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Circolare

Circolare INAIL n. 36 del 26 luglio 1993

Computo della retribuzione imponibile. Decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6 convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63, articolo 4 quater. Indennità di trasferta periodi ante 1° giugno 1991.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL chiarisce gli effetti dell’art. 4-quater del DL 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63, sul regime contributivo delle diarie, missioni o indennità corrisposte ai trasfertisti fissi per i periodi anteriori al 1° giugno 1991. La norma salva i contributi già corrisposti e versati dai datori di lavoro, con conseguente revoca delle istruzioni della circolare n. 62/1992 e abbandono delle azioni di recupero già avviate. Viene inoltre precisato che la data di entrata in vigore della legge di conversione è il 19 marzo 1993.

Computo della retribuzione imponibile e indennità di trasferta per periodi anteriori al 1° giugno 1991

Computo della retribuzione imponibile e indennità di trasferta per periodi anteriori al 1° giugno 1991

La circolare INAIL interviene per aggiornare le istruzioni in materia di regime contributivo delle somme corrisposte ai trasfertisti fissi, alla luce dell’art. 4-quater del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con legge 17 marzo 1993, n. 63. Il chiarimento riguarda esclusivamente i periodi anteriori al 1° giugno 1991, per i quali non opera l’art. 9-ter della legge n. 166/1991.

Quadro normativo di riferimento

L’INAIL ricorda che l’orientamento giurisprudenziale formatosi aveva attribuito natura innovativa all’art. 9-ter della legge n. 166/1991. Su tale base era stata emanata la circolare n. 62/1992 ed erano state avviate azioni di recupero delle somme ritenute dovute per situazioni creditorie pregresse.

Effetti dell’art. 4-quater del DL n. 6/1993

La nuova disposizione legislativa stabilisce che, per i periodi considerati, gli importi contributivi già corrisposti e versati dai datori di lavoro sono "salvi" e conservano la loro efficacia. In sostanza, i versamenti effettuati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione restano validi e non sono soggetti a recupero.

Revoca delle precedenti istruzioni e conseguenze operative

In conseguenza di tale intervento normativo, l’INAIL revoca le istruzioni impartite con la circolare n. 62/1992. Le Unità operative devono pertanto abbandonare le azioni di recupero già attivate per il titolo in questione, considerando acquisiti i versamenti effettuati dai datori di lavoro anteriormente alla legge n. 63/1993.

Decorrenza della legge di conversione

La circolare precisa, richiamando l’art. 15, comma 5, della legge n. 400/1988, che la data di entrata in vigore della legge n. 63/1993 è il 19 marzo 1993, ossia il giorno successivo alla pubblicazione. La precisazione è rilevante perché la modifica al decreto-legge è stata introdotta in sede di conversione e la legge non prevede una diversa decorrenza.

Punti principali

Ambito della disciplina

La disciplina riguarda le diarie, le missioni e le indennità corrisposte ai cosiddetti trasfertisti fissi con riferimento ai periodi anteriori al 1° giugno 1991, per i quali non trova applicazione l’art. 9-ter della legge n. 166/1991.

Effetto dell’art. 4-quater del DL n. 6/1993

L’art. 4-quater del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63, stabilisce che i contributi già corrisposti e versati dai datori di lavoro per tali periodi restano salvi e conservano efficacia.

Revoca della circolare n. 62/1992 e recuperi

Poiché la nuova disposizione conferma la validità dei versamenti effettuati, vengono revocate le istruzioni impartite con la circolare INAIL n. 62/1992 e le Unità operative devono abbandonare le azioni di recupero precedentemente avviate per i relativi crediti contributivi.

Decorrenza della legge di conversione

Ai fini dell’individuazione del momento di efficacia, la circolare richiama l’art. 15, comma 5, della legge n. 400/1988 e precisa che, trattandosi di una modificazione apportata in sede di conversione, la legge n. 63/1993 entra in vigore il 19 marzo 1993, giorno successivo alla pubblicazione.

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