Cassazione Civile, Ordinanza n. 34495/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ricorrente ha chiesto la correzione di diversi errori materiali contenuti in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Gli errori denunciati riguardavano: l’anno della sentenza di primo grado, l’indicazione del tribunale competente, l’esatta identificazione della parte attrice, della parte convenuta e del soggetto mandatario della gestione del credito; l’indicazione della somma di euro 21.142,57 da espungere; la data e il contenuto della decisione di appello; l’indicazione della parte ricorrente in cassazione e della parte resistente; infine, la Corte territorialmente competente cui era stato disposto il rinvio. Le parti intimate non hanno svolto difese. La Corte ha ritenuto che si trattasse effettivamente di meri errori materiali, svisti o lapsus calami, agevolmente desumibili dagli atti di causa, e ha quindi accolto il ricorso disponendo le correzioni richieste.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica della precedente ordinanza n. 18514/2024 in tutti i punti indicati dalla ricorrente: ha corretto l’anno della sentenza e il tribunale, l’identità delle parti e del mandatario, ha espunto l’importo erroneamente riportato, ha corretto data ed esito della sentenza d’appello, ha sostituito i nomi delle parti nel punto relativo al ricorso per cassazione e ha indicato la Corte d’appello di Roma quale giudice di rinvio. Ha inoltre disposto l’annotazione della presente ordinanza a margine del provvedimento corretto.
Massime di principio
- Gli errori materiali contenuti in un provvedimento giudiziario possono essere corretti quando consistono in meri lapsus calami o sviste testualmente riconoscibili, purché l’errore emerga chiaramente dalla lettura degli atti di causa.
- La correzione dell’errore materiale è ammissibile anche quando riguarda l’indicazione delle parti, del giudice di merito, della data e del contenuto dei provvedimenti richiamati, nonché del giudice competente per il rinvio, se la rettifica non implica una nuova valutazione del merito ma solo l’allineamento del testo alla realtà processuale.
- Nel procedimento di correzione, la Corte può disporre la rettifica puntuale del testo del provvedimento originario senza cassarlo e rinviarlo per un nuovo esame, trattandosi di attività meramente emendativa del contenuto formale della decisione.
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