Circolare INAIL n. 24 del 26 aprile 1993
Interesse di rateazione e dilazione. Decreti del Ministero del Tesoro 27, 28, 30 gennaio 1993.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica i nuovi tassi di interesse per le rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori INAIL, fissati dai decreti ministeriali del 27, 28 e 30 gennaio 1993. I tassi decorrono, rispettivamente, dal 10 febbraio 1993 (28,250%), dal 18 febbraio 1993 (27,875%) e dal 24 febbraio 1993 (26,750%). Le nuove misure si applicano alle istanze presentate da tali date e, in base ai criteri già indicati dalla circolare n. 51/1982, anche alle istanze precedenti per le quali il piano di rateazione sia stato comunicato dalla Sede nelle medesime date o successivamente. La variazione incide anche sul calcolo delle somme aggiuntive di cui alla circolare n. 55/1988.
Tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di premi contributivi
Interesse di rateazione e di dilazione dei debiti contributivi
La circolare INAIL n. 24 del 26 aprile 1993 aggiorna i tassi di interesse applicabili alle rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori, in seguito alla pubblicazione di tre decreti del Ministero del Tesoro emanati nei primi giorni del 1993. La comunicazione ha finalità operative, poiché individua le nuove misure, le relative decorrenze e le regole di applicazione alle istanze già presentate o ancora da presentare.
Nuove misure stabilite dai decreti ministeriali
In attuazione dell’articolo 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, vengono richiamati i seguenti decreti:
- decreto ministeriale 27 gennaio 1993, pubblicato in G.U. n. 33 del 10 febbraio 1993: tasso fissato al 28,250%, con decorrenza dal 10 febbraio 1993;
- decreto ministeriale 28 gennaio 1993, pubblicato in G.U. n. 40 del 18 febbraio 1993: tasso fissato al 27,875%, con decorrenza dal 18 febbraio 1993;
- decreto ministeriale 30 gennaio 1993, pubblicato in G.U. n. 45 del 24 febbraio 1993: tasso fissato al 26,750%, con decorrenza dal 24 febbraio 1993.
Le tre misure rappresentano i nuovi interessi dovuti dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori INAIL.
Soggetti interessati e criteri di applicazione
Le nuove percentuali si applicano ai datori di lavoro che presentano istanza di rateazione o di dilazione a partire, rispettivamente, dal 10 febbraio 1993, dal 18 febbraio 1993 e dal 24 febbraio 1993, secondo le consuete modalità.
La circolare precisa inoltre che, in conformità a quanto già stabilito dalla circolare n. 51/1982, le diverse misure vanno applicate anche alle istanze presentate in data anteriore, se la Sede INAIL abbia comunicato il piano di rateazione:
- in data 10 febbraio 1993 o successiva, per il tasso del 28,250%;
- in data 18 febbraio 1993 o successiva, per il tasso del 27,875%;
- in data 24 febbraio 1993 o successiva, per il tasso del 26,750%.
Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive
La circolare richiama infine la necessità di tener conto della decorrenza delle variazioni del tasso di interesse anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive previste dalla circolare n. 55/1988. In sostanza, l’aggiornamento dei tassi non incide solo sul piano delle rateazioni e dilazioni, ma anche sui criteri di calcolo degli importi accessori collegati.
Prospetto riepilogativo storico
Alla circolare è allegato un prospetto dei tassi di interesse in vigore dal 29 dicembre 1978, che ricostruisce l’evoluzione delle misure applicate nel tempo alle rateazioni e dilazioni di debiti contributivi. Il prospetto costituisce un supporto storico-ricognitivo per l’individuazione delle varie aliquote succedutesi fino ai tassi del febbraio 1993.
Punti principali
Nuovi tassi di interesse
La circolare recepisce tre decreti ministeriali che fissano nuovi tassi per le rateazioni e dilazioni di debiti contributivi: 28,250% con decorrenza 10 febbraio 1993; 27,875% con decorrenza 18 febbraio 1993; 26,750% con decorrenza 24 febbraio 1993.
Ambito di applicazione
Le nuove misure si applicano ai datori di lavoro che presentano istanza di rateazione o dilazione a partire, rispettivamente, dal 10, dal 18 e dal 24 febbraio 1993, secondo le modalità ordinarie.
Applicazione alle istanze pregresse
In coerenza con la circolare n. 51/1982, le nuove aliquote si applicano anche alle istanze presentate prima delle date di decorrenza, purché la Sede abbia comunicato il piano di rateazione in data 10 febbraio 1993 o successiva, in data 18 febbraio 1993 o successiva, oppure in data 24 febbraio 1993 o successiva.
Effetti sulle somme aggiuntive
La variazione del tasso di interesse di rateazione deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive richiamate dalla circolare n. 55/1988.
Prospetto storico dei tassi
È allegato un prospetto riepilogativo dei tassi di interesse in vigore dal 29 dicembre 1978, utile per ricostruire l’evoluzione delle misure applicate nel tempo alle rateazioni e dilazioni contributive.
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