Cassazione Penale, Sentenza n. 25524/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma, da parte della Corte d'appello, della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato nonostante la rideterminazione della pena, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p., da 2 anni e 4 mesi (pena che aveva giustificato l'espulsione) a 1 anno e 8 mesi: deduce l'erronea applicazione dell'art. 235 c.p., poiché la misura è applicabile solo se la condanna alla reclusione è "per un tempo superiore ai due anni" e la pena definitiva è ora inferiore a tale soglia (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha affermato che l'art. 235 c.p. pone il limite legale di applicabilità dell'espulsione nella condanna alla reclusione superiore a due anni e che, ai fini della verifica di tale limite, rileva la pena inflitta in concreto dopo la rideterminazione (anche in seguito al concordato/rito abbreviato). Poiché la pena è stata ridotta a 1 anno e 8 mesi, la condizione legale per l'espulsione viene meno e la misura non poteva essere confermata: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla misura di espulsione, che è stata eliminata.
Norme richiamate
art. 235 cod. pen.
sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni
La norma stabilisce una soglia minima di pena (oltre due anni) quale condizione necessaria e vincolante per l'ordine di espulsione: se la pena definitiva inflitta in concreto è pari o inferiore a due anni, la misura di espulsione non è applicabile
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma sul concordato tra le parti con rideterminazione della pena in sede di giudizio abbreviato: la riduzione della pena risultante dal concordato rileva ai fini della verifica dei presupposti di applicazione delle misure accessorie e di sicurezza
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Prevede il motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione o erronea applicazione della legge penale: è stata invocata per censurare l'applicazione dell'art. 235 alla luce della pena effettivamente inflitta
Massime di principio
- La misura dell'espulsione prevista dall'art. 235 c.p. è vincolata alla pena definitiva inflitta in concreto: se, al termine del procedimento o dopo rideterminazioni (concordato, abbreviato, appello), la pena scende a due anni o meno, l'espulsione non può essere mantenuta.
- La rideterminazione della pena concordata tra le parti o disposta in sede di rito abbreviato incide sui presupposti di applicabilità delle misure di sicurezza/accessorie e deve essere considerata dal giudice che confermi o modifichi la decisione precedente.
- La revoca/eliminazione di una misura accessoria disposta previamente è obbligatoria quando viene meno il presupposto legale: il giudice d'appello deve eliminare la misura anche se la revoca non figura espressamente nell'accordo tra le parti.
- In sede di impugnazione, il contrasto tra pena precedente e pena definitiva dà luogo a censura di legittimità: la Cassazione può annullare senza rinvio la parte della sentenza non compatibile con i requisiti di legge (es. espulsione) salvando il resto della decisione.
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