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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41993/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bari che, in sede di riesame, aveva rigettato l'appello del P.M. avverso l'ordinanza del GIP di Foggia che aveva respinto la richiesta di misura cautelare personale per difetto di esigenze cautelari concrete e attuali. Il ricorso in Cassazione deduceva principalmente (i) che il Tribunale avrebbe equivocato la natura delle contestazioni (avendo ritenuto il reato come art. 512-bis c.p. invece che di riciclaggio contestato ai capi 115 e 116) influendo sulla valutazione della gravità indiziaria; (ii) che il Tribunale avrebbe attribuito eccessivo rilievo alla remota cronologia delle alienazioni fraudolente trascurando la concreta attualità delle esigenze cautelari e la rilevanza dei reati di riciclaggio ai fini della sussistenza del pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile. Pur osservando che il Tribunale distrettuale avrebbe dovuto valutare ex novo anche la gravità indiziaria (principio già consolidato di devoluzione ampia dell'appello del pubblico ministero in materia cautelare), la Corte ha ritenuto che il P.M. in sede di riesame non avesse effettivamente dedotto per gli indagati, tra cui De Michele, l'esigenza cautelare specifica del pericolo di recidiva (art. 274, comma 1, lett. c c.p.p.), avendo invece fatto riferimento in appello soltanto al pericolo di inquinamento probatorio (lett. a), poi abbandonato nel ricorso. Il nuovo motivo relativo alla omessa valutazione del pericolo di recidiva è quindi risultatoinammissibile per interruzione della catena devolutiva; di conseguenza il ricorso non poteva conseguire utilità pratica neppure sul piano della gravità indiziaria e va dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Riferito dal Tribunale come norma pertinente alla posizione di De Michele in ordine alle condotte di ricezione di beni; la Corte osserva che per talune posizioni il tribunale sembrerebbe aver applicato la fattispecie di cui a questo articolo, ma il punto non è stato decisivo per l'ammissione del ricorso.

  • art. 3-bis cod. pen.

    Richiamato come principio di 'riserva di codice' che delimita l'applicabilità delle fattispecie penali e la loro interpretazione nel sistema.

  • art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Norma che richiede la prova di concrete e attuali esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione; la Corte sottolinea che non è possibile desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità astratta del titolo di reato, ma occorre valutare la gravità concreta dei fatti e le modalità di commissione.

  • art. 274, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.

    Richiamato come il profilo di pericolo di inquinamento probatorio che era stato evocato dall'appello del P.M.; tuttavia tale profilo è stato abbandonato successivamente, per cui non è risultato utile al ricorso in Cassazione.

  • artt. 273, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla giurisprudenza come il complesso di presupposti e condizioni che il giudice deve riesaminare ex novo nella valutazione cautelare in sede di appello del P.M.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Schema motivazionale per l'adozione di un provvedimento cautelare tenuto presente nella ricostruzione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura.

  • art. 606 comma 1 lett. b e c cod. proc. pen.

    Norme processuali di ammissibilità e motivazione dei motivi di ricorso in Cassazione richiamate a fondamento dei vizî denunciati dal P.M.; la Corte valuta la correttezza formale e sostanziale dei motivi ma dichiara il ricorso inammissibile per difetto di devoluzione.

  • decreto-legge 28/10/2020 n.137 (art.23 comma 8) conv. L.18/12/2020 n.176

    Richiamato quale norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione ove non richiesta discussione orale nei termini previsti.

Massime di principio

  • In un appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il diniego di misure cautelari il tribunale della libertà deve riesaminare ex novo l'intera questione cautelare, compresa la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, purché tali profili siano compresi nel devolutum.
  • Il pubblico ministero, in sede di appello, deve specificare con chiarezza le esigenze cautelari invocate (es. pericolo di recidiva ai sensi dell'art. 274 c.p.p.) e indicare gli elementi concreti da cui desumere tale pericolo; deduzioni generiche o nuove doglianze sollevate solamente in Cassazione sono inammissibili.
  • Non è corretto applicare meccanismi di economia processuale tipici della giurisdizione civile (la cosiddetta "ragione più liquida") per evitare di affrontare in motivazione i profili essenziali della gravità indiziaria nel processo penale; la motivazione deve affrontare gli aspetti che possono incidere sulla decisione, in particolare la gravità concreta dei fatti.
  • Il pericolo di reiterazione non può essere desunto dal solo titolo astratto di reato: è necessaria una valutazione delle modalità, delle circostanze e della contiguità delle condotte rispetto a un modello di vita che renda probabile la prosecuzione dell'attività criminosa.
  • La catena devolutiva è essenziale: le questioni non sollevate nel procedimento di riesame non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione; ciò vale sia per l'imputato sia per il pubblico ministero.
  • Anche quando la Corte censura la motivazione del giudice di merito, l'accoglimento di tale censura deve poter condurre a un risultato pratico utile per l'impugnante; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile o priva di effetto.

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