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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18073/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per rissa con lesioni (art. 588, comma 2 c.p.). Il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 588 c.p., sostenendo di avere reagito d'impulso per difendere il proprio suocero e di non aver partecipato volontariamente a una rissa di particolare gravità; (2) errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., rilevando che il reato era edittalmente punito con pena non superiore a 5 anni e che i suoi precedenti non configuravano abitualità; (3) mancato riconoscimento del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 175 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico e privo di puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione impugnata. Il secondo motivo è stato considerato generico: benché i limiti edittali non escludessero l'applicabilità dell'art. 131-bis, il ricorrente non ha fornito elementi concreti per ritenere il fatto di particolare tenuità, alla luce della condotta violenta, delle lesioni rilevanti, del significativo grado di colpevolezza e della recidiva. Il terzo motivo è stato giudicato meramente reiterativo e privo di specificità; la Corte territoriale aveva valutato negativamente la concessione della non menzione per la particolare offensività del fatto e i precedenti dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 588 c.p. (rissa)

    La norma è stata riconosciuta applicabile alla fattispecie: la partecipazione volontaria alla rissa con conseguenti lesioni è stata ritenuta provata e la condanna confermata.

  • art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto)

    La Corte ha ricordato che l'applicazione della causa di non punibilità richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete (secondo i criteri dell'art. 133 c.p.): modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo. Nel caso di rissa violenta con lesioni rilevanti e recidiva, tali elementi escludono la particolare tenuità.

  • art. 175 c.p. (non menzione nel casellario giudiziale)

    La Corte d'appello ha valutato che i presupposti per la non menzione non sussistevano, tenuto conto della particolare offensività del fatto e dei precedenti penali; la Cassazione ha ritenuto il motivo generico e reiterativo.

  • art. 133, comma 1 c.p. (criteri di determinazione della pena)

    Richiamato come criterio interpretativo per valutare la tenuità del fatto: occorre considerare modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo.

  • art. 616 c.p.p. (conseguenze dell'inammissibilità del ricorso)

    Sanzione economica e condanna alle spese processuali a carico del ricorrente: la declaratoria di inammissibilità comporta il pagamento delle spese e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590)

    Indicata come precedente sul principio secondo cui la valutazione della particolare tenuità del fatto richiede un giudizio complessivo e congiunto delle circostanze della fattispecie, ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione richiede motivi di ricorso specifici e puntuali: censure generiche o reiterative sono inammissibili.
  • Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) non basta l'osservazione dei limiti edittali: è necessario fornire elementi concreti sul minor grado di offensività, sulle modalità della condotta, sul grado di colpevolezza e sull'entità del danno o del pericolo.
  • Nelle contestazioni di partecipazione a rissa, l'onere difensivo è di dimostrare in modo dettagliato l'assenza di partecipazione volontaria o la prevalenza di una reazione impulsiva e giustificabile; affermazioni generiche non sono sufficienti a scalfire la motivazione del giudice di merito.
  • La richiesta del beneficio della non menzione (art. 175 c.p.) può essere respinta se il fatto è valutato particolarmente offensivo o se emergono precedenti che indicano una rilevanza penale ripetuta; anche qui è richiesto un esame specifico e motivato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzione alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto il ricorrente deve valutare il rischio di azioni appellate non adeguatamente fondate.

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