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Sentenza

Sentenza n. 2596/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordini di sgombero del chiosco e dell’area pubblica del 17 marzo e 14 aprile 2026; con motivi aggiunti, revoca del 19 maggio 2026 della concessione di occupazione di suolo pubblico, nonché gli atti del relativo procedimento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (concessionario)

Prevale il privato

La controversia

La società, subentrata nel 2015 nella concessione del 2014 per occupare 15 mq di suolo pubblico con un chiosco-bar in Piazza XXIV Maggio, ha impugnato l’ordine di sgombero del 17 marzo 2026 e la successiva diffida, sostenendo che la concessione era ancora valida e che non sussistevano né un’occupazione abusiva né presupposti idonei a giustificare lo sgombero. Ha dedotto insufficienza e incongruità della motivazione, difetto di istruttoria, violazione delle garanzie partecipative e impossibilità di attribuire all’ordine di sgombero l’effetto di revoca implicita della concessione; ha inoltre denunciato sviamento, lesione dell’affidamento e della leale collaborazione e compromissione dell’iniziativa economica. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva revoca della concessione, deducendo incompetenza sostanziale del Responsabile dell’Area Tecnica per asserita ingerenza del Sindaco e violazione della separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa; ha inoltre contestato l’istruttoria sulle alternative di ricollocazione, la motivazione e la proporzionalità della revoca, l’asserita natura ad nutum del potere, il carattere ipotetico delle esigenze di sicurezza e fruibilità della piazza, la contraddittorietà rispetto alla dichiarata estraneità del chiosco ai lavori di riqualificazione, l’omessa ponderazione dell’affidamento e la mancata previsione di un indennizzo. Il Comune aveva eccepito l’improcedibilità dell’impugnazione degli ordini di sgombero per effetto della successiva revoca e aveva difeso la legittimità degli atti.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di improcedibilità: l’ordine di sgombero è autonomo rispetto alla revoca, ha natura ripristinatoria e presuppone un’occupazione sine titulo; la revoca opera ex nunc, non sana retroattivamente uno sgombero eventualmente illegittimo e non lo travolge automaticamente. Ha accolto il ricorso introduttivo e annullato l’ordine del 17 marzo e la diffida del 14 aprile 2026: al momento dello sgombero la concessione era ancora efficace e non era stato adottato alcun atto che ne avesse determinato la cessazione; l’esigenza di completare i lavori di riqualificazione non poteva sostituire il presupposto tipico dello sgombero, cioè l’assenza o la cessazione del titolo. Ha invece respinto i motivi aggiunti. Il motivo d’incompetenza è infondato: la revoca è stata adottata dal Responsabile dell’Area Tecnica nell’esercizio delle competenze gestionali, in attuazione degli indirizzi della Giunta e sulla base anche di elementi istruttori, senza prova che si fosse limitato a eseguire ordini del Sindaco. È infondato anche il motivo contro i presupposti e la motivazione della revoca: l’atto era plurimotivato e almeno le ragioni relative alla maggiore fruibilità della piazza, alla sicurezza dei futuri eventi e alla riorganizzazione conseguente ai lavori non risultavano manifestamente irragionevoli. Il sindacato giudiziale non può sostituirsi alla valutazione discrezionale dell’amministrazione, salvo manifesta erroneità, irrazionalità o macroscopico travisamento; una motivazione autonoma e sufficiente rimasta indenne dalle censure basta a sorreggere il provvedimento, sicché non era necessario esaminare gli altri capi motivazionali. La mancata liquidazione contestuale dell’indennizzo non vizia la revoca e può fondare un’autonoma pretesa, ma la società non aveva documentato an e quantum del pregiudizio; il metodo acquisitivo non supplisce all’onere probatorio relativo a elementi nella disponibilità dell’interessata. Ricorso introduttivo accolto, motivi aggiunti respinti; spese compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Per costante giurisprudenza la revoca si configura come lo strumento di autotutela decisoria preordinato alla rimozione, con efficacia ex nunc, di un provvedimento all’esito di una nuova valutazione dell’interesse pubblico alla sua conservazione.

    La revoca rimuove il provvedimento con efficacia non retroattiva, a seguito di una nuova valutazione dell’interesse pubblico; non costituisce annullamento retroattivo né convalida di un precedente atto di sgombero.

