Sentenza del 14/12/2022 n. 5913 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Finanza locale - Tarsu - Tia - Tari - Tares - Dimostrazione della disfunzione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti - Riduzione tariffaria - Spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
i cittadini hanno contestato la corretta esecuzione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, denunciando che, pur essendo il servizio istituito e attivato, non è stato concretamente svolto oppure è stato svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari, compromettendo l'ordinaria ed agevole fruizione e creando anche rischi per la salute pubblica. A supporto della richiesta di riduzione tariffaria hanno prodotto una rassegna stampa, un'interrogazione consiliare con risposta dell'assessore che ammetteva la gravità del disservizio, e il Comune non ha contestato in giudizio le affermazioni e le prove fornite.
La decisione
è stata riconosciuta la spettanza della riduzione tariffaria. La giurisprudenza richiamata afferma che, quando sia dimostrato che il servizio di raccolta, pur istituito e attivato, non sia stato concretamente svolto o sia stato svolto in grave difformità dalle modalità regolamentari (fino a compromettere l'ordinaria fruizione e la salute), la tassa sui rifiuti deve essere ridotta: il principio indicato è che la tassa non può essere richiesta nella misura ordinaria e va riconosciuta una riduzione (con il riferimento pratico alla soglia del 20% rispetto a quanto dovuto in via ordinaria indicata dalla pronuncia). Il Comune non ha contestato le prove e le ammissioni raccolte, pertanto ha soccombuto.
Norme richiamate
d.lgs. 507/93, art. 59
articolato interpretato come base normativa per riconoscere riduzioni tariffarie quando il servizio di gestione rifiuti non sia fornito o sia fornito in modo sostanzialmente difettoso, incidendo sulla corresponsione della tassa
l. 147/13, art. 1, co. 656
richiamata come norma di riferimento sulla disciplina fiscale locale e sull'assetto delle entrate tributarie comunali in materia di rifiuti; utilizzata insieme alla giurisprudenza per definire l'ambito di applicazione della riduzione tariffaria
Massime di principio
- Se il servizio di raccolta dei rifiuti è istituito ma non concretamente svolto o è svolto in grave difformità rispetto alle regole, gli utenti possono ottenere una riduzione della tariffa per il servizio non reso o reso in modo talmente difettoso da compromettere l'uso ordinario.
- L'onere probatorio a carico dei cittadini può essere assolto con elementi non soltanto documentali tecnici (es. verbali ufficiali), ma anche con una cospicua rassegna stampa, atti istituzionali come interrogazioni consiliari e ammissioni dell'amministrazione, soprattutto se l'ente non contesta in giudizio tali elementi.
- L'ammissione formale o informale di rappresentanti istituzionali (es. assessore) in atti pubblici o risposte a interrogazioni è un elemento probatorio rilevante e può rafforzare la domanda di riduzione tariffaria.
- La mancata contestazione da parte dell'amministrazione comunale delle prove portate dagli utenti, in sede giudiziale, è significativa e può comportare la soccombenza dell'ente.
- La riduzione ha carattere limitato e deve essere valutata in relazione all'entità e alla gravità del disservizio: la giurisprudenza indicata indica il criterio della riduzione (con riferimento nel caso concreto ad una soglia del 20% rispetto all'ammontare ordinario), ma l'entità della riduzione va motivata caso per caso in base all'incidenza del disservizio sulla fruizione del servizio.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare il disservizio con più tipi di prove (testimonianze, atti amministrativi, comunicazioni istituzionali, rassegna stampa, segnalazioni formali) e ricordare che eventuali profili di rischio per la salute pubblica rafforzano la posizione dell'utente.
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