Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 44/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, Del decreto adottato dal Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, notificato in data 28.10.2025, con il quale è stata irrogata all’Ag. Sc. -OMISSIS- la sanzione della sospensione dal servizio per la durata di mesi 6 ex art. 5 d.lgs. 449/1992; della deliberazione/proposta formulata dal Consiglio Centrale di Disciplina in esito alla discussione del procedimento disciplinare; nonché avverso ogni altro atto presupposto, collegato e consequenziale a quello impugnato;

Giustizia amministrativa202503290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria recante sospensione dal servizio per sei mesi, unitamente alla proposta del Consiglio Centrale di Disciplina

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, adottata ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 449/1992, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha esaminato, in particolare, il profilo della proporzionalità tra la gravità della sanzione e i fatti contestati. Il procedimento disciplinare riguardava un’intervista resa dal dipendente al TG5. Il ricorrente aveva fatto ragionevole affidamento sul fatto che l’intervista sarebbe stata diffusa con modalità idonee a impedirne l’identificazione; tuttavia, l’Amministrazione ha potuto riconoscerlo dopo aver ricevuto dall’emittente il video integrale, nel quale, per un breve istante, era visibile il volto del dipendente e la voce non risultava alterata. È stata inoltre prospettata l’applicabilità della disciplina sul whistleblowing di cui al d.lgs. 24/2023, in relazione alla divulgazione pubblica di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica. Il ricorrente ha anche chiesto l’autorizzazione al deposito di una pendrive contenente la versione integrale e quella trasmessa dell’intervista.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e sospeso gli effetti della sanzione disciplinare. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, soprattutto con riguardo alla possibile sproporzione tra la sospensione dal servizio di sei mesi e i fatti contestati, valorizzando anche il ragionevole affidamento del dipendente sulle modalità di diffusione dell’intervista e la circostanza che la sua identificazione fosse divenuta possibile soltanto attraverso la versione integrale del video, nella quale comparivano brevemente il volto e la voce non alterata. Il Collegio ha inoltre ritenuto non manifestamente estranea al caso la disciplina del d.lgs. 24/2023 sulla divulgazione pubblica nell’ambito della protezione del segnalante. Ha ravvisato il periculum in mora nella prevalenza del pregiudizio grave per gli interessi del ricorrente rispetto alle esigenze dell’Amministrazione. È stato autorizzato il deposito della pendrive contenente entrambe le versioni del video. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 27 maggio 2026. Il Ministero è stato condannato alle spese cautelari, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 449/1992

    Costituisce la base normativa della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio irrogata al dipendente.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina il potere cautelare esercitato dal TAR sulla domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

  • d.lgs. 24/2023

    Il TAR ha ritenuto non peregrina la possibile applicazione della disciplina sulla protezione del dipendente che, mediante divulgazione pubblica, segnali violazioni normative lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la proporzionalità tra sanzione disciplinare e fatti contestati può fondare il fumus boni iuris quando la misura incida gravemente sul rapporto di servizio e appaia, alla luce delle circostanze concrete, eccessiva rispetto alla condotta addebitata.
  • Nel bilanciamento cautelare, il pregiudizio derivante dall’esecuzione di una sospensione dal servizio può prevalere sulle esigenze dell’amministrazione quando sussista una ragionevole possibilità di sproporzione della sanzione e il danno per il dipendente sia grave.
  • Nella valutazione della responsabilità disciplinare connessa a una divulgazione pubblica, assume rilievo l’affidamento ragionevole del dipendente sulle modalità di diffusione dell’intervista, soprattutto quando l’identificazione sia divenuta possibile soltanto attraverso una versione integrale del materiale audiovisivo diversa da quella effettivamente trasmessa.
  • La disciplina di tutela del whistleblower può essere considerata applicabile, in astratto, anche alla divulgazione pubblica effettuata da un dipendente quando essa riguardi violazioni normative lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.