  • art. 21-quinquies, comma 1-bis, l. 241/1990

    Secondo quanto previsto dal comma 1-bis dell’art. 21-quinques della L. 241/1990, infatti, qualora la revoca di un atto a efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati “è parametrato al solo danno emergente” e, pertanto, il riconoscimento dell’indennizzo presuppone l’evidenza, nell’an e nel quantum, del pregiudizio sofferto dall’interessato.

    Quando la revoca incide su rapporti negoziali, l’indennizzo è parametrato al solo danno emergente e il privato deve provare l’esistenza e la misura del pregiudizio.

  • art. 3 l. 241/1990

    È necessario, ai fini della suddetta qualificazione, che i capi della motivazione costituiscano componenti autonome dell’apparato che ricostruisce le ragioni fattuali-giuridiche sottese al provvedimento, assumendo le vesti di vere e proprie motivazioni parallele, ciascuna dotata di una propria autosufficienza e capace, da sola, di sorreggere il dispositivo secondo i canoni di cui all’art. 3 della L. 241/1990.

    Un provvedimento è plurimotivato quando le sue ragioni sono autonome e ciascuna, da sola, è sufficiente a sorreggere il dispositivo; se almeno una motivazione autonoma resta legittima, le censure contro le altre non comportano l’annullamento.

  • art. 107, comma 1, d.lgs. 267/2000

    La determinazione n. 164-Area Tecnica del 19.05.2026, avente ad oggetto la revoca della concessione avente prot. n. 10616 del 16.10.2024, è stata adottata dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Maletto nel legittimo esercizio dei poteri di gestione amministrativa di competenza dei dirigenti degli enti locali.

    La revoca della concessione, quale atto gestionale, rientra nella competenza del responsabile dell’ufficio; l’indirizzo politico della Giunta non determina incompetenza quando la decisione gestionale è adottata dal dirigente competente.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Tenuto conto dell’esito di soccombenza reciproca della controversia, il Collegio ritiene, alla luce del combinato disposto degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., che le spese di giudizio possano essere compensate.

    La soccombenza reciproca può giustificare la compensazione delle spese di giudizio.

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    La parte ricorrente, in ogni caso, non ha fornito in questa sede processuale alcuna dimostrazione documentale utile a suffragare un’eventuale domanda di condanna dell’Ente a liquidare un indennizzo, non risultando invocabile, al riguardo, a temperamento del principio dispositivo ex art. 2697, comma 1, c.c., il cd. “metodo acquisitivo” proprio del processo amministrativo, non applicabile in relazione all’azione risarcitoria.

    La parte che domanda un indennizzo deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa; il metodo acquisitivo non supplisce all’onere probatorio quando gli elementi necessari sono nella sua disponibilità.

Massime di principio

  • Lo sgombero di un’area pubblica è un provvedimento ripristinatorio e tendenzialmente vincolato, presuppone l’accertamento di un’occupazione sine titulo e, se esiste una concessione valida, può essere disposto solo dopo che il titolo sia stato previamente caducato, abbia perso efficacia o sia intervenuta una causa legale di decadenza.
  • L’ordine di sgombero e la revoca della concessione sono atti autonomi, con presupposti ed effetti distinti: la revoca opera ex nunc, non sana retroattivamente un precedente sgombero illegittimo e la sua legittimità non rende per ciò solo legittimo lo sgombero adottato prima della cessazione del titolo.
  • La revoca richiede una nuova valutazione dell’interesse pubblico e una motivazione che dia conto della prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato; il giudice non sostituisce la propria valutazione di opportunità a quella amministrativa, ma verifica che non sia manifestamente errata o irrazionale e che non sia affetta da macroscopico travisamento.
  • In un provvedimento plurimotivato, quando le ragioni sono autonome e ciascuna è di per sé sufficiente a sorreggere la decisione, è sufficiente che una sola motivazione resista alle censure perché l’atto non sia annullato; le doglianze contro le altre ragioni possono quindi risultare non decisive.
  • La mancata liquidazione dell’indennizzo contestualmente alla revoca non costituisce, di per sé, vizio del provvedimento: il privato può agire per ottenerlo, ma deve provare l’esistenza e la quantificazione del pregiudizio; il metodo acquisitivo non supplisce alla prova di elementi ricadenti nella sua sfera di disponibilità.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoAutotutela
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoLegittimo affidamento

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