Sentenza del 30/12/2019 n. 34601 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ATC chiedeva il rimborso dell'IMU versata nel 2012 per immobili destinati all'edilizia residenziale pubblica, sostenendo che ricorressero i presupposti dell'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i). In particolare, sosteneva che l'utilizzo indiretto degli alloggi, concessi agli assegnatari a canoni moderati, dovesse essere equiparato all'utilizzo diretto e che la previsione di una detrazione per gli alloggi degli ex IACP non escludesse l'esenzione integrale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'ATC, confermando la sentenza d'appello che aveva negato il rimborso. L'esenzione non spetta perché richiede sia l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore, sia la destinazione esclusiva ad attività non produttive di reddito. Gli alloggi dell'ATC sono invece concessi in locazione agli assegnatari, seppure a canoni inferiori a quelli di mercato, configurando un'utilizzazione indiretta e un'attività economicamente rilevante. L'ATC è stata condannata al pagamento di 3.000 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre accessori e spese generali, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)
Esenzione per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive
L'esenzione richiede cumulativamente l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore e la destinazione esclusiva ad attività non produttive di reddito. Non è sufficiente che l'attività persegua finalità sociali o di pubblico interesse.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4
Le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
La disposizione riconosceva agli alloggi degli IACP una detrazione o agevolazione specifica, senza estenderla automaticamente all'esenzione integrale prevista dall'art. 7, lett. i).
D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10
Detrazione dall'imposta per l'abitazione principale, estesa anche agli immobili di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4
Per il 2012 agli alloggi degli ex IACP o delle ATC era riconosciuta una detrazione assimilata a quella dell'abitazione principale, non un'esenzione totale.
D.M. Ministero dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012
Il decreto non ha equiparato l'utilizzazione indiretta degli immobili delle ATC all'utilizzazione diretta richiesta per l'esenzione; pertanto non ha modificato il requisito sostanziale elaborato dalla giurisprudenza.
D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 2, lett. b), convertito dalla L. n. 124 del 2013
L'equiparazione all'abitazione principale per gli alloggi sociali è stata introdotta per periodi successivi al 2012 e quindi non era applicabile all'annualità oggetto della controversia.
L.R. Piemonte n. 11 del 1993, art. 3, comma 2
Le ATC sono qualificate come enti pubblici di servizio non economici, ma tale natura pubblicistica e le finalità sociali perseguite non eliminano, ai fini dell'esenzione, il requisito dell'utilizzazione diretta né il carattere economicamente rilevante delle locazioni.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione tributaria su immobili destinati a finalità sociali non basta dimostrare la natura pubblica o non lucrativa dell'ente: devono essere rispettati tutti i requisiti previsti dalla specifica norma agevolativa.
- L'esenzione prevista per gli immobili utilizzati per attività istituzionali o assistenziali richiede normalmente che l'ente proprietario utilizzi direttamente l'immobile; la concessione in locazione a terzi costituisce, di regola, utilizzazione indiretta.
- Canoni inferiori a quelli di mercato o finalità sociali non escludono necessariamente la natura economica dell'attività: anche una locazione agevolata può impedire l'esenzione se produce un'entrata o remunera, almeno in parte, il capitale investito.
- Una detrazione fiscale specifica per determinate categorie di immobili non può essere interpretata automaticamente come esenzione totale, soprattutto quando il legislatore ha previsto espressamente solo una riduzione d'imposta.
- Le modifiche normative che assimilano successivamente determinati immobili all'abitazione principale o introducono nuove esenzioni non si applicano retroattivamente alle annualità precedenti, salvo espressa previsione.
- In situazioni analoghe occorre verificare separatamente: natura del soggetto proprietario, destinazione dell'immobile, modalità di utilizzo diretto o indiretto, esistenza di canoni o altre entrate e periodo d'imposta interessato.
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