Cassazione Penale, Sentenza n. 16884/2024 del 23/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato. Il ricorrente lamentava violazione dell'art. 606 co.1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 629-bis cod.proc.pen., sostenendo che il dies a quo per proporre l'istanza dovesse decorrere dalla "conoscenza della sentenza" in base alla nuova disciplina introdotta dal d.lvo n.150/2022 (riforma "Cartabia"), e non dalla "conoscenza del procedimento", e che quindi la richiesta era tempestiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina previgente in virtù dell'art. 89 del d.lvo n.150/2022 (disposizioni transitorie), dato che la sentenza impugnata era stata pronunciata in assenza dell'imputato prima dell'entrata in vigore della riforma. Secondo la disciplina previgente il termine decorre dalla conoscenza del procedimento; la Corte territoriale aveva ritenuto avvenuta tale conoscenza prima del 19 maggio 2023 (consultazione degli atti pendenti al Tribunale di Brescia), per cui l'istanza presentata il 20 giugno 2023 risultava tardiva. Ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606 co.1 lett. b) cod.proc.pen.
Norma di censura in cassazione invocata dal ricorrente per presumibile vizio di motivazione o applicazione della legge; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché la questione è stata risolta in base alle regole transitorie e alla corretta individuazione del dies a quo.
art. 629-bis cod.proc.pen.
La Corte ha distinto tra la versione previgente e la versione riformata: per i procedimenti in cui l'assenza dell'imputato è stata dichiarata prima dell'entrata in vigore della riforma, continua ad applicarsi la disciplina previgente che fa decorrere il termine dalla conoscenza del procedimento (non dalla sola conoscenza della sentenza).
art. 89 d.lvo n.150 del 2022 (disposizioni transitorie)
"1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato"
Disposizione transitoria interpretata dalla Corte in senso letterale: se la dichiarazione di procedere in assenza è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della riforma, resta applicabile la normativa previgente anche in tema di rescissione del giudicato.
art. 616 cod.proc.pen.
Norma richiamata quale base per la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso in cassazione.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza di riferimento usata per giustificare l'irrogazione, anche equitativa, di una somma alla Cassa delle Ammende quando non ricorrano gli estremi della colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto opportuno imporre comunque il versamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Se la dichiarazione di procedere in assenza dell'imputato è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore del d.lvo n.150/2022, si applica l'art. 89: resta in vigore la disciplina previgente sulla rescissione del giudicato e il termine decorre dalla conoscenza del procedimento, non necessariamente dalla conoscenza della sentenza.
- La "conoscenza" che fa decorrere il termine può essere anche l'accesso o la consultazione degli atti del procedimento: occorre verificare fatti e documenti che provino quando l'imputato ha effettivamente avuto conoscenza del procedimento.
- Quando la disciplina nuova potrebbe migliorare la posizione del ricorrente, verificare sempre l'esistenza di effetti transitori o salvezze che potrebbero escluderne l'applicazione ai casi anteriori alla riforma.
- In caso di inammissibilità manifesta del ricorso si rischiano condanne alle spese e, in casi ritenuti non gravemente colposi ma meritevoli di sanzione, versamenti equitativi alla Cassa delle Ammende; valutare la fondatezza minima dell'impugnazione prima di proporre ricorso.
- Il difensore deve documentare con precisione il momento in cui il cliente ha avuto conoscenza (o non conoscenza incolpevole) del procedimento o della sentenza, poiché il dies a quo è determinante per la tempestività dell'istanza di rescissione.
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