Cassazione Penale, Sentenza n. 18073/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per rissa con lesioni (art. 588, comma 2 c.p.). Il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 588 c.p., sostenendo di avere reagito d'impulso per difendere il proprio suocero e di non aver partecipato volontariamente a una rissa di particolare gravità; (2) errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., rilevando che il reato era edittalmente punito con pena non superiore a 5 anni e che i suoi precedenti non configuravano abitualità; (3) mancato riconoscimento del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 175 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico e privo di puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione impugnata. Il secondo motivo è stato considerato generico: benché i limiti edittali non escludessero l'applicabilità dell'art. 131-bis, il ricorrente non ha fornito elementi concreti per ritenere il fatto di particolare tenuità, alla luce della condotta violenta, delle lesioni rilevanti, del significativo grado di colpevolezza e della recidiva. Il terzo motivo è stato giudicato meramente reiterativo e privo di specificità; la Corte territoriale aveva valutato negativamente la concessione della non menzione per la particolare offensività del fatto e i precedenti dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 588 c.p. (rissa)
La norma è stata riconosciuta applicabile alla fattispecie: la partecipazione volontaria alla rissa con conseguenti lesioni è stata ritenuta provata e la condanna confermata.
art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto)
La Corte ha ricordato che l'applicazione della causa di non punibilità richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete (secondo i criteri dell'art. 133 c.p.): modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo. Nel caso di rissa violenta con lesioni rilevanti e recidiva, tali elementi escludono la particolare tenuità.
art. 175 c.p. (non menzione nel casellario giudiziale)
La Corte d'appello ha valutato che i presupposti per la non menzione non sussistevano, tenuto conto della particolare offensività del fatto e dei precedenti penali; la Cassazione ha ritenuto il motivo generico e reiterativo.
art. 133, comma 1 c.p. (criteri di determinazione della pena)
Richiamato come criterio interpretativo per valutare la tenuità del fatto: occorre considerare modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo.
art. 616 c.p.p. (conseguenze dell'inammissibilità del ricorso)
Sanzione economica e condanna alle spese processuali a carico del ricorrente: la declaratoria di inammissibilità comporta il pagamento delle spese e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590)
Indicata come precedente sul principio secondo cui la valutazione della particolare tenuità del fatto richiede un giudizio complessivo e congiunto delle circostanze della fattispecie, ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.
Massime di principio
- La Corte di cassazione richiede motivi di ricorso specifici e puntuali: censure generiche o reiterative sono inammissibili.
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) non basta l'osservazione dei limiti edittali: è necessario fornire elementi concreti sul minor grado di offensività, sulle modalità della condotta, sul grado di colpevolezza e sull'entità del danno o del pericolo.
- Nelle contestazioni di partecipazione a rissa, l'onere difensivo è di dimostrare in modo dettagliato l'assenza di partecipazione volontaria o la prevalenza di una reazione impulsiva e giustificabile; affermazioni generiche non sono sufficienti a scalfire la motivazione del giudice di merito.
- La richiesta del beneficio della non menzione (art. 175 c.p.) può essere respinta se il fatto è valutato particolarmente offensivo o se emergono precedenti che indicano una rilevanza penale ripetuta; anche qui è richiesto un esame specifico e motivato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzione alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto il ricorrente deve valutare il rischio di azioni appellate non adeguatamente fondate.
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