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Circolare

Circolare INAIL n. 28 del 07 maggio 1993

Associati in partecipazione che svolgono attività manuale. Sentenza della Corte Costituzionale n. 332 del 2 15 luglio 1992.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 332/1992, che ha esteso l’assicurazione contro infortuni e malattie professionali agli associati in partecipazione che prestano opera manuale o di sovrintendenza. L’INAIL chiarisce chi è il soggetto assicurato, individua nell’associante il soggetto obbligato agli adempimenti e precisa che il premio va calcolato con il regime ordinario sulla retribuzione di ragguaglio. Viene inoltre indicata la decorrenza della disciplina dal 23 luglio 1992, con efficacia retroattiva per i rapporti non esauriti a tale data e per alcuni casi ancora pendenti.

Assicurazione INAIL per gli associati in partecipazione che svolgono attività manuale o di sovrintendenza

Associati in partecipazione che svolgono attività manuale

La circolare INAIL dà attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 332 del 2-15 luglio 1992, intervenuta sull’articolo 4 del D.P.R. n. 1124/1965. L’intervento della Corte ha comportato l’inclusione, tra i soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, degli associati in partecipazione che prestano attività manuale o di sovrintendenza.

Presupposti dell’assicurazione

L’INAIL chiarisce che l’associazione in partecipazione, disciplinata dagli articoli 2549 e seguenti del codice civile, comporta la partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa in cambio di un apporto che può essere costituito da capitale oppure da lavoro. L’assicurazione opera quando l’apporto dell’associato è una prestazione lavorativa. Il corrispettivo dell’opera non è una retribuzione fissa, ma la partecipazione agli utili, che può anche mancare in caso di perdite dell’impresa.

Distinzione dal lavoro subordinato

La circolare insiste sulla necessità di verificare in concreto la natura del rapporto, per evitare che il contratto di associazione in partecipazione sia usato per simulare un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine occorre valutare elementi come la soggezione alle direttive dell’associante, l’eventuale osservanza di un orario di lavoro e la presenza di una garanzia della retribuzione. Se tali elementi sono presenti, può emergere un vero rapporto di lavoro dipendente, diverso da quello oggetto della circolare.

Soggetto obbligato e adempimenti

Il soggetto tenuto alla contribuzione assicurativa è l’associante. L’INAIL motiva tale scelta richiamando l’assimilazione dell’associato-lavoratore al socio d’opera e il fatto che la titolarità dell’impresa resta in capo all’associante, che quindi deve sopportare l’onere assicurativo connesso all’attività svolta.

Contribuzione e calcolo del premio

Per il calcolo del premio si applica il regime ordinario. La base imponibile è la retribuzione di ragguaglio di cui all’articolo 30, comma 4, del D.P.R. n. 1124/1965, determinata in relazione alla retribuzione dei prestatori d’opera della stessa qualifica, professione e località. Tale importo non può comunque scendere sotto i minimali di retribuzione imponibile giornaliera previsti dalla legge e aggiornati annualmente in base all’indice del costo della vita.

Decorrenza della disciplina e casi retroattivi

La disciplina illustrata decorre dal 23 luglio 1992, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. Da tale data i rapporti assicurativi devono considerarsi costituiti. La circolare riconosce però efficacia retroattiva alla sentenza per i rapporti non esauriti a quella data: vanno riesaminati i casi anteriori al 23 luglio 1992 ancora in istruttoria o in contenzioso, nonché quelli già definiti negativamente ma non ancora prescritti ai sensi dell’articolo 112 del Testo Unico. Nei casi in cui sia riconosciuto l’indennizzo, la decorrenza del rapporto assicurativo viene fatta risalire al 1° gennaio dell’anno in cui si è verificato l’infortunio o la malattia professionale.

Punti principali

Effetti della sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 del 2-15 luglio 1992, ha dichiarato parzialmente illegittimo l'articolo 4 del D.P.R. n. 1124/1965 nella parte in cui non includeva tra gli assicurati gli associati in partecipazione che prestino opera manuale o non manuale alle condizioni previste dal n. 2 dello stesso articolo. Per effetto della pronuncia, l’associato in partecipazione che svolge attività lavorativa manuale o di sovrintendenza deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Individuazione del soggetto assicurato

La circolare richiama il contratto di associazione in partecipazione disciplinato dagli articoli 2549 e seguenti del codice civile, nel quale l’associato conferisce capitale o attività lavorativa in cambio di una cointeressenza nell’impresa. L’assicurazione INAIL opera quando l’apporto consiste in una prestazione di lavoro. La circolare sottolinea che il rapporto va esaminato concretamente per escludere simulazioni di un lavoro subordinato: occorre verificare, tra gli altri elementi, la soggezione alle direttive dell’associante, l’osservanza di un orario e l’eventuale garanzia della retribuzione, che sarebbero indici di un rapporto dipendente.

Soggetto obbligato agli adempimenti assicurativi

Il soggetto tenuto alla contribuzione e agli adempimenti assicurativi è l’associante. La scelta deriva dall’assimilazione della posizione dell’associato-lavoratore a quella del socio d’opera e dal fatto che la titolarità dell’impresa resta in capo all’associante, sul quale grava quindi l’onere dell’assicurazione contro il rischio derivante dall’attività svolta.

Regime contributivo e base di calcolo del premio

Per la contribuzione si applica il regime ordinario. Il premio deve essere calcolato in relazione alla retribuzione di ragguaglio prevista dall’articolo 30, comma 4, del D.P.R. n. 1124/1965, ossia sulla retribuzione dei lavoratori della stessa qualifica, professione e località. La retribuzione di ragguaglio non può essere inferiore ai minimali di retribuzione imponibile giornaliera stabiliti dalla legge e aggiornati annualmente in base alla variazione dell’indice del costo della vita.

Decorrenza e applicazione retroattiva

La nuova disciplina decorre dal 23 luglio 1992, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. Da tale data si considerano costituiti i rapporti assicurativi. La circolare ammette anche l’efficacia retroattiva della sentenza per i rapporti non esauriti a quella data, in linea con l’orientamento consolidato in materia. Devono quindi essere riesaminati i casi antecedenti al 23 luglio 1992 per i quali siano ancora in corso istruttorie o contenziosi giudiziari o amministrativi, nonché i casi precedenti già definiti negativamente ma non ancora prescritti ai sensi dell’articolo 112 del Testo Unico. Quando venga riconosciuto l’indennizzo in tali ipotesi, il rapporto assicurativo si retroagisce nel suo complesso al 1° gennaio dell’anno in cui si è verificato l’infortunio o la malattia professionale.

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