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Circolare

Circolare INAIL n. 23 del 21 aprile 1993

Legge 31 gennaio 1983, n. 25. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103 e al D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680 sulla regolamentazione giuridica dell esercizio dell attività di tecnico sanitario di radiologia medica. Determinazione della retrib

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL richiama il decreto ministeriale che, per l’anno 1990, fissa in Lire 27.644.480 la retribuzione da assumere a base per la liquidazione delle rendite dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. La retribuzione si applica ai casi verificatisi dal 1° gennaio 1990. Tuttavia, a seguito della sospensione degli aumenti di rivalutazione delle rendite disposta fino al 31 dicembre 1993, non devono essere effettuate riliquidazioni, anche se risulterebbero integrati i presupposti di legge. La circolare indica inoltre modalità operative per individuare i casi interessati tramite specifici tabulati.

Determinazione della retribuzione convenzionale 1990 per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi

Determinazione della retribuzione convenzionale per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi per l’anno 1990

La circolare INAIL n. 23 del 21 aprile 1993 interviene per precisare la retribuzione convenzionale da assumere a base per la liquidazione delle rendite relative ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, nonché le modalità operative per l’individuazione dei casi interessati. Il documento si colloca nel quadro della disciplina introdotta dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, che ha modificato la regolamentazione dell’attività di tecnico sanitario di radiologia medica.

Quadro normativo e determinazione della retribuzione

La circolare richiama il Decreto Ministeriale 6 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1992, con il quale è stata fissata, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 25 del 1983, la retribuzione da assumere a base per la liquidazione delle rendite per l’anno 1990. L’importo determinato è pari a Lire 27.644.480.

Ambito di applicazione soggettivo e temporale

L’importo indicato ha applicazione esclusiva nei confronti dei tecnici di radiologia medica autonomi. La nuova retribuzione deve essere utilizzata per la liquidazione delle rendite dovute ai soggetti in questione, ovvero ai loro superstiti, per i casi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Sospensione della rivalutazione delle rendite

La circolare evidenzia che, ai sensi dell’articolo 2 della legge 14 novembre 1992, n. 438, gli aumenti delle rendite INAIL a titolo di rivalutazione risultano sospesi fino al 31 dicembre 1993. Pertanto, anche laddove sussistano i presupposti previsti dall’articolo 20 della legge 20 febbraio 1986, n. 41, e cioè una variazione della retribuzione superiore al 10%, non deve essere effettuata la riliquidazione delle rendite interessate.

Istruzioni operative per l’individuazione dei casi

Per consentire una corretta attribuzione della retribuzione e il conseguente aggiornamento del campo "Prestazioni particolari" con il calcolo della rendita annua spettante, le unità operative possono utilizzare i tabulati dei casi contraddistinti dalla qualifica "85", corrispondente a "tecnico di radiologia". Tali tabulati saranno trasmessi dalla Direzione generale e dovranno essere selezionati per estrarre i soli tecnici di radiologia autonomi soggetti al trattamento economico descritto nella circolare, anche in conformità alle istruzioni già fornite con la nota del 13 aprile 1992.

Punti principali

Retribuzione convenzionale per il 1990

Il Decreto Ministeriale 6 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1992, ha fissato ai sensi dell’articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, la retribuzione base per la liquidazione delle rendite dei tecnici sanitari di radiologia medica per l’anno 1990 nella misura di Lire 27.644.480.

Ambito soggettivo di applicazione

La retribuzione indicata vale esclusivamente per i tecnici di radiologia medica autonomi. Deve essere utilizzata per la liquidazione delle rendite dovute ai soggetti interessati o ai loro superstiti per eventi verificatisi dal 1° gennaio 1990.

Sospensione della rivalutazione delle rendite

In base all’articolo 2 della legge 14 novembre 1992, n. 438, gli aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell’INAIL sono sospesi fino al 31 dicembre 1993. Di conseguenza, anche ove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 20 della legge 20 febbraio 1986, n. 41, e cioè una variazione della retribuzione superiore al 10%, non deve procedersi alla riliquidazione delle rendite in esame.

Indicazioni operative per le unità operative

Per individuare i casi, attribuire correttamente la retribuzione e compilare il campo "Prestazioni particolari" con il calcolo della rendita annua spettante, le unità operative possono utilizzare i tabulati dei casi con qualifica "85", corrispondente a "tecnico di radiologia", che saranno trasmessi dalla Direzione generale. Da tali tabulati dovranno essere estratti i tecnici di radiologia autonomi assoggettati al trattamento economico disciplinato dalla circolare, anche in riferimento alle istruzioni già impartite con la nota del 13 aprile 1992.

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