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Sentenza

Sentenza n. 1760/2026 - Torino, Sezione 3

per l’accertamento e la declaratoria del diritto patrimoniale della parte ricorrente al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio.

Giustizia amministrativa202400618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti contributivi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza, collocato a riposo a domanda all’età di 55 anni dopo 37 anni di servizio effettivo, ha chiesto l’accertamento del diritto al beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’INPS ha chiesto il rigetto, eccependo la prescrizione quinquennale, con decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro, e l’inosservanza del termine previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, nella parte in cui subordina a un onere contributivo gli aumenti periodici per il personale cessato a domanda, operi ai soli fini pensionistici e non impedisca il riconoscimento dei sei scatti ai fini del trattamento di fine servizio. L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 continua ad applicarsi al personale delle forze di polizia a ordinamento militare e comprende anche chi sia collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non ha fatto rivivere la disciplina previgente più restrittiva dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987. Poiché il ricorrente possedeva i requisiti anagrafici e contributivi, il beneficio gli spettava. È stata respinta l’eccezione di prescrizione: il termine quinquennale decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, individuato nell’ultimo ordinativo di pagamento del trattamento, e non dalla cessazione del rapporto. È stata altresì respinta l’eccezione relativa al termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo: il termine non è qualificato dalla legge come decadenziale e costituisce un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo, non una condizione per il riconoscimento del beneficio. Il TAR ha accertato la spettanza dei sei scatti e ha condannato l’INPS alla corresponsione degli emolumenti dovuti, oltre interessi legali. Ha escluso la rivalutazione monetaria, in base ai limiti previsti dalla legge, e ha posto le spese di lite a carico dell’INPS, liquidandole in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987

    «Al personale [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento [...]»; «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile»

    La disposizione riconosce i sei scatti ai fini del trattamento di fine servizio anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda, se in possesso dei requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

  • art. 4 d.lgs. 165/1997

    «Gli aumenti periodici [...] sono attribuiti [...] con esclusione del collocamento in congedo a domanda»; «Gli aumenti periodici [...] sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale»

    La norma disciplina gli aumenti periodici sotto il profilo pensionistico e contributivo; non esclude il riconoscimento dei sei scatti autonomamente previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine servizio.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010

    «Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387»

    Conferma la persistente applicabilità dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. 66/2010

    «Sono o restano abrogati [...] legge 8 agosto 1990, n. 231, esclusi articoli 4; 5, commi 1 e 2; 7; 9 e 10»

    L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disciplina restrittiva già abrogata, in assenza di un’espressa previsione legislativa.

  • art. 20 d.P.R. 1032/1973

    Il diritto all’indennità di buonuscita è soggetto a prescrizione quinquennale decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, individuato nell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Esclude, unitamente all’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, la rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute al ricorrente.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Concorre a escludere la rivalutazione monetaria sulle somme dovute, restando riconoscibili gli interessi al tasso legale.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, disciplinando gli aumenti periodici sotto il profilo pensionistico e contributivo, non esclude il riconoscimento dei sei scatti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
  • L’abrogazione di una norma che aveva modificato una precedente disposizione non determina, salvo espressa previsione legislativa, la reviviscenza della disciplina anteriore già abrogata.
  • Il termine quinquennale di prescrizione del diritto alla buonuscita decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e, in particolare, dall’ultimo ordinativo di pagamento del trattamento, non dalla cessazione del rapporto di lavoro.
  • Il termine previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale in assenza di un’espressa previsione normativa; esso costituisce un onere relativo alla decorrenza del collocamento a riposo.
  • L’ente previdenziale è titolare della competenza a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento di fine servizio, anche quando utilizzi atti formati dall’amministrazione di provenienza del dipendente.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimentoDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicità

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