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Circolare

Circolare INAIL n. 22 del 19 aprile 1993

Determinazione per l anno 1993 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare determina per il 1993 i minimali di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni previdenziali e assistenziali, sulla base della variazione del costo della vita del 6,2% e dei criteri di adeguamento previsti dalla normativa richiamata. Vengono inoltre indicati i limiti e i premi speciali per varie categorie di lavoratori nei settori industriale e agricolo, con specifiche distinzioni per part-time, istruzione pre-scolare e scolare, lavoro domestico, cantieri di lavoro, pesca, frangitura olive e lavoratori cooperativi. La circolare precisa anche gli effetti sulle prestazioni INAIL, distinguendo tra indennità per inabilità temporanea e rendite per inabilità permanente e ai superstiti.

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il 1993 e adeguamento delle retribuzioni convenzionali

Determinazione dei minimali di retribuzione imponibile per il 1993

La circolare definisce i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera validi per l'anno 1993 ai fini del calcolo di tutte le contribuzioni previdenziali e assistenziali, nonché l'adeguamento delle retribuzioni convenzionali per specifiche categorie di lavoratori. Il provvedimento si fonda sulla variazione del costo della vita pari al 6,2% e richiama la disciplina di coordinamento tra legge n. 537/1981, decreto-legge n. 338/1989 e le altre disposizioni speciali applicabili a singoli settori o categorie.

Criterio generale e minimale base

La determinazione dei minimali per il 1993 avviene assumendo la variazione percentuale dell'indice del costo della vita del 6,2%, da applicare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 settembre 1981, n. 537. Resta tuttavia fermo il meccanismo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, per cui i minimali inferiori devono essere ragguagliati alla retribuzione minima imponibile di L. 54.886 giornaliere, pari al 9,50% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 1993, fissato in L. 577.750.

Limiti particolari per part-time e istruzione

Per i lavoratori per i quali sono stabiliti salari medi o convenzionali, inclusi i lavoratori a tempo parziale di cui all'articolo 5, comma 9, della legge n. 863/1984, il limite minimo giornaliero è pari a L. 28.888. Nelle ipotesi previste dai commi 16 e 17 del medesimo articolo 5, relative al part-time senza contratto in determinati settori, il limite minimo è L. 23.110; se l'orario supera le quattro ore, si applica invece il minimo generale di L. 54.886.

Per il settore dell'istruzione pre-scolare non trova applicazione il limite minimo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 638/1983; i minimali devono quindi essere aggiornati sulla base dei soli criteri della legge n. 537/1981. Per il settore dell'istruzione scolare non statale, invece, continua a operare il confronto tra i minimali ex legge n. 537/1981 e quelli previsti dall'articolo 7 della legge n. 638/1983.

Settore industriale e artigianato

Per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore industriale la retribuzione giornaliera minima è di L. 54.886, con retribuzione annua minima di L. 16.465.800. Lo stesso importo si applica ai titolari di aziende artigiane, ai soci di società tra artigiani lavoratori e ai familiari coadiuvanti del titolare, con i relativi premi per le classi di rischio da I a X riportati dalla circolare.

Per le posizioni assicurative artigiane in vigore al 1° gennaio 1993, l'aggiornamento della nuova retribuzione minima imponibile viene effettuato solo dopo il consolidamento degli importi dovuti per l'autoliquidazione 1993. Inoltre, per tutte le posizioni assicurative autoliquidabili, la rata premio dell'anno 1993 è determinata sulla base dei premi speciali validi per il 1992.

Categorie speciali del settore industriale

La circolare disciplina in modo specifico alcune categorie speciali:

  • facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni e aggregati consimili non soggetti al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, per i quali la retribuzione giornaliera è L. 54.886 e sono indicati i premi minimi a persona per trimestre o frazione di trimestre;
  • le stesse categorie soggette al D.P.R. n. 602/1970, per le quali la retribuzione giornaliera è L. 30.410 e sono indicati i premi minimi a persona per il 1° trimestre o frazione di trimestre;
  • i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, con retribuzione giornaliera di L. 30.410 e premio minimo a persona, per mese o frazione di mese, di L. 36.400;
  • le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, per le quali, dalla campagna olearia 1993/1994, sono previsti premi minimi distinti per frantoi di tipo A e di tipo B, sia per lavori di durata non superiore a 30 giorni sia per l'intera campagna olearia;
  • i lavoratori soci di società o enti cooperativi, anche di fatto, e dei loro organismi associati soggetti al D.P.R. n. 602/1970, per i quali il calcolo del premio segue le regole della tariffa ordinaria, utilizzando la retribuzione convenzionale giornaliera di L. 30.410 e il periodo occupazionale mensile previsto dal decreto 4 aprile 1989;
  • i lavoratori a domicilio, per i quali la retribuzione giornaliera minima è L. 54.886;
  • gli addetti ai servizi domestici e familiari, per i quali le retribuzioni sono aggiornate secondo la tabella allegato n. 2.

Istruzione pre-scolare e scolare non statale

Per gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro, la circolare richiama la necessità di acquisire dalle scuole tutti gli elementi utili per un corretto calcolo del premio annuo, con riferimento al settore di insegnamento, alle ore giornaliere di insegnamento, alle eventuali funzioni direttive e alla disciplina dei commi 16 e 17 dell'articolo 5 della legge n. 863/1984.

Il premio speciale unitario pro-capite deve essere calcolato sulla retribuzione effettivamente percepita nell'anno scolastico, che va dal 1° novembre al 31 ottobre, assumendo come base il D.M. 15 luglio 1987. Per l'anno scolastico 1992/1993 vengono riportate le retribuzioni minime giornaliere e annue e i premi speciali unitari minimi annui pro-capite, determinati computando due dodicesimi del 1992 e dieci dodicesimi del 1993. La circolare distingue tra insegnamento pre-scolare e scolare, nonché tra insegnanti con funzioni direttive e insegnanti senza funzioni direttive, e tra prestazioni con orario superiore o non superiore a quattro ore.

Settore agricolo e riflessi sulle prestazioni

Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato la retribuzione giornaliera minima è fissata in L. 48.730, per effetto dell'indicizzazione annuale prevista dall'articolo 1 della legge n. 537/1981.

La circolare chiarisce infine gli effetti delle nuove retribuzioni sulle prestazioni INAIL. L'indennità per inabilità temporanea assoluta deve essere adeguata alle nuove misure per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1993, nonché per quelli per i quali, a tale data, il trattamento risulti già in corso. Per le rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, i nuovi limiti retributivi devono essere utilizzati per la liquidazione delle prestazioni relative a eventi verificatisi dal 1° gennaio 1993, poiché per gran parte delle categorie interessate risultano superiori al minimale del settore industriale in vigore nel periodo 1° luglio 1991 - 30 giugno 1993, pari a L. 50.160 giornaliere.

Punti principali

Criterio generale di determinazione dei minimali 1993

Per il 1993 la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è fissata nel 6,2% e viene utilizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 537/1981, per determinare i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. Resta fermo il meccanismo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, per cui i minimali inferiori devono essere adeguati alla retribuzione minima imponibile ivi stabilita, pari a L. 54.886 giornaliere, corrispondenti al 9,50% del trattamento minimo pensionistico di L. 577.750 in vigore al 1° gennaio 1993.

Limiti particolari per part-time, istruzione pre-scolare e scolare

Per i lavoratori soggetti a salari medi o convenzionali, compresi i part-time di cui all'articolo 5, comma 9, della legge n. 863/1984, il minimale giornaliero è pari a L. 28.888; nelle ipotesi di part-time senza contratto in particolari settori, disciplinate dai commi 16 e 17 dello stesso articolo 5, il minimale è L. 23.110, ma se l'orario supera le quattro ore si applica il minimale generale di L. 54.886. Nel settore dell'istruzione pre-scolare non si applica il limite minimo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 638/1983 e i minimali vanno aggiornati solo secondo la legge n. 537/1981; per l'istruzione scolare non statale continua invece il confronto tra i minimali ex legge n. 537/1981 e quelli dell'articolo 7 della legge n. 638/1983.

