Circolare INAIL n. 33 del 12 giugno 1993
Regolamento CEE n. 1247 92 del Consiglio del 30 aprile 1992 che modifica il regolamento CEE n. 1408 71.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti del Regolamento CEE n. 1247/92, che modifica il Regolamento n. 1408/71 estendendo l’ambito di applicazione comunitario ad alcune prestazioni assistenziali, tra cui quelle dell’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali. Per effetto della modifica, lo speciale assegno continuativo mensile previsto dalla legge n. 248/1976 entra nel campo di applicazione del regolamento e diventa esportabile nei Paesi CEE, oltre a rientrare nella disciplina sulla ripartizione degli oneri per silicosi o asbestosi. La norma si applica dal 1° giugno 1992 e consente, entro cinque anni dall’entrata in vigore, la presentazione di domande da parte di soggetti che avevano già maturato i requisiti prima di tale data, anche se residenti all’estero.
Applicazione del Regolamento CEE n. 1247/92 al Regolamento n. 1408/71 e estensione dello speciale assegno continuativo mensile
Regolamento CEE n. 1247/92 e speciali assegni continuativi mensili
La circolare INAIL n. 33 del 12 giugno 1993 dà conto degli effetti del Regolamento CEE n. 1247/92 del Consiglio del 30 aprile 1992, pubblicato nella G.U.C.E. n. L 136 del 19 maggio 1992, che modifica il Regolamento CEE n. 1408/71 in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.
Ambito della modifica normativa
Il nuovo regolamento amplia l’applicazione della normativa comunitaria ad alcune prestazioni assistenziali erogate in via suppletiva, complementare o accessoria, riferite ai settori già contemplati dall’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento n. 1408/71. Tra tali settori sono comprese le prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Speciale assegno continuativo mensile
La conseguenza principale evidenziata dalla circolare è l’inclusione nello schema comunitario dello speciale assegno continuativo mensile disciplinato dalla legge n. 248 del 5 maggio 1976. Si tratta della prestazione riconosciuta ai superstiti del titolare di rendita di inabilità permanente con grado non inferiore al 65%, quando il decesso del titolare non sia dipeso dall’infortunio sul lavoro o dalla malattia professionale.
Effetti sull’erogazione e sulla disciplina degli oneri
A seguito dell’inserimento nel Regolamento n. 1408/71, l’assegno diviene esportabile in tutti i Paesi membri della C.E.E. nei confronti dei superstiti del lavoratore titolare di rendita INAIL. Inoltre, per i casi di silicosi o asbestosi contratte per esposizione a rischio in Italia e in un altro Paese membro, la prestazione ricade nella disciplina dell’articolo 57, paragrafo 5, del Regolamento n. 1408/71 sulla ripartizione degli oneri delle prestazioni economiche. La circolare richiama, per l’applicazione operativa, la Guida pratica allegata alla circolare n. 66 del 6 dicembre 1989.
Decorrenza e domande tardive
La normativa si applica dal 1° giugno 1992, in quanto primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del regolamento comunitario. Inoltre, in base all’articolo 2, paragrafo 2, deve essere accolta la domanda di prestazione presentata da chi avesse già maturato le condizioni per il diritto prima del 1° giugno 1992, anche se residente all’estero, purché la domanda sia presentata entro cinque anni dall’entrata in vigore del Regolamento.
Punti principali
Oggetto della modifica normativa comunitaria
Il Regolamento CEE n. 1247/92 del 30 aprile 1992 modifica il Regolamento n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità. La modifica riguarda l’estensione della disciplina comunitaria ad alcune prestazioni assistenziali previste in via suppletiva, complementare o accessoria nei settori indicati dall’articolo 4, paragrafo 1, tra cui le prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Inclusione dello speciale assegno continuativo mensile
La circolare evidenzia che, con la modifica, è stato inserito nell’ambito di applicazione del Regolamento n. 1408/71 lo speciale assegno continuativo mensile previsto dalla legge n. 248 del 5 maggio 1976. La prestazione è destinata ai superstiti del titolare di rendita di inabilità permanente di grado non inferiore al 65%, deceduto per cause non dipendenti dall’infortunio sul lavoro o dalla malattia professionale.
Esportabilità e disciplina della ripartizione degli oneri
Per effetto dell’estensione, l’assegno continuativo mensile è esportabile in tutti i Paesi membri della C.E.E. per i superstiti del lavoratore titolare di rendita INAIL. Inoltre, la prestazione è soggetta alla disciplina dell’articolo 57, paragrafo 5 del Regolamento n. 1408/71 in materia di ripartizione degli oneri delle prestazioni economiche erogate nei casi di silicosi o asbestosi contratte per esposizione a rischio in Italia e in un altro Paese membro.
Decorrenza dell’applicazione
La nuova disciplina si applica con decorrenza dal 1° giugno 1992, ossia dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del Regolamento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
Domande presentate da aventi diritto preesistenti
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, deve essere accettata la domanda di erogazione della prestazione presentata da chi soddisfaceva le condizioni di diritto prima del 1° giugno 1992, anche se residente fuori dall’Italia, purché la domanda sia presentata entro cinque anni dall’entrata in vigore del Regolamento. La circolare richiama, per gli aspetti applicativi, la Guida pratica allegata alla circolare n. 66 del 6 dicembre 1989.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 26 mag 1993Circolare INAIL n. 32 del 26 maggio 1993
- Circolare · 7 mag 1993Circolare INAIL n. 28 del 07 maggio 1993
- Circolare · 26 lug 1993Circolare INAIL n. 36 del 26 luglio 1993
- Circolare · 26 apr 1993Circolare INAIL n. 24 del 26 aprile 1993
- Circolare · 21 apr 1993Circolare INAIL n. 23 del 21 aprile 1993
- Circolare · 19 apr 1993Circolare INAIL n. 22 del 19 aprile 1993
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →