Cassazione Civile, Ordinanza n. 14418/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (intermediario)
La controversia
La controversia nasce da acquisti di titoli obbligazionari Lehman e Italease e di quote di fondi comuni Gestielle effettuati da un'investitrice tramite intermediari. In primo grado era stata dichiarata la nullità degli ordini per asserita mancanza della forma scritta del contratto quadro e del contratto di sottoscrizione, con condanna delle intermediari alla restituzione delle somme investite. La Corte d'appello ha invece riformato integralmente, escludendo la nullità sulla base dell'orientamento delle Sezioni Unite sulla sufficienza della sottoscrizione del solo investitore; ha escluso anche l'inadempimento degli obblighi informativi e di adeguatezza, ritenendo che la banca avesse correttamente profilato la cliente, avesse segnalato l'inadeguatezza solo dimensionale dell'operazione, e avesse fornito le informazioni disponibili in relazione sia alle obbligazioni Lehman sia ai fondi speculativi. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione della disciplina TUF e Consob sugli obblighi informativi nell'acquisto fuori mercato delle obbligazioni Lehman e sull'obbligo di informazione successiva al mutare del rischio; (2) violazione della disciplina sulla forma scritta dei contratti di sottoscrizione dei fondi, sostenendo che la sola firma dell'investitore non bastasse perché la SGR si riservava di non accettare le domande e non risultava la conferma scritta; (3) violazione degli obblighi informativi in relazione ai fondi comuni, lamentando l'omessa indicazione del rating, del grado di rischio e dell'inadeguatezza per oggetto dei fondi speculativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi: il primo perché mirava a rivalutare accertamenti di fatto già compiuti dalla Corte territoriale sull'adempimento degli obblighi informativi e sulla conoscibilità ex ante del default Lehman; il secondo perché contestava senza adeguata censura ermeneutica l'accertamento di perfezionamento per iscritto dei contratti di sottoscrizione dei fondi, in conformità al principio delle Sezioni Unite; il terzo perché, in parte, non colpiva la ratio decidendi e, in parte, si risolveva ancora una volta in una critica del merito sull'adeguatezza delle informazioni fornite. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. n. 58/1998
richiamato come base degli obblighi informativi e di correttezza dell'intermediario nei servizi di investimento; la Corte non ne ravvisa violazione sulla base delle censure proposte, perché esse investono accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione.
art. 23 d.lgs. n. 58/1998
richiamato in tema di forma e prova dei contratti di investimento; la Corte conferma che la verifica del perfezionamento per iscritto dei contratti di sottoscrizione dei fondi è questione di fatto se non adeguatamente censurata.
art. 28 reg. Consob n. 11522/1998
richiamato quale norma sugli obblighi informativi e di valutazione dell'adeguatezza dell'operazione; la Corte ritiene che la sentenza impugnata abbia accertato in fatto l'adempimento di tali obblighi.
art. 29 reg. Consob n. 11522/1998
richiamato in relazione alla segnalazione di operazione inadeguata; la Corte valorizza l'accertamento della Corte d'appello secondo cui la banca aveva comunicato l'inadeguatezza solo dimensionale dell'investimento.
art. 30 reg. Consob n. 11522/1998
richiamato dal motivo di ricorso in tema di sottoscrizione dei fondi; non viene accolto perché la contestazione non coglie la ratio decidendi sull'avvenuto perfezionamento scritto.
art. 55 reg. Consob n. 11522/1998
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte non ne trae alcuna conseguenza favorevole alla ricorrente, reputando inammissibile la censura.
art. 8 delibera Consob n. 11768/98
richiamato insieme alle norme TUF e Consob sugli obblighi informativi in relazione all'acquisto delle obbligazioni Lehman.
art. 1321 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in relazione all'asserito obbligo contrattuale di informazione successiva.
art. 1326 c.c.
richiamato nel secondo motivo sulla conclusione del contratto di sottoscrizione dei fondi.
art. 1352 c.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di forma del contratto di investimento.
art. 1362 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma senza specifiche censure di ermeneutica contrattuale sufficienti a scalfire l'accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 1453 c.c.
richiamato nel primo motivo, in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento, ma senza esito favorevole alla ricorrente.
art. 29 reg. Consob 1998
richiamato dal giudice di merito in relazione all'adeguatezza dimensionale dell'operazione e alla segnalazione resa all'investitrice.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuovo esame del materiale istruttorio quando la sentenza impugnata abbia già accertato in fatto l'adempimento degli obblighi informativi dell'intermediario.
- La mera allegazione di un dovere informativo più ampio o successivo non è sufficiente se tale obbligo non risulta specificamente accertato nella decisione impugnata e la censura richiede ulteriori verifiche di fatto.
- Nel giudizio sui contratti di investimento, la verifica del requisito della forma scritta e del perfezionamento del vincolo negoziale, quando la sentenza di merito abbia interpretato gli atti negoziali, va attaccata con specifiche censure di violazione delle regole ermeneutiche o di omesso esame di fatti decisivi; il semplice richiamo di norme sulla forma non basta.
- L'orientamento secondo cui, per taluni contratti di investimento, la sottoscrizione del solo investitore può soddisfare il requisito formale impedisce di fondare la nullità sulla sola mancanza della firma dell'intermediario, salvo che si dimostri un diverso assetto negoziale o una diversa regola pattizia effettivamente violata.
- Le doglianze sulla mancata indicazione del rating, del rischio o dell'inadeguatezza dell'investimento sono inammissibili se si risolvono in una critica all'accertamento di fatto secondo cui l'intermediario ha fornito le informazioni disponibili e l'operazione era coerente con il profilo dell'investitore.
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