Sentenza n. 1521/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di cittadinanza, ex art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 (-OMISSIS-), adottato dal Ministero dell’Interno, notificato in data -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992, motivato sulla base di una condanna patteggiata risalente al 2009 e dell'asserita falsità dell'autocertificazione penale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente impugnava il diniego ministeriale della cittadinanza italiana, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8 e 9 della l. 91/1992, eccesso di potere, manifesta irragionevolezza e illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Contestava che l'Amministrazione avesse attribuito rilievo ostativo automatico a una condanna resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., relativa a falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici e violazioni della normativa doganale, risalente al 2009. Sosteneva inoltre che il reato e gli effetti penali della condanna fossero estinti per decorso del termine di legge e che fosse stata erroneamente valutata la dichiarazione resa nella domanda di cittadinanza. Il Ministero aveva comunicato il preavviso di rigetto e, dopo la partecipazione procedimentale della ricorrente, aveva adottato il diniego, ritenendo la vicenda penale e l'autocertificazione indicativi di inaffidabilità e di mancata integrazione nella comunità nazionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell'Amministrazione e compensazione delle spese. Il giudice ha riconosciuto che il Ministero dispone di un ampio potere discrezionale nella valutazione della domanda di cittadinanza e può considerare i precedenti penali dell'interessato. Tuttavia, tale potere deve essere esercitato mediante una valutazione complessiva e adeguatamente motivata della personalità e del percorso di vita del richiedente, comprensiva della permanenza sul territorio, dell'attività lavorativa, dei legami familiari e sociali, della condotta successiva e della gravità e dell'esito della vicenda penale. Nel caso concreto, la condanna patteggiata non poteva essere assunta automaticamente come elemento ostativo, poiché non derivava da una pronuncia di merito sull'effettiva sussistenza del fatto e risaliva a oltre dieci anni prima. L'Amministrazione avrebbe dovuto analizzare autonomamente le modalità concrete del fatto, il suo disvalore, la reale rilevanza ostativa e il complessivo comportamento della ricorrente. Il diniego, invece, aveva attribuito alla vicenda penale un valore ex se indicativo della mancata adesione ai valori della comunità nazionale, senza un adeguato approfondimento istruttorio e motivazionale e senza una valutazione globale della condotta di vita della richiedente. Sono stati quindi ravvisati i vizi dedotti di difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento e irragionevolezza.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica un ampio potere discrezionale dell'Amministrazione, da esercitare attraverso una valutazione complessiva dell'integrazione e dell'adesione del richiedente ai valori della comunità nazionale.
artt. 6, 8 e 9 l. 91/1992
Richiamati dalla ricorrente come norme violate; la decisione valorizza in particolare l'esigenza che il diniego sia sorretto da una valutazione istruttoria e motivazionale complessiva.
art. 10-bis l. 241/1990
Disciplina il preavviso di rigetto comunicato alla richiedente prima dell'adozione del diniego.
art. 444 c.p.p.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non consente all'Amministrazione di attribuire automaticamente al fatto valore ostativo senza autonoma analisi delle modalità di realizzazione e del disvalore della condotta.
art. 445 c.p.p.
Richiamato nel provvedimento amministrativo in relazione agli effetti della sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'Amministrazione deve effettuare una valutazione complessiva della personalità e del percorso di vita del richiedente, ponderando precedenti penali, durata della permanenza, attività lavorativa, legami familiari e sociali e condotta successiva, senza isolare automaticamente un singolo elemento.
- Una condanna patteggiata, soprattutto se relativa a reati di minor impatto sociale e risalente nel tempo, non può essere considerata automaticamente ostativa alla concessione della cittadinanza senza un'autonoma analisi delle modalità concrete del fatto, della sua effettiva rilevanza e del disvalore penale ed extrapenale.
- Quanto minore è la pregnanza dell'accertamento giudiziale e quanto più risalente è il fatto penale, tanto più ampia è l'esigenza di una motivazione amministrativa puntuale e contestualizzata; il diniego non può fondarsi su un giudizio sommario riferito alla sola esistenza del precedente.
- L'ampia discrezionalità del Ministero nella concessione della cittadinanza non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di istruttoria e motivazione: il provvedimento è illegittimo quando desume automaticamente dalla vicenda penale una mancata adesione ai valori della comunità nazionale senza confrontarla con la complessiva condotta di vita dell'interessato.
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