deriva che l'amministrazione non può riscuotere un'IVA superiore a quella incassata dal soggetto passivo.
La facoltà degli Stati membri di derogare, prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 90, non consente però di escludere in modo assoluto la riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento; serve solo a gestire l'incertezza sulla definitiva inesigibilità del credito.
Quanto al termine di prescrizione, la Corte ricorda che esso è compatibile con il diritto dell'Unione per esigenze di certezza del diritto, ma la sua decorrenza deve rispettare i principi di equivalenza ed effettività. In particolare, un termine che iniziasse a decorrere dalla data della fattura o della scadenza originaria del pagamento potrebbe scadere prima che il credito sia definitivamente inesigibile e dunque prima che il diritto alla rettifica possa essere esercitato. Tale soluzione sarebbe incompatibile con il principio di effettività, specie quando il contribuente abbia agito con diligenza e senza abuso o frode.
La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare le sentenze Volkswagen, Biosafe, Di Maura, T-2 ed E., per affermare che il diritto dell'Unione osta a meccanismi che rendano impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto alla riduzione dell'IVA.
Decisione
La Corte stabilisce che, se uno Stato membro prevede un termine di prescrizione per chiedere la riduzione della base imponibile in caso di credito definitivamente inesigibile, tale termine deve decorrere dalla data in cui il credito diventa definitivamente inesigibile, e non dalla data dell'originaria scadenza del pagamento.
Effetti pratici
Per il professionista, la pronuncia conferma che il contribuente non perde il diritto alla rettifica per il solo fatto che siano trascorsi anni dalla fattura, se l'inesigibilità definitiva emerge solo successivamente. In presenza di una normativa nazionale incompatibile, il giudice interno deve disapplicarla e il soggetto passivo può invocare direttamente l'articolo 90 della direttiva IVA, ove ne ricorrano le condizioni di effetto diretto.
Principio affermato
La riduzione della base imponibile IVA per credito definitivamente inesigibile non può essere preclusa da un termine di prescrizione che decorra dalla data originaria dell'operazione: il termine deve iniziare solo quando l'inesigibilità diventa definitiva, altrimenti sono violati i principi di neutralità fiscale ed effettività.
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