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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34495/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società ricorrente ha chiesto la correzione di diversi errori materiali contenuti in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Gli errori denunciati riguardavano: l’anno della sentenza di primo grado, l’indicazione del tribunale competente, l’esatta identificazione della parte attrice, della parte convenuta e del soggetto mandatario della gestione del credito; l’indicazione della somma di euro 21.142,57 da espungere; la data e il contenuto della decisione di appello; l’indicazione della parte ricorrente in cassazione e della parte resistente; infine, la Corte territorialmente competente cui era stato disposto il rinvio. Le parti intimate non hanno svolto difese. La Corte ha ritenuto che si trattasse effettivamente di meri errori materiali, svisti o lapsus calami, agevolmente desumibili dagli atti di causa, e ha quindi accolto il ricorso disponendo le correzioni richieste.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica della precedente ordinanza n. 18514/2024 in tutti i punti indicati dalla ricorrente: ha corretto l’anno della sentenza e il tribunale, l’identità delle parti e del mandatario, ha espunto l’importo erroneamente riportato, ha corretto data ed esito della sentenza d’appello, ha sostituito i nomi delle parti nel punto relativo al ricorso per cassazione e ha indicato la Corte d’appello di Roma quale giudice di rinvio. Ha inoltre disposto l’annotazione della presente ordinanza a margine del provvedimento corretto.

Massime di principio

  • Gli errori materiali contenuti in un provvedimento giudiziario possono essere corretti quando consistono in meri lapsus calami o sviste testualmente riconoscibili, purché l’errore emerga chiaramente dalla lettura degli atti di causa.
  • La correzione dell’errore materiale è ammissibile anche quando riguarda l’indicazione delle parti, del giudice di merito, della data e del contenuto dei provvedimenti richiamati, nonché del giudice competente per il rinvio, se la rettifica non implica una nuova valutazione del merito ma solo l’allineamento del testo alla realtà processuale.
  • Nel procedimento di correzione, la Corte può disporre la rettifica puntuale del testo del provvedimento originario senza cassarlo e rinviarlo per un nuovo esame, trattandosi di attività meramente emendativa del contenuto formale della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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