Settore industriale e categorie assimilate

Per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore industriale il minimale giornaliero è L. 54.886, con retribuzione annua minima di L. 16.465.800. Lo stesso valore si applica ai titolari di aziende artigiane, ai soci di società tra artigiani lavoratori e ai familiari coadiuvanti, con corrispondenti premi per classi di rischio da I a X indicati nella tabella. Per le posizioni assicurative artigiane in essere al 1° gennaio 1993 l'aggiornamento della nuova retribuzione minima imponibile avviene solo dopo il consolidamento degli importi dovuti per l'autoliquidazione 1993; per le pp.aa. autoliquidabili la rata premio 1993 resta determinata sulla base dei premi speciali validi per il 1992.

Categorie speciali del settore industriale

La circolare disciplina inoltre facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni o aggregati consimili, distinguendo tra soggetti non assoggettati e soggetti al D.P.R. n. 602/1970, con diversi valori di retribuzione giornaliera e premi minimi a persona. Sono richiamati anche i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, per i quali il minimale giornaliero è L. 30.410 e il premio minimo mensile o per frazione di mese è L. 36.400, nonché le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, per le quali dal 1993/1994 si applicano premi minimi differenziati per frantoi di tipo A e B e per durata dei lavori.

Lavoratori cooperativi, domestici e altre categorie particolari

Per i lavoratori soci di società o enti cooperativi soggetti al D.P.R. n. 602/1970 si applicano le istruzioni della tariffa ordinaria, tenendo conto della retribuzione giornaliera convenzionale di L. 30.410 e del periodo occupazionale mensile previsto dal decreto 4 aprile 1989. Per i lavoratori a domicilio il minimale è L. 54.886. Per gli addetti ai servizi domestici e familiari le retribuzioni sono aggiornate secondo l'allegato n. 2, mentre per gli operai dei cantieri di lavoro e rimboschimento, per i detenuti e internati e per gli allievi dei corsi di istruzione professionale resta ferma la disciplina già richiamata nella circolare n. 25/1985.

Istruzione pre-scolare e scolare: retribuzioni e premi speciali

Per il settore dell'istruzione pre-scolare sono indicati i minimali giornalieri di L. 57.920 per insegnanti con funzioni direttive, L. 26.760 per insegnanti, con retribuzioni annue rispettivamente di L. 17.376.000 e L. 8.028.000. Per l'istruzione scolare non statale sono riportate diverse fasce in base a funzioni direttive, orario superiore o inferiore alle quattro ore e applicazione dei commi 16 e 17 dell'articolo 5 della legge n. 863/1984; i premi speciali unitari pro-capite per l'anno scolastico 1992/1993 sono calcolati combinando due dodicesimi del premio 1992 e dieci dodicesimi del premio 1993. Le Sedi devono acquisire dalle scuole gli elementi necessari per l'esatto calcolo del premio annuo, in relazione al settore, all'orario, alle funzioni direttive e alla disciplina del part-time.

Settore agricolo e riflessi sulle prestazioni INAIL

Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato il minimale giornaliero è fissato in L. 48.730 per effetto dell'indicizzazione annuale prevista dall'articolo 1 della legge n. 537/1981. Sul piano risarcitorio, la circolare precisa che l'indennità per inabilità temporanea assoluta va adeguata alle nuove misure per gli eventi dal 1° gennaio 1993 e per quelli in corso a tale data; per le rendite per inabilità permanente e ai superstiti, i nuovi limiti retributivi devono essere assunti per la liquidazione delle prestazioni relative a eventi verificatisi dal 1° gennaio 1993, poiché per gran parte delle categorie risultano superiori al minimale del settore industriale nel periodo 1° luglio 1991-30 giugno 1993.

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