Cassazione Civile, Ordinanza n. 22513/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda, proposta dall'erede del venditore defunto, di declaratoria di nullità di un contratto di compravendita avente ad oggetto un appartamento sito in Genazzano, venduto dal de cuius alla convenuta. In primo e secondo grado la domanda è stata respinta. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1417 e 2722 c.c., sostenendo che gli eredi universali dovrebbero essere considerati terzi ai fini della prova della simulazione e che la Corte d'appello avrebbe erroneamente preteso la prova di una controdichiarazione; (2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere i giudici di merito qualificato la vendita come fittizia e per non avere valutato correttamente la vicenda negoziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la ricorrente, non avendo allegato la lesione della propria quota di legittima, non poteva invocare la qualità di terza rispetto al contratto del de cuius; essendo erede universale, si sostituisce al dante causa e, in tale prospettiva, deve provare l'esistenza della controdichiarazione ove alleghi la simulazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il vizio di motivazione, nei termini prospettati, non è più deducibile; inoltre la censura non indicava un fatto storico decisivo omesso, ma contestava la valutazione giuridica del contratto già esaminato nei meriti. Ha anche rilevato la cd. doppia conforme tra primo e secondo grado, ostativa alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti applicabili ratione temporis. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
requisito della specialità della procura
La procura al ricorso è valida quando è materialmente incorporata o comunque saldamente collegata al ricorso, sì da rendere certo il riferimento reciproco tra i due atti.
art. 1417 c.c.
L'erede universale del contraente non è automaticamente terzo rispetto al contratto del de cuius; la qualità di terzo ai fini della prova della simulazione è riconosciuta solo in presenza di una specifica allegazione di lesione della quota di legittima.
art. 2722 c.c.
È richiamato insieme all'art. 1417 c.c. nel quadro della disciplina della prova della simulazione e del valore della controdichiarazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare violazione o falsa applicazione di legge; il motivo è stato ritenuto infondato nel caso concreto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente contestare la valutazione giuridica o istruttoria compiuta dal giudice di merito.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulti.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Impone l'onere di depositare gli atti e i documenti rilevanti richiamati a sostegno del motivo.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile nei limiti previsti dalla norma applicabile ratione temporis.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La soccombenza comporta, se dovuto, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'erede universale del contraente, quando agisce per far valere la simulazione di una vendita stipulata dal de cuius, si colloca in linea di principio nella posizione del dante causa e non può automaticamente avvalersi della disciplina probatoria riservata ai terzi.
- La qualità di terzo ai fini della prova della simulazione può essere riconosciuta all'erede solo se l'azione sia proposta assumendo la lesione della quota di legittima, poiché in tale ipotesi l'interesse fatto valere è autonomo rispetto alla posizione del defunto.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera contestazione della valutazione delle prove o della qualificazione giuridica del rapporto.
- In presenza di sentenze di primo e secondo grado fondate sul medesimo percorso argomentativo e sugli stessi fatti principali, opera la regola della doppia conforme, che limita la proponibilità della censura per omesso esame di fatti decisivi.
- La controdichiarazione assume rilievo quale prova della simulazione quando chi agisce si collochi nella posizione del contraente o di chi ad esso si sostituisce, salvo che ricorrano i presupposti per la prova liberamente utilizzabile dal terzo.
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