Cassazione Civile, Ordinanza n. 24446/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati tra un'azienda ospedaliero-universitaria e un biologo dirigente, per lo svolgimento di attività presso la struttura sanitaria tra il 2002 e il 2008. Il lavoratore ha chiesto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto e il pagamento delle differenze retributive; la Corte d'appello ha accertato la subordinazione solo dall'1.1.2008, ritenendo non sufficientemente provati, per il periodo precedente, gli indici della subordinazione, in particolare l'orario di lavoro e lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale. L'azienda ospedaliera ricorre per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 32 l. n. 183/2010, sostenendo che il termine decadenziale di 60 giorni dovrebbe applicarsi anche ai contratti di collaborazione già cessati, quando si discuta della qualificazione del rapporto; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la domanda introduttiva non mirasse alla costituzione di un rapporto subordinato e che il giudice abbia pronunciato ultra/extra petita dichiarando la nullità dei contratti; 3) violazione degli artt. 2094, 2697 e 2727 c.c., dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 409 e 414 c.p.c., per erronea valutazione degli indici della subordinazione; 4) omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato elementi contrari alla subordinazione (assenza di direttive, non esclusività, mancato potere disciplinare, mancato riconoscimento di istituti del dirigente di ruolo); 5) violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., contestando il rigetto dell'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto decorrere anche in costanza di rapporto, non essendovi una situazione di soggezione ostativa all'esercizio del diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo: infondato il motivo sulla decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010, perché il regime decadenziale si applica al solo recesso del committente e non alla cessazione per naturale scadenza o recesso del collaboratore; infondato il motivo sulla pretesa ultrapetizione, poiché la pronuncia di merito è rimasta nell'alveo delle tutele ex art. 2126 c.c. e la nullità dei contratti pubblici era comunque rilevabile d'ufficio; infondati i motivi sulla subordinazione, perché l'accertamento in fatto era coerente con i criteri che valorizzano inserimento nell'organizzazione, continuità e collaborazione, ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione. Ha invece accolto il quinto motivo, affermando che nel pubblico impiego contrattualizzato, quando un contratto formalmente autonomo sia poi accertato come subordinato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, per mancanza di un aspettativa alla stabilità e quindi di un metus tale da sospendere la prescrizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 32 l. n. 183/2010
Il termine decadenziale di 60 giorni non si estende, in caso di rapporto di collaborazione autonoma cessato per naturale scadenza o per recesso del collaboratore, all'azione di accertamento della subordinazione; si applica solo all'ipotesi di recesso del committente.
art. 112 c.p.c.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice si muove entro le tutele conseguenti alla qualificazione giuridica del rapporto, anche se rileva d'ufficio la nullità del contratto.
art. 2094 c.c.
La subordinazione va verificata in concreto attraverso gli indici tipici del vincolo eterodiretto e dell'inserimento nell'organizzazione del datore/ente.
art. 2697 c.c.
La prova della subordinazione deve risultare dalle allegazioni e dalle risultanze istruttorie apprezzate complessivamente.
art. 2727 c.c.
Gli indici sintomatici della subordinazione possono essere valorizzati come presunzioni semplici, purché sorrette da elementi istruttori.
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato nel contesto del lavoro pubblico per la disciplina del ricorso a forme contrattuali non conformi e delle relative conseguenze.
artt. 409 e 414 c.p.c.
Richiamati in relazione al rito del lavoro e al contenuto del ricorso introduttivo.
art. 2126 c.c.
La tutela economica può essere riconosciuta anche in presenza di nullità del rapporto, senza che sia necessaria una specifica pronuncia di nullità nei termini prospettati dalla parte ricorrente.
art. 2948, n. 4, c.c.
Nel pubblico impiego contrattualizzato, i crediti retributivi di un rapporto formalmente autonomo poi qualificato come subordinato si prescrivono durante il rapporto, non essendo configurabile un metus idoneo a sospendere la prescrizione.
Massime di principio
- Il regime decadenziale previsto per l'impugnazione del recesso del committente nei rapporti di collaborazione non si applica automaticamente alla domanda volta a far accertare la subordinazione quando il rapporto sia cessato per naturale scadenza o per iniziativa del collaboratore.
- Nei rapporti con la pubblica amministrazione formalmente qualificati come collaborazioni autonome, la subordinazione si accerta in fatto sulla base di un esame complessivo di continuità della prestazione, inserimento nell'organizzazione e ulteriori indici sintomatici, e tale valutazione è insindacabile in cassazione se logicamente motivata.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre anche in costanza di rapporto quando il rapporto sia stato formalmente autonomo ma poi accertato come subordinato, poiché manca l'aspettativa di stabilità idonea a fondare un metus sospensivo della prescrizione.
- La nullità del contratto di lavoro pubblico irregolare può essere rilevata d'ufficio e non impedisce, di per sé, l'esame delle conseguenze economiche riconosciute dall'ordinamento in favore del prestatore che abbia svolto l'attività lavorativa.
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