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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33126/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Recine ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 30/11/2021 che aveva respinto la sua opposizione contro il provvedimento che aveva ritenuto non positivo l'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale iniziato nel 2019. Il Tribunale aveva rilevato più violazioni delle prescrizioni durante il periodo di prova: mancata tempestiva risposta alle forze dell'ordine (3/11/2019) e la commissione di un reato (denuncia del 23/11/2019, decreto penale di condanna del 22/7/2020 divenuto irrevocabile). Con il ricorso per cassazione il difensore deduceva errata applicazione di legge e vizio di motivazione, lamentando carente valutazione della gravità delle violazioni e omissione di considerare il buon comportamento successivo (come attestato dall'UEPE e dalle decisioni di liberazione anticipata), richiedendo una valutazione complessiva della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di Sorveglianza, che ha preso in considerazione le plurime violazioni delle prescrizioni, ivi inclusa la violazione della legge penale accertata con decisione irrevocabile, ai fini dell'esito negativo dell'affidamento. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la verifica sull'esito della prova è di carattere complessivo e può comprendere condotte successive all'esecuzione della misura e anteriori al giudizio sull'esito. Ha inoltre precisato che non è necessario che le contestazioni siano immediate perché incidano sul giudizio finale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.lgs. n.159 del 2011

    La condotta denunciata rientra tra le violazioni penali valutate rilevanti ai fini della verifica dell'esito dell'affidamento; la condanna penale irrevocabile costituisce elemento grave che può determinare l'esito negativo della prova.

  • art. 47, co. 12, ordinamento penitenziario

    La norma disciplina la verifica sull'esito dell'affidamento in prova e autorizza una valutazione complessiva della condotta del sottoposto per tutta la durata della misura ai fini dell'accertamento dell'effetto rieducativo.

  • Sez. I n. 1180 del 17.2.2000

    Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che l'accertamento sull'esito della prova riguarda la complessiva condotta del sottoposto.

  • Sez. Un. n. 10530 del 27.2.2002

    Solleva e risolve il contrasto interpretativo circa la possibilità di valutare, in sede di giudizio sull'esito della prova, comportamenti del condannato successivi all'esecuzione della misura e anteriori al giudizio; prevale l'orientamento che consente tale valutazione.

  • Corte Cost. n. 343 del 1987

    Principio richiamato in ordine alla possibilità di operare una scissione dei tempi di sottoposizione e limitare gli effetti negativi della condotta al periodo successivo alla violazione più grave.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; utilizzata per disporre il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La valutazione sull'esito dell'affidamento in prova è complessiva: il Tribunale può considerare l'intero comportamento del condannato durante tutto il periodo di sottoposizione alla misura, inclusi fatti successivi all'esecuzione della misura e anteriori al giudizio finale.
  • La commissione di una violazione penale, quando accertata con decisione irrevocabile, costituisce elemento di grave rilevanza e può determinare l'esito negativo dell'affidamento anche se la contestazione non è stata immediata.
  • Il buon comportamento successivo è un elemento valutabile ma non sempre prevalente: in presenza di condotte di particolare gravità il giudice può ritenere non raggiunto l'effetto risocializzante.
  • La mancata immediata revoca della misura non esclude che la violazione incida negativamente sulla verifica finale: l'azione tardiva dell'autorità non ridimensiona necessariamente la gravità del fatto.
  • Chi impugna per omessa valutazione degli elementi positivi deve dimostrare un concreto vizio di motivazione o una valutazione illogica/omissiva, non meramente proporre una rivalutazione dei fatti già congruamente esaminati in sede di merito.

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