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Circolare

Circolare INAIL n. 32 del 26 maggio 1993

Interesse di rateazione e dilazione. Decreti del Ministero del Tesoro 12, 16 marzo, 13 e 24 aprile 1993.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica le nuove misure del tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori, fissate da quattro decreti ministeriali del marzo-aprile 1993. Vengono indicati i tassi, le rispettive decorrenze e le regole di applicazione alle istanze presentate o ai piani di rateazione comunicati dalle Sedi INAIL. La circolare precisa inoltre che le variazioni incidono anche sul calcolo delle somme aggiuntive e richiama un prospetto riepilogativo dei tassi vigenti dal 29 dicembre 1978.

Tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di premi e accessori contributivi: aggiornamento 1993

Interesse di rateazione e di dilazione: aggiornamento dei tassi nel 1993

La circolare INAIL n. 32 del 26 maggio 1993 aggiorna le misure del tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori contributivi. Il documento richiama quattro decreti ministeriali emanati tra marzo e aprile 1993 e chiarisce l’ambito temporale di applicazione delle nuove misure, nonché i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive.

Tassi fissati dai decreti ministeriali

In attuazione dell’art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sono stati pubblicati i seguenti decreti:

  • D.M. 12 marzo 1993: tasso fissato al 26,00%, con decorrenza dal 2 aprile 1993;
  • D.M. 16 marzo 1993: tasso fissato al 25,625%, con decorrenza dall’8 aprile 1993;
  • D.M. 13 aprile 1993: tasso fissato al 24,75%, con decorrenza dal 29 aprile 1993;
  • D.M. 24 aprile 1993: tasso fissato al 24,625%, con decorrenza dal 10 maggio 1993.

La circolare precisa che le varie misure risultano progressive e sostituiscono quelle precedenti a partire dalle rispettive date di decorrenza.

Ambito di applicazione

Le nuove misure si applicano ai datori di lavoro che presentano istanza di rateazione o di dilazione a partire dalle relative date di decorrenza. In particolare, ogni tasso opera per le domande presentate dal 2 aprile 1993, dall’8 aprile 1993, dal 29 aprile 1993 e dal 10 maggio 1993, secondo le consuete modalità operative.

Applicazione alle istanze già presentate

La circolare richiama espressamente la disciplina già indicata nella circolare n. 51/1982. In base a tale criterio, i nuovi tassi vanno applicati anche alle istanze presentate anteriormente alle date di decorrenza, qualora la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 2 aprile 1993 o successiva, in data 8 aprile 1993 o successiva, in data 29 aprile 1993 o successiva, oppure in data 10 maggio 1993 o successiva.

Riflessi sulle somme aggiuntive

La circolare precisa inoltre che la variazione del tasso di interesse di rateazione deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive, richiamando la circolare n. 55/1988.

Prospetto storico dei tassi

È allegato un prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di debiti contributivi, con riferimento ai valori in vigore dal 29 dicembre 1978. Il prospetto ricostruisce l’evoluzione storica delle percentuali fino agli ultimi aggiornamenti del 1993.

Punti principali

Nuove misure del tasso di interesse

La circolare dà conto dei decreti ministeriali che hanno aggiornato il tasso di interesse per le rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi: 26,00% dal 2 aprile 1993, 25,625% dall’8 aprile 1993, 24,75% dal 29 aprile 1993 e 24,625% dal 10 maggio 1993.

Decorrenza e applicazione alle istanze

Le nuove misure si applicano ai datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o dilazione a partire, rispettivamente, dalle date di decorrenza dei singoli decreti. La circolare precisa inoltre che, secondo la prassi richiamata dalla circolare n. 51/1982, i nuovi tassi si applicano anche alle istanze presentate prima di tali date, se il piano di rateazione è stato comunicato dalla Sede il 2 aprile 1993 o successivamente, l’8 aprile 1993 o successivamente, il 29 aprile 1993 o successivamente, ovvero il 10 maggio 1993 o successivamente, a seconda del caso.

Effetti sulle somme aggiuntive

La variazione del tasso di interesse di rateazione rileva anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive, richiamate dalla circolare n. 55/1988.

Prospetto riepilogativo dei tassi

È allegato un prospetto con l’andamento storico dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di debiti contributivi vigenti dal 29 dicembre 1978, aggiornato fino ai decreti del 1993 richiamati nella circolare.

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