Ordinanza n. 4153/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di integrazione della graduatoria del concorso per la classe B018 e, con motivi aggiunti, gli atti di valutazione dei titoli e il silenzio sull’istanza di accesso
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’integrazione della graduatoria relativa alla classe di concorso B018, nonché gli atti connessi, chiedendo anche l’accertamento del diritto di accesso ai documenti relativi ai titoli dichiarati da vari candidati, con particolare riguardo ai titoli CLIL. Con due ricorsi per motivi aggiunti ha contestato i verbali della commissione per l’esame dei titoli e le schede individuali di valutazione, sostenendo che non le fosse stata riconosciuta la precedenza in graduatoria in conseguenza dell’erronea attribuzione dei punteggi ai concorrenti. In particolare, ha dedotto l’erronea valutazione di titoli CLIL rilasciati da Scuole Superiori Linguistiche anziché da università statali o non statali legalmente riconosciute. Il giudizio riguarda una procedura amministrativa collegata a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le domande di annullamento e di accesso. Ha rilevato che, trattandosi di controversia soggetta al rito previsto per le controversie relative a interventi finanziati con risorse PNRR, sono parti necessarie anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR - Struttura di Missione per il PNRR. Ha quindi ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio mediante notificazione alle predette amministrazioni entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e di depositare la prova della notifica entro i successivi dieci giorni, qualificando entrambi i termini come perentori e prevedendo l’improcedibilità del ricorso in caso di inosservanza. Il Collegio ha inoltre chiesto chiarimenti sull’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 500 del 19 febbraio 2026, con la quale l’amministrazione era stata sollecitata a rimodulare i punteggi dei controinteressati utilmente collocati in graduatoria e a decurtare i punteggi relativi ai titoli CLIL non riconoscibili, perché non rilasciati da università statali o non statali legalmente riconosciute. I chiarimenti sono stati ritenuti necessari sia per valutare il comportamento processuale dell’amministrazione sia per verificare l’eventuale sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, qualora l’amministrazione avesse autonomamente rideterminato la graduatoria in senso favorevole. Il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 17 marzo 2027.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022
La disposizione individua le amministrazioni che devono partecipare necessariamente ai giudizi relativi a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR; la loro mancata evocazione impone l’integrazione del contraddittorio.
art. 116 c.p.a.
È indicato quale base processuale della domanda relativa alla declaratoria di illegittimità del silenzio sull’istanza di accesso e della conseguente richiesta di esibizione documentale.
art. 22 e seguenti l. 241/1990
art. 22 e segg. della l. n. 241/1990
Sono richiamati quali riferimenti sostanziali della domanda di accesso ai documenti relativi ai titoli dichiarati dai candidati.
Allegato B, Tabella dei titoli valutabili, B.4.10 e B.4.11
La disciplina dei titoli valutabili è richiamata per individuare i titoli CLIL riconoscibili, limitandoli a quelli rilasciati da università statali o non statali legalmente riconosciute.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, le amministrazioni individuate dall’art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022 sono parti necessarie; la loro mancata partecipazione impone al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio.
- Quando il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di parti necessarie, può stabilire termini perentori sia per la notificazione sia per il deposito della prova della notifica, prevedendo l’improcedibilità del ricorso in caso di inosservanza.
- La verifica dell’esecuzione di una precedente ordinanza cautelare può essere disposta anche per accertare la persistenza dell’interesse a ricorrere, qualora l’amministrazione abbia eventualmente adottato autonomamente una rideterminazione favorevole al ricorrente.
- Nelle procedure concorsuali per il personale docente, i punteggi attribuiti per titoli CLIL devono essere verificati alla luce della disciplina dei titoli valutabili e, secondo il criterio richiamato dal giudice, non sono riconoscibili quelli non rilasciati da università statali o non statali legalmente riconosciute.
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